UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.100 del 30-4-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  ministeriale dell'8  agosto 1996,  contenente la
tabella  XXIV relativa  all'ordinamento  didattico universitario  del
corso di laurea in scienze naturali;
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Messina emanato
con decreto rettorale del 10  aprile 1997 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 maggio 1997;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/98.
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Messina, e' modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  L'attuale  art.  217,  relativo  al  corso  di  laurea  in  scienze
naturali, e' soppresso  e sostituito dai seguenti  nuovi articoli con
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:
                 Corso di laurea in scienze naturali
                              Art. 217.
                        Disposizioni generali
 Scopo ed accesso al corso di laurea.
  L'obiettivo del  corso di laurea  e' quello di  formare specialisti
capaci  di leggere  a piu'  livelli l'ambiente  nelle sue  componenti
biotiche  ed abiotiche  e nelle  loro interazioni.  A questo  fine il
corso  di laurea  realizza  una sintesi  equilibrata  tra le  materie
dell'area di scienze  della vita e dell'area di  scienze della Terra,
evidenziando  ed  approfondendo  le  correlazioni  tra  organismi,  a
livello di individui, popolazioni, specie  e comunita', e gli habitat
acquatici  e terrestri  determinati  dai  processi morfogenetici  che
modellano le forme del paesaggio.
  Il  corso  di  laurea,  inoltre,  mira  a  sviluppare  gradualmente
fondamenti scientifici e metodologici  per una didattica diffusa, con
una  sua specifica  identita',  per  ogni ordine  e  grado di  scuola
preuniversitaria.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
 Durata e articolazione dei corsi.
  La durata  degli studi del corso  di laurea in scienze  naturali e'
fissata  in quattro  anni  articolati in  un  primo biennio  dedicato
esclusivamente  alla formazione  di  base ed  in  un secondo  biennio
dedicato in  parte al  completamento della formazione  di base  ed in
parte  alla   preparazione  dottrinale  e  metodologica   in  settori
specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 218.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  puo' articolare  ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita didatticoformativa comportera' un  totale di almeno 1440
ore  dl  preparazione di  base  e  di  almeno  480 ore  di  specifica
preparazione nelle  materie di indirizzo; essa  constera' di lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari  corsi  monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite  tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione  e  discussione di  elaborati,  ecc.  Parte
dell'attivita' pratica  nonche' la preparazione della  tesi di laurea
potra' essere svolta  anche presso laboratori e  centri esterni sotto
la responsabilita' del docente del  corso, previo stipula di apposite
convenzioni.
  L'attivita' didatticoformativa  e' di norma organizzata  sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno ottanta  ore o semi  annualita' di  quaranta ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta  ore, impartiti  da piu' insegnamenti  e comunque  con un
unico esame  finale. Della commissione  di esame faranno  parte tutti
gli insegnanti del corso integrato.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 218.
  Durante il  primo biennio  del corso di  laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo  studente, durante  il biennio  di base  dovra' frequentare  due
corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno
di scienze della Terra, di cui al successivo art. 219 per non meno di
complessive 80 ore.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero  degli esami  convenzionali ad  un massimo  di 23,  di cui  17
relativi agli insegnamenti  di base e sei  relativi agli insegnamenti
di indirizzo.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza di un anno  presso un laboratorio
sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze naturali indipendentemente dall'indirizzo seguito,
del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
 Regolamento d'ateneo.
  Le  facolta'  nel   recepire  nel  regolamento  di   ateneo  e  nel
regolamento didattico l'ordinamento  didattico nazionale indicheranno
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati nel successivo art. 218.
 Manifesto degli studi.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento quanto  espressamente previsto  dal comma 2  dell'art. 11
della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori scientificodisciplinari  con l'aggiunta  delle qualificazioni
atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo art. 218;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h)  fissa le  modalita'  di organizzazione  dei corsi  introduttivi
integrati  e  le  attivita'  teoricopratiche da  svolgersi  nel  loro
ambito;
  i) indica  le annualita' e/o i  moduli comuni ai diplomi  di laurea
affini.
                              Art. 218.
                  Articolazione del corso di laurea
 1. Corsi introduttivi integrati.
  I corsi  introduttivi integrati, la cui  frequenza e' obbligatoria,
hanno il  fine di far  percepire, fin dall'inizio, allo  studente gli
elementi   di   integrazione   che    devono   essere   specifici   e
caratterizzanti della formazione del naturalista.
  Essi, inoltre, mirano a colmare  le eventuali lacune conoscitive di
base  e,  quindi, a  favorire  un  piu' immediato  inserimento  dello
studente nell'iter di studi. I corsi  sono attuati con il concorso di
piu'  docenti  delle  discipline  interessate e  non  hanno  luogo  a
titolarita'.
  I  consigli delle  strutture didattiche,  nell'organizzare i  corsi
integrati, indicheranno, anno per  anno, un coordinatore per ciascuno
di  essi, scelto  tra i  docenti impegnati  nei cicli  di lezione,  e
stabiliranno le modalita' di  frequenza e dell'accertamento finale di
apprendimento.
  1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi:   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) variabilita' ed ereditarieta';
    d) specie, tassonomia, evoluzione;
    e) riproduzione, sviluppo e differenziamento.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientificodisciplinari dell'area E.
  2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili o loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientificodisciplinari dell'area D.
 2. Formazione di base.
  Sono  obbligatorie le  seguenti  annualita'  nelle rispettive  aree
disciplinari:
   Area matematica: una annualita';
   settore: A02A Istituzioni di matematiche.
   Area fisica: una annualita';
   settore: B01B Fisica.
   Area chimica: due annualita';
  settori:  C03X   Chimica  generale  ed  inorganica,   C05X  Chimica
organica.
   Area di scienze della vita: nove annualita';
  settori: E01A  Botanica, E01B Botanica sistematica,  E02A Zoologia,
E02B Anatomia  comparata e  citologia, E02A Sistematica  e filogenesi
animale, E03A Ecologia, E03B  Antropologia, E04A Fisiologia generale,
E11X Genetica.
   Area di scienze della terra: quattro annualita';
  settori:  D01C Geologia,  D02A  Geografia,  D03A Mineralogia,  D01A
Paleontologia    (per    l'indirizzo   didatticomuseologico),    D03B
Petrografia (per l'indirizzo territorialeambientale).
 3. Formazione di indirizzo.
  La facolta' su proposta del  consiglio di corso di laurea determina
nello  statuto  o nel  regolamento  didattico  uno o  piu'  indirizzi
tenendo conto  della effettiva disponibilita' di  docenti in rapporto
agli  insegnamenti da  impartire,  nonche' delle  attrezzature e  del
numero di studenti iscritti al corso di laurea.
  La  formazione di  indirizzo consta  di sei  annualita' di  cui due
caratterizzanti  l'indirizzo,  prelevate  da due  differenti  settori
scientificodisciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati
da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.
  L'accesso al  secondo biennio e' condizionato  al superamento delle
condizioni e  propedeuticita' fissate nel manifesto  degli studi. Gli
studenti sono  tenuti a  scegliere all'atto dell'iscrizione  al terzo
anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli  indirizzi  saranno   finalizzati  sia  all'approfondimento  di
conoscenze specifiche,  delle aree di fisica,  chimica, scienze della
terra e di scienze della vita  utili per le finalita' degli indirizzi
sia  allo  studio  delle  metodologie necessarie  per  l'analisi,  il
controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.
  In  fase  di  prima  applicazione  vengono  deliberati  i  seguenti
indirizzi e le loro articolazioni:
  indirizzo: didatticomuseologico;
  orientamento: didattico.
  Le due discipline caratterizzanti sono:
   settore: E09A Anatomia umana;
  settori: D01A, D03A  e D03B Laboratorio didattico  di scienze della
Terra.
  Indirizzo: didatticomuseologico;
  orientamento: museologico.
  Le due discipline caratterizzanti sono:
   settore: E01B Paleobotanica;
   settori: D01A e D03A Museologia naturalistica.
  Indirizzo: territorialeambientale;
  orientamento: tutela e gestione ambientale;
  Le due discipline caratterizzanti sono:
  settore: E03A Conservazione della natura e delle sue risorse;
   settore: D02A Geografia fisica.
  Indirizzo: territorialeambientale;
  orientamento: ecologia marina.
  Le due discipline caratterizzanti sono:
   settore: E12X Ecologia microbica;
   settore: C11X Oceanografia chimica.
  Indirizzo: territorialeambientale;
  orientamento: prevenzione dei rischi naturali.
  Le due discipline caratterizzanti sono:
   settore: E01D Geobotanica;
   settore: D02C Vulcanologia.
  Gli  insegnamenti opzionali  a  completamento  delle annualita'  di
indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun  indirizzo, preferibilmente nelle aree  A, B, C,
D, E, G  e K con il  vincolo che almeno uno appartenga  all'area D ed
almeno uno all'area E.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 12 aprile 1999
                                                Il rettore: Silvestri