MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.98 del 28-4-1999)

  Con decreto ministeriale  n. 25843 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 31  luglio 1998  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli,  con sede in Taranto, unita' di
Taranto,  per un  massimo di  50 dipendenti,  per il  periodo dal  18
luglio 1998 al 13 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1998 con  decorrenza 18
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodo di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25844 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 settembre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Internationale Bois, con sede  in Grottammare (Ascoli Piceno), unita'
di Grottammare (Ascoli Piceno), per  un massimo di 25 dipendenti, per
il periodo dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 28 gennaio 1999  con decorrenza 20
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodo di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25845 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 12  febbraio 1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Erredue,
con  sede in  Marano  (Napoli),  unita' di  Marano  (Napoli), per  un
massimo di  75 dipendenti,  per il  periodo dal 12  luglio 1998  al 9
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 30  luglio 1998 con  decorrenza 12
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodo di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25846 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di  cui all'art.  3, comma  2, legge
223/1991 intervenuta  con il decreto ministeriale  datato 24 febbraio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ela, con  sede in Napoli, unita' di  Marcianise (Caserta), per
un massimo di  70 dipendenti, per il periodo dal  20 novembre 1998 al
19 maggio 1999.
  Articolo 3,  comma 2 della  legge n. 223/1991 -  sentenza tribunale
del 19 novembre 1997, n. 824 - contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25847 del 26 febbraio  1999, a seguito
del  programma  di  ristrutturazione aziendale,  intervenuta  con  il
decreto  ministeriale  datato  18  dicembre  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Elco, con
sede in Capena  (Roma), unita' di Carsoli (L'Aquila),  per un massimo
di 49  dipendenti, per  il periodo  dal 5 novembre  1998 al  4 maggio
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1998  con decorrenza 5
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25848 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto  ministeriale datato 27 gennaio 1999,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil,
con sede  in S.  Nicola di  Melfi (Potenza), unita'  di S.  Nicola di
Melfi (Potenza), per un massimo di  69 dipendenti, per il periodo dal
16 giugno 1998 al 10 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 16
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodo di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25849 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto  ministeriale datato 21 gennaio 1999,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex,
con sede  in S.  Nicola di  Melfi (Potenza), unita'  di S.  Nicola di
Melfi (Potenza), per un massimo di  36 dipendenti, per il periodo dal
16 giugno 1998 al 15 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 16
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodo di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25850 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Dali  dall'8 novembre 1996  Manifattura Miraglia, con  sede in
Carini (Palermo),  unita' di Carini  (Palermo), per un massimo  di 50
dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1998  con decorrenza 28
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25851 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Castruccio,  con sede  in S.
Polo Podenzano  (Piacenza), unita'  in Montalto di  Castro (Viterbo),
per  un  massimo  di  quattordici  dipendenti,  S.  Polo  Crocetta  -
Castelsangiovanni  (Piacenza) per  un massimo  di 9  dipendenti, Vado
Ligure (Savona) per  un massimo di cinque  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto del  trattamento  strardinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25852 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l.  Calzificio nuorese, con
sede  in Nuoro,  unita' in  Nuoro,  per un  massimo di  trentaquattro
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  22 dicembre 1998  al 21
giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25853 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti della  S.r.l. Montebelli  costruzioni, con
sede in Alatri (Frosinone), unita' in  Roma, per un massimo di sedici
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 1  aprile  1998 al  30
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25854 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Liette, con sede in Martinengo
(Bergamo),  unita'  in Ghisalba  (Bergamo),  per  un massimo  di  191
dipendenti, Marinengo (Bergamo), per un massimo di due dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25855 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti della  S.p.a. Manifattura del  Matese, con
sede  in   Mercogliano  (Avellino),   unita'  in   Piedimonte  Matese
(Avellino),  per un  massimo  di 202  dipendenti,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
27 novembre 1997 n. 23824.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di   trentaseimesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25856 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Bosco  industrie meccaniche,
con sede in Narni (Terni), unita'  in Narni e ufficio (Terni), per un
massimo   di   centoquattordici   dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 ottobre 1998 al 1 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 2 aprile 1999 al 1 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25857 del 26 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale  del  3 aprile  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in  favore  dei  lavoratori  poligrafici,
dipendenti  dalla S.p.a.  L'Unita'  Editrice  Multimediale gia'  Arca
Editrice de  L'Unita', con sede in  Roma e unita' di  Bologna, per un
massimo di quindici dipendenti in CIGS; di Firenze, per un massimo di
sei dipendenti in  GIGS; di Milano, per un massimo  di due dipendenti
in  GIGS  (tre  prepensionabili);  di  Roma per  un  massimo  di  tre
dipendenti in  CIGS (dodici  prepensionabili), per  il periodo  dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Con decreto ministeriale  n. 25860 del 26 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Societa' cooperativa Gran
Sasso, con  sede in  Roma e unita'  di Arezzo, per  un massimo  di un
dipendente;  di Roma,  per un  massimo di  trentanove dipendenti;  di
Trieste,  per  un  massimo  di  tre  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25883  del  4 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale datato  4  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. B.  Braun Milano, con  sede in  Milano e magazzino  di Paderno
Dugnano (Milano),  per un  massimo di dodici  dipendenti e  unita' di
Milano per  un massimo di ventotto  dipendenti, per il periodo  dal 7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza  aziendale presentata  l'8  ottobre 1998  con decorrenza  7
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25887  dell'8 marzo  1999, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale datato  5  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti,  con sede in Marcianise (Caserta)
e  unita' di  Marcianise  (Caserta), per  un  massimo di  cinquecento
dipendenti, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 30
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25902  dell'11 marzo  1999, ai  sensi
dell'art. 81, comma 3, della legge  23 dicembre 1998, in favore di un
numero  di  settantasei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Cartiera di  Arbatax, con sede  in Cagliari e sede  amministrativa in
Arbatax  (Nuoro),  e'  autorizzata,  nella misura  ridotta  del  10%,
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero dal contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 25795 del 19 febbraio 1999.
  Con  decreto ministeriale  n. 25903  dell'11 marzo  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge  23 maggio 1997, n.  135 e dell'art. 1,  comma 1, lettera
A),  del  decreto-legge  8  aprile   1998,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia Med,  con sede  in Reggio  Calabria e
unita' di Reggio  Calabria, per un massimo di  cinque dipendenti, per
un periodo dal 1 febbraio 1999 al 30 giugno 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  25904 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con
sede  in Gussago  (Brescia) e  unita'  di Bellusco  (Milano), per  un
massimo di sedici dipendenti; di  Roma, per un massimo di cinquantuno
dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  5 agosto  1998 con  decorrenza 13
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25905 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 10  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. A.Di.Var.  Angelini distribuzioni  varie, con  sede in  Roma e
unita'  di L'Aquila,  per un  massimo di  tredici dipendenti,  per il
periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 20  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25906 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 10  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Ceramica Omega,  con sede  in Casalgrande  (Reggio Emilia)  e
unita' di Casalgrande (Reggio Emilia),  per un massimo di sessantatre
dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1998  con decorrenza 31
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25907 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Tecnofin
Group, con  sede in  Roma e  unita' di Agrigento,  per un  massimo di
quattordici dipendenti; di Palermo, per  un massimo di un dipendente,
per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  luglio 1998  con decorrenza  1
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25908 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Calzaturificio Framon,  con sede in  S. Giovanni Valdarno  (Arezzo) e
unita'  di  S.   Giovanni  Valdarno  (Arezzo),  per   un  massimo  di
quarantacinque dipendenti,  per il periodo  dal 2 febbraio 1998  al 1
agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita',  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25909 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio
Monik, con  sede in  S. Giovanni  Valdarno (Arezzo)  e unita'  di San
Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantotto dipendenti,
per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25910 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cianci,
con  sede in  via FF.SS.  n.  198 -  Ottaviano (Napoli)  e unita'  di
Ottaviano (Napoli),  per un  massimo di  diciotto dipendenti,  per il
periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 19 febbraio 1998  con decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25911 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con
sede  in Anagni  (Frosinone)  e  unita' di  Roma  per  un massimo  di
ventiquattro  dipendenti, per  il  periodo  dal 3  agosto  1998 al  2
febbraio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1998  con decorrenza  3
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25912 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Coats
Cucirini, con  sede in Milano  e unita' di Ascoli  Satriano (Foggia),
per un massimo di centotrentacinque  dipendenti, per il periodo dal 9
novembre 1998 all'8 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 17 novembre 1998  con decorrenza 9
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25913 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato 24  febbraio 1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo  e unita' di Sciacca (Agrigento),
per un massimo di diciasette dipendenti,  per il periodo dal 1 maggio
1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  26 maggio  1998 con  decorrenza 1
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25914 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato 24  febbraio 1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Morgana,
con  sede in  Reggio Calabria  e unita'  di Reggio  Calabria, per  un
massimo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997
al 13 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
   Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25915 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 23  giugno 1998,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Pressindustria chemical  equipment, con  sede in  Milano e  unita' di
Biassono (Milano), per  un massimo di venticinque  dipendenti, per il
periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1998 con decorrenza 30
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25916 dell'11  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta   con   il   decreto   ministeriale   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar,
con sede in Milano, unita' di  Patrica (Frosinone), per un massimo di
ottantacinque dipendenti, per  il periodo dal 18 novembre  1998 al 17
maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 1 dicembre 1998  con decorrenza 18
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  accezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25917 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c.r.l. Euro Plast H.P.L.,  con sede in
Sommariva del  Bosco (Cuneo), unita'  di Sommariva del Bosco,  per un
massimo di ventitre dipendenti,  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  1 dicembre
1998 al 31 maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25918 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Lada,   con  sede   in  Sora
(Frosinone), unita' di  Sora, per un massimo di  dieci dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai  lavoratori interessati nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25919 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.L. 2 di Fattore Maria Luisa, con
sede in Villalfonsina (Chieti), unita' in Villalfonsina (Chieti), per
un   massimo   di   ventiquattro  dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai  lavoratori interessati nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.