MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.95 del 24-4-1999)

  Con decreto  ministeriale n. 25603  del 18 gennaio 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice  il Giorno, con sede in
Milano, unita'  di Milano, per  un massimo di quindici  dipendenti in
CIGS  (tre   prepensionabili),  Roma,  per  un   massimo  di  quattro
dipendenti in CIGS, per il periodo  dal 1 aprile 1998 al 30 settembre
1998.
  Con decreto  ministeriale n. 25604  del 10 gennaio 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore  dei giornalisti
professionisti, dipendenti dalla S.p.a.  Editrice il Giorno, con sede
in Milano, unita' di Milano, per un massimo di tre dipendenti in CIGS
(tre prepensionabili) Roma, per un  massimo di sei dipendenti in CIGS
(uno  prepensionabile),  per il  periodo  dal  1  aprile 1998  al  30
settembre 1998.
  Con decreto  ministeriale n.  25606 del 19  gennaio 1999,  ai sensi
dell.art.  4,  comma  21  e  dell.art. 9,  comma  25,  punto  b)  del
decreto-legge 1 gennaio 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta  con decreto  ministeriale del  24 settembre  1997, con
effetto dal  26 aprile  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla   S.p.a.  Beniconf,   con  sede   in  Castrovillari
(Cosenza),  unita'  di Castrovillari  (Cosenza),  per  un massimo  di
undici dipendenti,  per il periodo dal  26 ottobre 1998 al  25 aprile
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 11 novembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25633 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell.art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con  effetto  del  26  luglio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.p.a. Eutron  S., con sede
in Latina, unita' di Latina, per  un massimo di venti dipendenti, per
il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 23  ottobre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  Con decreto  ministeriale n.  25634 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita' di Reggio Calabria, per un massimo di cinquantotto dipendenti,
per il periodo dal 19 novembre 1998 al 13 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25634 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita' di Reggio Calabria, per un massimo di ventinove dipendenti per
il periodo dal 19 novembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25634 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita' di Reggio  Calabria, per un massimo di  cinque dipendenti, per
il periodo dal 19 novembre 1998 al 31 gennaio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25634 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita' di Reggio  Calabria, per un massimo di due  dipendenti, per il
periodo dal 19 novembre 1998 all'8 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25634 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita'  di Reggio  Calabria, per  un  massimo un  dipendenti, per  il
periodo dal 19 novembre 1998 al 9 marzo 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25635 del 22  gennaio 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  16 maggio  1997,  con
effetto dal  29 ottobre 1995,  in favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Selenia,  con sede  in  Crotone, unita'  di
Crotone, per un massimo quarantuno  dipendenti, per il periodo dal 18
novembre 1998 al 17 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 25636  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CITE, con
sede in  Ferentino (Frosinone), unita' di  Ferentino (Frosinone), per
il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  22 giugno  1998 con  decorrenza 1
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25637  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. ANZAV,
con  sede in  Monte di  Procida (Napoli),  unita' di  Napoli, per  il
periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 agosto  1998 con  decorrenza 29
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25638  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Presa
Impianti, con sede in Catania, unita'  di Catania, per il periodo dal
5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  21 luglio  1998 con  decorrenza 5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25639  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpitel,
con  sede  in  Nucetto  (Cuneo), unita'  di  Frasso  Sabino  (Rieti),
Frosinone,  Genova, Imperia,  Moncalieri  (Torino), Nucetto  (Cuneo),
Pomezia (Roma), Roma, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 6
luglio 1998 al 5 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25640  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Delphi
Italia automative systems, con sede in Torino, unita' di Alessandria,
per il periodo dal 13 maggio 1998 al 12 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1998 con  decorrenza 13
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25641  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 21 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.n.c. Edelweiss di  Sereno Barberis Negra & C., con  sede in Trivero
(Biella), unita'  di reparti  Biella, per il  periodo dal  2 febbraio
1998 al 1 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25642  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  interessati addetti
alla  unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  cassa integrazione
guadagni  oridinaria o  straordinario presso  la societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.r.l.  Programma 2 mensa aziedale c/o
Maserati S.p.a., con sede in  Vignola (Modena), unita' di Modena, per
il periodo dal 6 ottobre 1997 al 1 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1998  con decorrenza 3
ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25643  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 21 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  S.El.Ca., con  sede  in Caserta,  unita'  di stabilimento  di
Castello di Cisterna (Napoli), per il  periodo dal 3 novembre 1997 al
2 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 21 novembre 1997  con decorrenza 3
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25644  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. F.lli
Solari, con  sede in Prato  Carnico (Udine), unita' di  Prato Carnico
fraz.  Pesariis (Udine),  per il  periodo dal  15 gennaio  1998 al  2
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998 con decorrenza 15
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
agosto 1998 n. 24933.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25645  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex,
con sede in S. Nicola Di  Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza),
per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 16
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25646  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E.,
con  sede in  Firenze, unita'  di Arezzo,  Campi Bisenzio  (Firenze),
Empoli  (Firenze),  Figline  D'Arno (Firenze),  Firenze  (direzione),
Gallicano  (Lucca), Porcari  (Lucca) e  Roma, per  il periodo  dal 29
giugno 1998 al 28 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1998 con  decorrenza 29
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25647  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Etheco -
European Thermostat Company,  con sede in Salerno,  unita' di Salerno
(stabilimento) per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25648  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in   favore  dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.
C.E.S.E.D., con sede in Salerno - localita' Fuorni, unita' di Salerno
- localita'  Fuorni, per  il periodo  dal 1 marzo  1993 al  31 agosto
1993.
  Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo
1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25649  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Telecom
Italia,  con  sede  in  Roma,  unita'  di  Bari,  Caltanisetta,  Enna
(cantiere), Messina  (uffici e  cantiere), Palermo  (cantiere), Patti
(Messina), Siracusa e Trapani, per il periodo dal 1 settembre 1998 al
28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 21  settembre 1998 con decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza   sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25650  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 21 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Peyrani  Sud, con sede in  Taranto, unita' di Taranto,  per il
periodo dal 2 gennaio 1998 al 1 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1998  con decorrenza 2
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25651  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 21 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Carrozeria Bertone,  con sede in Torino,  unita' di Grugliasco
(Torino), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  9 luglio  1998 con  decorrenza 27
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25652  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 18  dicembre 1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in   favore  dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.
Trafilerie Meridionali, con  sede in Pescara, unita'  di Chieti Scalo
(Chieti), per il periodo dal 14 marzo 1999 al 13 settembre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 14
marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25653  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  20 ottobre  1998, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Iskia,
con sede in Strada C N. 10 S. Zeno (Arezzo), unita' di Arezzo, per un
massimo di  32 dipendenti, per il  periodo dal 27 ottobre  1998 al 30
novembre 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1998 con decorrenza 27
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25654  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  29 settembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palazzina
Camiceria,  con  sede in  Pontevico  (Brescia),  unita' di  Pontevico
(Brescia), per  un massimo  di 41  dipendenti, per  il periodo  dal 3
novembre 1998 al 2 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 30 novembre 1998  con decorrenza 3
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25655  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  20 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in   favore  dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.
Grafischena,  con  sede  in   Fasano  (Brindisi),  unita'  di  Fasano
(Brindisi) (stabilimento e uffici), per  un massimo di 25 dipendenti,
per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1998  con decorrenza 1
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25656  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gilardoni, con  sede in Milano, unita' di  Roma (filiale), per
un massimo di 1 dipendente, Mandello del Lario (Como), per un massimo
di 17  dipendenti, Milano, per un  massimo di 1 dipendente,  Motta S.
Anastasia (Catania), per un massimo  di 12 dipendenti, per il periodo
dal 27 luglio 1998 al 23 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1998 con  decorrenza 27
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25657  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il  decreto ministeriale datato 8  settembre 1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Impregilo Gruppo Fiat, con  sede in Milano, unita' di cantieri
in Lombardia, cantieri  nel Lazio, Milano, Roma, Sesto  S. Giovanni e
Rho (Milano), per un massimo di 592 dipendenti, per il periodo dal 23
luglio 1998 al 22 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  5 agosto  1998 con  decorrenza 23
luglio 1998.
  Delibera CIPE n. 18/10/94,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25658  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  16 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.   Rambaudi,   con  sede   in   Rivoli   (Torino),  unita'   di
Rivoli-Grugliasco (Torino),  per il  periodo dal 2  agosto 1998  al 1
febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  31 luglio  1998 con  decorrenza 2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25659  del 22 gennaio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Componenti Presse, con sede  in Grugliasco (Torino), unita' di
Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 2 agosto 1998
al 1 febbraio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  agosto 1998  con decorrenza  2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25660  del 22 gennaio 1999,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  Ditta Egidi  Domenico, con  sede in
Folignano (Ascoli  Piceno), unita' di Folignano  (Ascoli Piceno), per
un  massimo di  50 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  23 novembre
1998 al 22 maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23
maggio 1999 al 22 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25677  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 27 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Way Assauto dal 1 giugno 1998 Arvin Suspension Systems Italia,
con sede  in Asti,  gia' Beinasco  (Torino), unita'  di Asti,  per il
periodo dal 17 marzo 1998 al 16 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 27  aprile 1998 con  decorrenza 17
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25678  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Marcofil
con sede in  S. Nicola di Melfi (Potenza), unita'  di S. Nicola Melfi
(Potenza), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 16
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25679  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 27 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita'
di San  Martino Buon Albergo (Verona),  per il periodo dal  28 luglio
1998 al 27 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1998 con  decorrenza 28
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25680  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 27 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.   Istituto  Farmaco   Biologico  Ripari-Gero,   con  sede   in
Monteriggioni  (Siena),  unita'  di  Monteriggioni  (Siena),  per  il
periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 maggio  1998 con  decorrenza 1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25681  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 27 gennaio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita'
di Novara, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  20 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25682  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  27 gennaio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R.,
con  sede in  Roma, unita'  di Altavilla  Vicentina (Vicenza),  Bari,
Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia  Terme (Catanzaro), Milano, Napoli,
Padova, Palermo,  Roma, Salerno, Torino, Vigliano  Biellese (Biella),
Viterbo per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1997 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25683  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Manifattura Perosa,  con  sede in  Milano,  unita' di  Perosa
Argentina (Torino), per  un massimo di 50 dipendenti,  per il periodo
dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  23 luglio  1998 con  decorrenza 5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25684  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sandretto  Industrie, con sede in  Grugliasco (Torino), unita'
di Collegno (Torino), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo
dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  agosto  1998  con decorrenza  2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25685  del 1 febbraio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sarrio' S.A.  dal 1 dicembre 1998 Reno De  Medici, con sede in
Milano, unita' di:  Direzione Pontenuovo di Magenta  (Milano), per un
massimo di  28 dipendenti,  ufficio commerciale di  Aprilia (Latina),
per un massimo di un dipendente, per  il periodo dal 5 luglio 1998 al
4 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  21 luglio  1998 con  decorrenza 5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25686  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Meccanica  Stampi, sede  in
Abbiategrasso  (Milano), unita'  in  Abbiategrasso  (Milano), per  un
massimo  di  27  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 20  giugno
1998 al 19 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
dicembre 1998 al 19 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale  di cui all'art.  8, comma 8-bis,  della legge
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del   limite  massimo  di  trentasei   mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25687  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. A.T.  Sistem,  sede in  via
Maioliche,  53, unita'  in Milano,  per un  massimo di  2 dipendenti,
Rovereto (Trento), per un massimo  di 10 dipendenti e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 16
aprile 1999 al 15 ottobre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale  di cui all'art.  8, comma 8-bis,  della legge
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del   limite  massimo  di  trentasei   mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25688  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Artidomo  Italia, sede  in
Gravellona Toce (Verbania), unita' di Gravellona Toce (Verbania), per
un  massimo di  44 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  28 gennaio
1994 al 27 luglio 1994.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
luglio 1994 al 27 gennaio 1995.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del   limite  massimo  di  trentasei   mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25689  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Officine  Meccaniche  gia'
Calobri,  sede  in  Settimo  Milanese  (Milano),  unita'  in  Settimo
Milanese (Milano),  per un massimo  di 23 dipendenti e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
aprile 1999 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale  di cui all'art.  8, comma 8-bis,  della legge
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del   limite  massimo  di  trentasei   mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25690  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Officine  Meccaniche  gia'
Calobri,  sede  in  Settimo  Milanese  (Milano),  unita'  di  Settimo
Milanese (Milano), per un massimo  di 23 dipendenti e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 giugno 1998 al 7 ottobre 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituito il decreto ministeriale 20
ottobre 1998 n. 25254.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del   limite  massimo  di  trentasei   mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25691  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.c.a.r.l. Dedo Sistemi  Gestione e
Partecipazioni, sede in Firenze, unita' di Firenze, per un massimo di
20 dipendenti, Viareggio (Lucca), per  un massimo di 3 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  La corresponsione  del trattamento  disposta come  di cui  sopra e'
prorogata dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 settembre 1998 n. 25018.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25692  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, sede in Barberino
Val d'Elsa (Firenze),  unita' in Barberino Val  d'Elsa (Firenze), per
un massimo  di 84  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  22 ottobre
1998 al 21 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 22
aprile 1999 al 21 ottobre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25693  del 1 febbraio 1999,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Keller  Meccanica, sede  in
Cagliari,  unita' di  Villacidro (Cagliari),  per un  massimo di  322
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  3 febbraio  1998 al  2
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale  n. 25729 dell'11 febbraio  1999, ai sensi
dell'art. 4, comma 21 e dell'art.  9, comma 25, punto b), del decreto
legge 1  ottobre 1996, n.  510, convertito, con  modificazioni, nella
legge 28 novembre  1996, n. 608, dell'art. 2, comma  198, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dell'art.  3, comma 3, del decreto-legge 25
marzo  1997, n.  67,  convertito con  modificazioni,  nella legge  23
maggio  1997,  n.  135  e  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  A)  del
decreto-legge 8  aprile 1998,  n. 78, convertito,  con modificazioni,
nella legge  5 giugno 1998, n.  176, e' prorogata la  concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  10  maggio 1996,  con  effetto dal  1
dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a. Raccorderia  Meridionale, con sede in  Castellammare di Stabia
(Napoli), unita' di Castellammare di  Stabia (Napoli), per un massimo
di 32  dipendenti, per il  periodo dal 1  dicembre 1998 al  31 maggio
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 17 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  per la previdenza sociale,  e' autorizzato ad
egorare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
   Con decreto ministeriale n. 25730 dell'11 febbraio 1999:
  ai sensi dell'art.  4, comma 21 e dell'art. 9,  comma 25, punto b),
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14
marzo 1997,  in favore  dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla
S.c. a r.l.  Agrofil, con sede in Catania, unita'  di Catania, per un
massimo di 17 dipendenti, per il  periodo dal 28 settembre 1998 al 31
agosto 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 14  ottobre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  per la previdenza sociale,  e' autorizzato ad
egorare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal  28 settembre 1998, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con
sede in Catania, unita' di Catania,  per un massimo di 20 dipendenti,
per il periodo dal 28 settembre 1998 al 27 settembre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 14  ottobre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  per la previdenza sociale,  e' autorizzato ad
egorare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25731 dell'11 febbraio  1999, ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unita' di
Siracusa,  per un  massimo di  13 dipendenti,  per il  periodo dal  7
ottobre 1998 al 4 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  per la previdenza sociale,  e' autorizzato ad
egorare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25732 dell'11 febbraio  1999, ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge  25 marzo  1997, n.  67, convertito  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unita' di
Siracusa,  per un  massimo di  11 dipendenti,  per il  periodo dal  7
ottobre 1998 al 24 agosto 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  per la previdenza sociale,  e' autorizzato ad
egorare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale n. 25735  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  3 febbraio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro
&  Figli,  con  sede  in  S. Giovanni  Teatino  (Chieti),  unita'  di
stabilimento  S. Giovanni  Teatino  (Chieti), per  il  periodo dal  3
agosto 1998 al 2 febbraio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  3
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25736  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  3 febbraio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Imet, con
sede in  Perugia, unita'  di Ciampino  (Roma), per  un massimo  di 58
dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25737  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  3 febbraio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. T.E.LI.
Telefonica Elettrica  Ligure, con sede  in Roma, unita'  di Capezzano
Pianore (Lucca), per un massimo di 9 dipendenti, S. Stefano Magra (La
Spezia), per un  massimo di 53 dipendenti, Savona, per  un massimo di
19 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25738  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  3 febbraio  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Byblos,
con  sede  in  Ancona,  unita'  di  Ancona,  per  un  massimo  di  69
dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 2 novembre 1998  con decorrenza 26
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25739  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Axis, con sede in Tavarnelle  Val di Pesa (Firenze), unita' di
Tavarnelle Val  di Pesa (Firenze),  per un massimo di  28 dipendenti,
per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  novembre 1997 con decorrenza 21
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25740  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 27 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita'
di Novara,  per un  massimo di  20 dipendenti, per  il periodo  dal 1
settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25741  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  1 giugno  1998,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo San
Rocco,  con sede  in Milano,  unita' di  San Zenone  (Pavia), per  un
massimo di 3 dipendenti, unita' di Solaro (Milano), per un massimo di
76 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 all'11 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 27  aprile 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
giugno 1998, n. 24633, limitatamente all'art. 2.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25742  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Galileo  Vacuum Systems, con  sede in Prato, unita'  di Prato,
per un  massimo di 30 dipendenti,  per il periodo dal  12 luglio 1998
all'11 gennaio1999.
  Istanza aziendale  presentata il 25  agosto 1998 con  decorrenza 12
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25743  dell'11 febbraio 1999, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della  legge   n.  416/1981,  e'  prorogata   la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori poligrafici,  dipendenti dalla  S.r.l. R.T.A.  Editore (in
fallimento), con sede in Roma, unita'  di Milano, per un massimo di 4
dipendenti in CIGS,  unita' di Roma, per un massimo  di 20 dipendenti
in CIGS, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale per  la  previdenza  sociale, e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 25744  dell'11 febbraio 1999, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  I.CO.GEN., sede  in Genova,
unita' in Genova, per un massimo  di 51 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 giugno 1998 al 4 dicembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
dicembre 1998 al 4 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25745  dell'11 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Giofra, sede in  Mosciano S.
Angelo  (Teramo), unita'  in Giofra  (Teramo), per  un massimo  di 48
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  12 agosto  1998 all'11
febbraio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
febbraio 1999 all'11 agosto 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25746  dell'11 febbraio 1999, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Morteo  Industrie, sede  in
Genova, unita' di Genova, per un  massimo di 40 dipendenti, unita' di
Pozzolo Formigaro (Alessandria),  per un massimo di  128 dipendenti e
unita' di Sessa Aurunca (Caserta),  per un massimo di 305 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 6 dicembre 1998 al 5 giugno 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
giugno 1999 al 5 dicembre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25747  dell'11 febbraio 1999, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo San  Rocco, sede  in
Milano,  unita'  in San  Zenone  Po  (Pavia),  per  un massimo  di  3
dipendenti,  e  unita' di  Solaro  (Milano),  per  un massimo  di  76
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 12 ottobre  1998 all'11
aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
aprile 1999 all'11 ottobre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  25809  del  24 febbraio  1999,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991 relativi al periodo dal 20  novembre 1998 al 19 maggio 1999,
della ditta:  S.p.a. Ela, con sede  in Napoli e unita'  di Marcianise
(Caserta).
   Con decreto ministeriale n. 25826 del 26 febbraio 1999:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 5  aprile 1998,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita'
di Torre Annunziata (Napoli), per un  massimo di 2 dipendenti, per il
periodo dal 5 aprile 1998 al 1 gennaio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 13  gennaio 1999, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 5  aprile 1998,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita'
di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di un dipendente, per il
periodo dal 5 aprile 1998 al 22 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 13  gennaio 1999, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 5  aprile 1998,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita'
di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 19 dipendenti, per il
periodo dal 5 aprile 1998 al 18 marzo 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 13  gennaio 1999, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 5  aprile 1998,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita'
di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il
periodo dal 5 aprile 1998 al 4 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 13  gennaio 1999, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25827 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno,
con sede in  Leggiuno (Varese) e unita' di Leggiuno  (Varese), per un
massimo di  50 dipendenti,  per il  periodo dal 4  gennaio 1999  al 3
luglio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 14  gennaio 1999 con  decorrenza 4
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25828 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuta
con il decreto  ministeriale del 24 febbraio 1999,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale nonche'  la possibilita' di beneficiare  del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e
unita' di Ciampino (Roma), per un  massimo di 8 dipendenti in CIGS (5
prepensinabili), per  il periodo  dal 18 maggio  1998 al  17 novembre
1998.
  Con decreto ministeriale  n. 25829 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Linostar, con sede in  Milano e unita' di Patrica (Frosinone),
per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al
17 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1998 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25830 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Morgana,
con  sede in  Reggio Calabria  e unita'  di Reggio  Calabria, per  un
massimo di  88 dipendenti, per  il periodo dal  14 aprile 1997  al 13
ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25831 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Bayer  biologicals, con sede  in Milano e unita'  di Bellaria,
frazione Rosia  Sovicille (Siena), per  un massimo di  73 dipendenti,
per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25833 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il decreto  ministeriale del 24 febbraio 1999,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti  dalla  S.r.l.  PPM  industria poligrafica,  con  sede  in
Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per un
massimo di 12 dipendenti in CIGS (12 prepensionabili), per il periodo
dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  Con decreto ministeriale  n. 25834 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Carbosulcis, con  sede  in Gonnessa  (Cagliari)  e unita'  di
Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per
il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  luglio 1998  con decorrenza  5
luglio 1998.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25835 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con
sede  in  Cosenza  e  unita'  di  Cagliari,  per  un  massimo  di  70
dipendenti, Nuoro  per un massimo  di 18 dipendenti, Oristano  per un
massimo di 30  dipendenti, Sassari per un massimo  di 122 dipendenti,
per il periodo dal 7 maggio 1998 al 6 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1998 con  decorrenza 7
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25836 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. -
Impianti telefonici elettrici affini, con  sede in Milano e unita' di
Capurso (Bari), per  un massimo di 30  dipendenti, Fiorenzuola d'Arda
(Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Malagnino, localita' Sette
Pozzi (Cremona) per un massimo di  5 dipendenti, per il periodo dal 1
settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 26  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25837 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. -
Impianti telefonici elettrici affini, con  sede in Milano e unita' di
Segrate,  localita'   Redecesio  (Milano),  per  un   massimo  di  68
dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 26  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25838 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con
sede in Vinci  (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze),  per un massimo
di 90 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 17 novembre 1998  con decorrenza 5
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25839 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Magnaghi
Napoli, con sede  in Napoli e unita' di Napoli,  via Ferraris, per un
massimo  di 80  dipendenti, per  il  periodo dal  2 marzo  1998 al  1
settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 aprile  1998 con  decorrenza 2
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25840 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Nervesa  Moda  Uomo,  con sede  in  Nervesa  della  Battaglia
(Treviso)  e unita'  di  Nervesa della  Battaglia  (Treviso), per  un
massimo di 75  dipendenti, per il periodo dal 1  settembre 1998 al 28
febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  14 luglio  1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25841 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  24 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo  e unita' di Sciacca (Agrigento),
per un massimo  di 17 dipendenti, per il periodo  dal 1 novembre 1997
al 30 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 27 dicembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25842 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Gallino componenti  plastici S.p.a. dal 1  luglio 1996 Gallino
plastica, con sede in Beinasco  (Torino) e unita' di Copiano (Pavia),
per un massimo  di 82 dipendenti, San Benigno  Cavavese (Torino), per
un  massimo di  17  dipendenti, per  il periodo  dal  12 agosto  1997
all'11febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25867  del  4 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  21  gennaio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  S.El.Ca., con  sede in  Caserta e  unita' di  stabilimento di
Castello di Cisterna (Napoli), per  un massimo di 180 dipendenti, per
il periodo dal 3 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  22 maggio  1998 con  decorrenza 3
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25868  del  4 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  15  gennaio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  L.G.   Elettrodomestici,  con  sede  in   Pignataro  Maggiore
(Caserta) e unita' di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di
147 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  socialee'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25869  del  4 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  21  settembre  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Rotostar
ora Redaelli meccanica,  con sede in Ceprano (Frosinone)  e unita' di
Ceprano (Frosinone), per un massimo  di 80 dipendenti, per il periodo
dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 4 dicembre 1998  con decorrenza 18
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25870  del  4 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  20  ottobre  1998, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato   in  favore  dei   lavoratori  poligrafici
dipendenti  dalla S.r.l.  Sa.Bo.,  con  sede in  Milano  e unita'  di
Bologna, per un massimo di 11 dipendenti in CIGS (4 prepensionabili),
per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 ottobre 1998, n. 25219 limitatamente all'art. 2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25871 del 4 marzo 1999,  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con  sede in Salerno,
localita' Fuorni e unita' di  Salerno, localita' Fuorni, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con   pari  diminuzione  della  durata   del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,   del  periodo  di  integrazione   salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
  La   corresponsione  del   trattamento  disposta   come  sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
  Le  proroghe  di  cui  sopra,  non operano  per  i  lavoratori  nei
confronti dei quali ricorrono le  condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi 4, 5 e  6 dell'art. 5 del  decreto-legge 16 giugno
1994,  n. 299,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1994, n. 451.