MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.95 del 24-4-1999)

  Con decreto ministeriale n. 25872 del 4 marzo 1999, e' autorizzata,
per il periodo dal 6 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Atlantide Editoriale, con sede in
Roma, unita' di Roma, per i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro  da 38,5  ore  settimanali a  25,10 ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', impiegati, su un organico complessivo di 25 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei  giornalisti italiani,  ove interessato,
sono altresi' autorizzati - nell'ambito  di quanto sopra disposto, in
favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Atlantide Editoriale -
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25873 del 4 marzo 1999, e' autorizzata,
per  il  periodo   dal  1  agosto  1997  al  28   febbraio  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Gruppo S.M.I.
Servizi  manutenzione immobili,  con sede  in  Bari, e  unita' di  II
Policlinico di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  23 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
96 unita', su un organico complessivo di 148 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I. Servizi manutenzione
immobili  - a  corrispondere  il particolare  beneficio previsto  dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25874 del 4 marzo 1999, e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  settembre   1998  al  31  agosto  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Coop. Toscana
Lazio, con  sede in Piombino (Livorno)  e unita' di Frosinone,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  37 ore
settimanali a  26 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 50 unita',  di cui 1 parttime,  da 30 a
21, 2 parttime, da 25 a 18, 13  parttime, da 24 a 17 e 1 parttime, da
20 a  14 ore medie  settimanali, su  un organico complessivo  di 2406
unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4
febbraio 1999, n. 25724.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Coop.  Toscana  Lazio   -  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25875  del 4 marzo 1999 e' autorizzata,
limitatamente al periodo dal 2  maggio 1995 all'11 settembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l.  Telecom Italia,  con  sede  in  Messina, e  unita'  di
Palermo, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da  40 ore  settimanali  a  31,5  ore medie  settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unita', su un
organico complessivo di 636 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l Telecom Italia - a corrispondere in
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
23700 del 24 gennaio 1997, nella parte che stabilisce "con esclusione
dello stabilimento di Palermo".