MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 aprile 1999 

  Emissione   di   buoni  ordinari   del   Tesoro   al  portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.96 del 26-4-1999)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il  decreto ministeriale  9 dicembre 1998  con il  quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1 gennaio 1999;
  Visto l'art.  3, comma  4, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 454,
recante il bilancio di previsione  dello Stato per l'anno finanziario
1999, che fissa in L. 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro)
l'importo  massimo di  emissione  dei titoli  pubblici,  in Italia  e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici al 22 aprile 1999
e' di 34.655 miliardi di lire (pari a 17.898 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per il 30 aprile 1999  e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base, dei  buoni  ordinari  del  Tesoro al  portatore  a
centottantadue giorni con scadenza il  29 ottobre 1999 fino al limite
massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1999.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  12 e  13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la Rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13 del  giorno 27  aprile 1999, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  7   e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio  per i  servizi  del debito  pubblico e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1999
                                     p. Il direttore generale: La Via