Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.95 del 24-4-1999)
Con decreto ministeriale n. 25872 del 4 marzo 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', impiegati, su un organico complessivo di 25 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25873 del 4 marzo 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I. Servizi manutenzione immobili, con sede in Bari, e unita' di II Policlinico di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 96 unita', su un organico complessivo di 148 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I. Servizi manutenzione immobili - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25874 del 4 marzo 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Frosinone, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unita', di cui 1 parttime, da 30 a 21, 2 parttime, da 25 a 18, 13 parttime, da 24 a 17 e 1 parttime, da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 2406 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 25724. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25875 del 4 marzo 1999 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 all'11 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina, e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,5 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unita', su un organico complessivo di 636 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Telecom Italia - a corrispondere in particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23700 del 24 gennaio 1997, nella parte che stabilisce "con esclusione dello stabilimento di Palermo".