N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1999

                                N. 212
  Ordinanza  emessa  il  27  gennaio 1999 dal pretore di Udine sezione
 distaccata  di  Latisana  nel  procedimento   civile   vertente   tra
 Meneghello Bertilla e Ministero delle finanze ed altra
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Dichiarazione
    congiunta  dei redditi da parte dei coniugi Prevista notificazione
    degli accertamenti in rettifica nei confronti del  solo  marito  -
    Responsabilita'  solidale  dei coniugi (nella specie: della moglie
    separata, per  dichiarazione  infedele  del  marito)  -  Asserita,
    lamentata  assunzione  di  tale  responsabilita',  oltre  che  per
    l'imposta dichiarata,  anche  per  pagamenti  futuri  ed  incerti,
    dipendenti   da  eventuali  accertamenti  fiscali  -  Lesione  del
    principio di eguaglianza tra coniugi - Violazione del  diritto  di
    difesa  e alla inviolabilita' della corrispondenza - Incidenza sul
    principio della capacita' contributiva.
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, commi 2, 3, 4 e 5).
 (Cost., artt. 3, 15, 24, 29 e 53).
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                            IL VICE PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta sub  n.
 7270/98  racc.,  promossa  da  Meneghello  Bertilla,  rappresentata e
 difesa dall'avv.  Cosimo  D'Alessandro,  contro  il  Ministero  delle
 finanze  e  la  S.F.E.T.  S.p.a., con ricorso in opposizione di terzo
 avverso l'esecuzione  iniziata  in  odio  alla  stessa  con  atto  di
 pignoramento dd. 26 ottobre 1998.
                       Svolgimento del processo
   Con  ricorso  in  opposizione  di  terzo  dd.  13  novembre 1998 la
 Meneghello Bertilla espone:
     che per l'anno 1992 aveva presentato la dichiarazione dei redditi
 congiuntamente al marito Bruno Vincenzo su un unico modello ai  sensi
 dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
     che  l'ufficio imposte di Latisana, a seguito di verifica fiscale
 eseguita dalla Guardia di finanza di Lignano nei confronti  di  Bruno
 Vincenzo,  aveva  rettificato  il  reddito d'impresa dichiarato dallo
 stesso da L. 14.769.000 a L. 100.120.604;
     che essa ricorrente, separatasi  dal  marito  giusto  decreto  di
 omologa  dd. 30 aprile 1996, era completamente estranea all'attivita'
 d'impresa del marito  e  non  aveva  mai  avuto  la  possibilita'  di
 prendere  visione  della  contabilita'  dello  stesso e degli atti di
 verifica eseguiti dalla G.d.F.;
     che in data  26  ottobre  1998  la  S.F.E.T.  S.p.a.,  nella  sua
 qualita'  di  concessionario del servizio di riscossione dei tributi,
 aveva pignorato i beni rinvenuti nella sua abitazione nonostante  non
 fosse  stato  notificato  ne' la cartella esattoriale ne' l'avviso di
 mora;
     che l'atto di pignoramento doveva ritenersi  illegittimo  perche'
 non preceduto dalla notifica del titolo e perche' estranea al credito
 d'imposta reclamato dall'amministrazione finanziaria.
   La  Meneghello,  pertanto,  nella  sua  assunta  qualita'  di terzo
 rispetto  all'esecuzione  promossa  dalla  S.F.E.T.  S.p.a.   instava
 preliminarmente  per  l'adozione  del  provvedimento  di  sospensione
 dell'esecuzione e nel merito per la  dichiarazione  di  nullita'  del
 pignoramento  eseguito  nei suoi confronti nonche' d'improcedibilita'
 dell'esecuzione stessa per insussistenza del  credito  tributario  in
 quanto afferente ad un rapporto a lei estraneo. Chiedeva, inoltre, di
 sollevare  questione  di non manifesta infondatezza di illegittimita'
 costituzionale dell'art.  17 della legge n. 114/1977  in  riferimento
 agli artt. 3, 24, 29 e 53 della Costituzione.
   L'esecuzione  veniva  sospesa  con  provvedimento di questo pretore
 pronunciato inaudita altera parte.
   All'udienza del 9 dicembre 1998  si  costituivano  in  giudizio  la
 S.F.E.T. S.p.a. e l'Amministrazione finanziaria che, pur riconoscendo
 l'omessa   notifica   della  Cartella  esattoriale  alla  Meneghello,
 chiedevano la revoca del  provvedimento  di  sospensione  nonche'  la
 dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
 ordinaria e, in subordine, la dichiarazione di incompetenza di questo
 pretore oltre, comunque, al rigetto della proposta opposizione.
   All'udienza  del  20  gennaio  1999  questo pretore si riservava di
 decidere  le  questioni  preliminari   relative   alla   revoca   del
 provvedimento   di   sospensione  dell'esecuzione  e  al  difetto  di
 giurisdizione e di competenza.
    Ritiene,  ora,  questo  pretore  che  per  decidere  le  questioni
 sollevate   dalle   parti   occorra   necessariamente   far   ricorso
 all'applicazione dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114,  in
 relazione   al   quale   si   profila   questione   rilevante  e  non
 manifestamente infondata di legittimita' costituzionale.
   Appare evidente che avendo la ricorrente conclamato la sua qualita'
 di terzo rispetto all'esecuzione mobiliare  promossa  dalla  S.F.E.T.
 S.p.a.  ed  avendo,  altresi',  contestato  la  debenza  del  credito
 d'imposta   vantato   dall'Amministrazione    finanziaria,    occorre
 preliminarmente accertare, ai fini dell'ammissibilita' della proposta
 opposizione ex art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 602/1973,  se  in  capo alla stessa sussista o meno, ex art. 17 della
 legge n.  114/1977 la responsabilita' solidale  per  le  obbligazioni
 tributarie del marito.
   Non  e'  revocabile  in dubbio che se la Meneghello e' solidalmente
 responsabile delle obbligazioni tributarie del marito, certamente non
 puo' essere  considerata  terza  e,  quindi,  l'opposizione  dovrebbe
 essere proposta avanti l'Intendenza di finanza ex art. 53, d.P.R.  n.
 602/1973.
   Ove,   invece,  non  fosse  considerata  solidalmente  responsabile
 assumerebbe la posizione  di  terza  e,  quindi,  come  tale  sarebbe
 legittimata a proporre opposizione di terzo innanzi a questo giudice.
   Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, v'e'
 la   necessita'   di   sollevare   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale del citato art. 17.
   La norma di cui all'art. 17 della legge n. 114/1977 e'  stata  piu'
 volte   denunciata,   sotto   vari   profili,   innanzi   alla  Corte
 costituzionale che ha sempre ribadito la legittimita' della stessa in
 base a due considerazioni:
     A) la denunciata violazione dei precetti  costituzionali  di  cui
 agli  artt.  3  e  53 della Costituzione concernente la disparita' di
 trattamento a parita' di posizione contributiva tra  coniugi  che  si
 sono  avvalsi  della facolta' di presentare dichiarazione congiunta e
 coniugi che hanno presentato una  distinta  dichiarazione,  e'  stata
 ritenuta   manifestamente   infondata  in  quanto  la  disparita'  di
 trattamento sarebbe in  rapporto  di  causalita'  efficiente  con  la
 libera   scelta   di  avvalersi  dell'uno  o  dell'altro  sistema  di
 dichiarazione.  Il  principio,  poi,  di  cui   all'art.   53   della
 Costituzione  - capacita' contributiva - non escluderebbe la potesta'
 legislativa di stabilire prestazioni solidali a carico oltre che  del
 debitore  principale,  anche di altri soggetti, comunque non estranei
 alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario (Cost.
 n. 316/1987);
     B)  in  relazione  alla  denunciata   violazione   dei   precetti
 costituzionali  di cui agli artt. 24 e 29 della Costituzione e' stato
 affermato che il dubbio di  costituzionalita'  puo'  essere  superato
 mediante   un'interpretazione  adeguatrice  della  normativa  vigente
 (Cost. n. 184/1989). In detta sentenza e' stato  precisato  che  alla
 moglie,  chiamata  a  rispondere  per debiti tributari del marito, e'
 sempre consentito proporre impugnazione avverso l'accertamento.
   Questo pretore ritiene che la norma  di  cui  all'art.  17,  tenuto
 conto  della  giurisprudenza  costituzionale di questi ultimi anni in
 materia di diritto alla difesa  e  di  parita'  di  coniugi,  non  si
 concili con il principio della ragionevolezza e con i principi di cui
 agli  artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione sotto i profili che
 passa ad evidenziare:
     1) la norma di cui all'art. 17 certamente riserva al  marito  una
 posizione  di ingiustificato vantaggio rispetto alla moglie. Infatti,
 se il debito  d'imposta  nasce  da  un'infedele  dichiarazione  della
 moglie  il  marito  viene  prontamente ed immediatamente notiziato di
 tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria consentendogli  cosi'
 di  esercitare  sin  dall'inizio il proprio diritto di difesa, mentre
 cosi' non e' nell'ipotesi inversa.
   Pur  ammettendo  che  la  dichiarazione   dei   redditi   congiunta
 costituisca  per  i  coniugi una libera scelta, si da giustificare la
 responsabilita' solidale per il debito d'imposta dichiarato, cio' non
 giustifica il differente grado di  tutela  riservato  ai  coniugi  in
 ipotesi  di  conflitti  con  l'Amministrazione  finanziaria. Non pare
 ragionevole che la moglie debba avere la conoscenza  di  atti  lesivi
 della  sua  sfera  giuridica  soggettiva  -  si  pensi  all'avviso di
 accertamento - in via mediata  (con  il  rischio,  quindi,  di  dover
 subire  le  conseguenze  di comportamenti colposi o dolosi del marito
 convivente,  separato  o  addirittura  divorziato)  anziche'  in  via
 diretta e personale.
   E  jus  receptum  che  la  donna  ha assunto nella societa' e nella
 famiglia  un  ruolo  di  parita'  che  non  rende  giustificabile  la
 posizione  di  soggezione cui la stessa viene di fatto a trovarsi nei
 confronti del marito per il solo fatto di aver scelto  di  presentare
 una dichiarazione congiunta dei redditi.
   Non e' agevole comprendere perche' debba essere proprio la moglie a
 subire  una  limitazione  del  suo diritto ad avere piena, diretta ed
 immediata conoscenza degli atti destinati ad incidere sulla sua sfera
 giuridica soggettiva anziche' il marito.
   La norma impugnata riguardata sotto il profilo  teste'  considerato
 ferisce  il  principio  di  uguaglianza  tra  i coniugi perche' nella
 sostanza  riserva  una  diversita'  di  tutela  in  ragione  di   una
 situazione dipendente dal sesso.
   Non va sottaciuta, poi, la violazione del principio di cui all'art.
 15  della  Costituzione  sicuramente  applicabile  anche  alle  donne
 coniugate.
   La mancanza di coabitazione, per effetto della  separazione  o  del
 divorzio,  esclude  in  radice la presunzione di conoscibilita' degli
 atti da parte della donna maritata e, quindi,  la  sicura  violazione
 del diritto alla difesa e alla inviolabilita' della corrispondenza.
   Di  fatto  la  donna  maritata  viene messa nella condizione di non
 conoscere gli atti idonei  ad  incidere  sulla  sua  sfera  giuridica
 soggettiva;
     2)  la  norma  di  cui  all'art.  17 nel consentire ai coniugi di
 presentare la dichiarazione dei redditi su un unico  modello  prevede
 che  la  determinazione  dell'imposta  debba  essere  fatta  in  modo
 separato nel senso che  ognuno  e'  tenuto  a  pagare  l'imposta,  in
 ossequio al principio di cui all'art.  53 della Costituzione, in modo
 proporzionale alla propria capacita' contributiva.
   Il  fatto  che  si  consenta  ai  coniugi  di sommare le rispettive
 imposte e di detrarre dall'ammontare  complessivo  le  ritenute  e  i
 crediti  d'imposta  eventualmente spettanti agli stessi non comporta,
 quindi, alcun apprezzabile vantaggio ne' per il contribuente ne'  per
 l'amministrazione.
   Da  tale premessa normativa non puo' ragionevolmente farsi derivare
 una responsabilita' solidale in capo ai coniugi per  debiti  nascenti
 da  futuri  accertamenti  e  dipendenti da comportamenti omissivi non
 riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi.
   Il tenore  testuale  della  norma  in  esame,  nella  sua  criptica
 formulazione non consente assolutamente di avere piena contezza della
 effettiva   e   dilatata  portata  applicativa  della  stessa  ed  in
 particolare della circostanza che con la  dichiarazione  congiunta  i
 coniugi  si  assumono  la responsabilita' solidale di pagare non solo
 l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi, ma  anche  quella
 futura ed incerta dipendente da eventuali accertamenti fiscali.
   Estendere  la  responsabilita' solidale dei coniugi anche ai debiti
 d'imposta successivamente accertati nei confronti di uno solo di essi
 in conseguenza di un'infedele  dichiarazione  dei  redditi  significa
 fare  assumere  una  responsabilita'  patrimoniale per fatti altrui e
 rispetto ai quali l'altro coniuge e' del tutto estraneo.
   Non pare che si possa affermare la sussistenza di una identita'  di
 rapporto tributario tale da giustificare una responsabilita' solidale
 in  capo  ad  entrambi i coniugi e cio' proprio sulla base del tenore
 testuale dell'art. 17, comma 2, il cui  tenore  letterale  non  rende
 immediatamente intelligibile l'assunzione di responsabilita' solidale
 oltre  che  per  l'imposta  dichiarata,  anche in punto affidabilita'
 della dichiarazione dei redditi dell'altro coniuge.
   Ove, si dovesse accedere alla tesi, secondo  cui  la  dichiarazione
 congiunta  dei redditi comporterebbe la responsabilta' solidale anche
 per  la  infedele  dichiarazione,  peraltro  affermata   dall'unanime
 giurisprudenza  di merito e di legittimita' si' da costituire diritto
 vivente di riferimento comparativo per  la  valutazione  della  norma
 denunciata,  si  finirebbe  con  l'attribuire  alla norma in esame un
 portato d'irrazionalita' oltre  che  una  valenza  di  vera  "insidia
 normativa" per i cittadini.
   Per  tutte  le  ragioni dianzi esposte, ritenuta la rilevanza delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2, 3,  4
 e 5, sotto i profili denunciati,
                               P. Q. M.
   Ritenuta  la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2, 3, 4  e  5,  in
 riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29, 53 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latisana, addi' 27 gennaio 1999.
                    Il vice pretore onorario: Secci
 99C0365