CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare
(GU n.101 del 3-5-1999)

  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  30  aprile  1999  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati  elettorali,   di  voler  promuovere  una   richiesta  di
referendum popolare,  previsto dall'art.  75 della  Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete voi  che sia  abrogato il Testo  Unico delle  leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1957,  n. 361,  nel testo
risultante    dalle   modificazioni    ed   integrazioni    ad   esso
successivamente apportate  in particolare dalla legge  4 agosto 1993,
n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
limitatamente alle seguenti parti:
  Articolo 1,  comma 2, limitatamente alle  parole: ''La ripartizione
dei seggi attribuiti  secondo il metodo proporzionale,  a norma degli
articoli  77, 83  e  84,  si effettua  in  sede  di Ufficio  centrale
nazionale.'';  comma  4,  limitatamente  alle  parole:  ''in  ragione
proporzionale mediante riparto tra  liste concorrenti'', nonche' alla
parola: '', 83'';
  Articolo  4,  comma 2,  n.  1),  limitatamente alle  parole:  ''per
l'elezione  del candidato  nel  collegio  uninominale'' nonche'  alle
parole '', comma 1'' e n. 2):  ''un voto per la scelta della lista ai
fini  dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione  proporzionale,  da
esprimere su  una diversa scheda  recante il contrassegno  e l'elenco
dei candidati di ciascuna lista.  Il numero dei candidati di ciascuna
lista non puo'  essere superiore ad un terzo dei  seggi attribuiti in
ragione   proporzionale   alla  circoscrizione   con   arrotondamento
all'unita' superiore.'';
  Articolo  14, comma  1,  limitatamente alle  parole:  ''o liste  di
candidati''  e  alle parole:  ''o  le  liste medesime  nelle  singole
circoscrizioni''; comma 2, limitatamente alle parole: ''le loro liste
con''; comma 3, limitatamente alle parole: '', sia che si riferiscano
a  candidature  nei collegi  uninominali  sia  che si  riferiscano  a
liste,'';
  Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: ''e
delle liste'' e secondo periodo, limitatamente alle parole: ''e delle
liste'';
  Articolo 17,  comma 1, limitatamente  alle parole: ''e  della lista
dei candidati'';
  Articolo  18, comma  1,  limitatamente alle  parole:  ''i quali  si
collegano a  liste di  cui all'articolo  1, comma  4, cui  gli stessi
aderiscono con l'accettazione della  candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve  essere accompagnata dall'accettazione  scritta del
rappresentante, di  cui all'articolo 17, incaricato  di effettuare il
deposito della lista  a cui il candidato nel  collegio uninominale si
collega, attestante  la conoscenza  degli eventuali  collegamenti con
altre liste. Nel  caso di collegamenti con piu'  liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i  collegi uninominali in cui e' suddivisa
la circoscrizione.  Nell'ipotesi di  collegamento con piu'  liste, il
candidato,  nella stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica  il
contrassegno o i  contrassegni che accompagnano il suo nome  e il suo
cognome  sulla  scheda  elettorale'';  comma  2,  limitatamente  alle
parole: '',  nonche' la lista o  le liste alle quali  il candidato si
collega ai fini  di cui all'articolo 77, comma 1,  numero 2). Qualora
il  contrassegno   o  i  contrassegni  del   candidato  nel  collegio
uninominale siano gli stessi di una  lista o di piu' liste presentate
per   l'attribuzione  dei   seggi   in   ragione  proporzionale,   il
collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso,
d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,  senza che si tenga
conto  di  dichiarazioni  ed  accettazioni difformi.  Le  istanze  di
depositanti  altra lista  avverso il  mancato collegamento  d'ufficio
sono presentate,  entro le ventiquattro ore  successive alla scadenza
dei termini  per la  presentazione delle liste,  all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore'';
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
  Articolo 20,  comma 1,  limitatamente alle  parole: ''Le  liste dei
candidati o'';  comma 2,  limitatamente alle  parole: ''le  liste dei
candidati o'', alle parole: ''e  della lista dei candidati'', nonche'
alle parole:''; alle candidature  nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di  collegamento e la relativa accettazione
di  cui  all'articolo  18'';  comma  3,  limitatamente  alle  parole:
''l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei  collegi uninominali,''; comma 5,  limitatamente alle
parole: ''di  lista'', nonche' alle parole:  ''Le stesse disposizioni
si applicano  alle candidature  nei collegi uninominali.'';  comma 6,
limitatamente alle  parole: ''piu' di  una lista di  candidati ne''';
comma 7, limitatamente alle parole:  ''della lista dei candidati o'',
nonche' alle parole: ''la lista o''; e comma 8: ''La dichiarazione di
presentazione della  lista dei  candidati deve contenere,  infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25.'';
  Articolo 21,  comma 2, limitatamente  alle parole: ''e  della lista
dei  candidati  presentata'', nonche'  alle  parole:  ''e a  ciascuna
lista'';
  Articolo 22,  comma 1, limitatamente  alle parole: ''e  delle liste
dei candidati''; n. 1), limitatamente alle parole: ''e le liste''; n.
2), limitatamente alle  parole: ''e le liste'';  n. 3), limitatamente
alle  parole:  ''e le  liste''  e  alle  parole: ''riduce  al  limite
prescritto le  liste contenenti  un numero  di candidati  superiore a
quello  stabilito al  comma 2  dell'articolo 18-bis,  cancellando gli
ultimi nomi;''; n.  4): limitatamente alle parole  ''e cancella dalle
liste i nomi''; n. 5),  limitatamente alle parole: ''e cancella dalle
liste i  nomi''; n. 6): ''cancella  i nomi dei candidati  compresi in
altra  lista  gia'  presentata   nella  circoscrizione;'';  comma  2,
limitatamente alle parole: ''e di ciascuna lista'' e alle parole: ''e
delle  modificazioni  da  questo  apportate alla  lista'';  comma  3,
limitatamente alle parole: ''e delle liste contestate o modificate'';
  Articolo 23,  comma 1, limitatamente  alle parole: ''e  di lista'';
comma 2, limitatamente alle parole: ''di liste o'' e alle parole: ''e
di lista'';
  Articolo 24, comma  1, n. 1), limitatamente alle  parole: ''e delle
liste''; n. 2) limitatamente alle  parole: ''e delle liste'', nonche'
alle parole: ''analogamente  si procede per la stampa  delle schede e
del  manifesto delle  liste e  dei relativi  contrassegni;''; n.  3),
limitatamente alle parole: ''di lista  e''; n. 4), limitatamente alle
parole: ''e le  liste''; n. 5), limitatamente alle  parole: ''e delle
liste'';
  Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: ''e all'art. 20'',
nonche' alle  parole: ''o della lista'';  ultimo comma, limitatamente
alle  parole:  ''e di  lista'',  alle  parole:  ''e delle  liste  dei
candidati'', alle  parole: ''e di  lista'', nonche' alle  parole: ''e
delle liste'';
  Articolo 26, comma 1, limitatamente  alle parole: ''e di ogni lista
di candidati'';
  Articolo 30,  comma 1,  n. 4), limitatamente  alle parole:  ''e tre
copie  del   manifesto  contenente  le  liste   dei  candidati  della
circoscrizione'', e n. 6), limitatamente alle parole: ''e di lista'';
  Articolo  31, comma  1, limitatamente  alle parole:  '', di  tipo e
colore diverso per  i collegi uninominali e  per la circoscrizione'',
alla parola  '', C'', alle parole:  ''e di tutte le  liste'', nonche'
alle parole:  ''nella circoscrizione'';  comma 2,  limitatamente alle
parole: ''per  l'elezione dei  candidati nei collegi  uninominali'' e
alle  parole ''Le  schede  per l'attribuzione  dei  seggi in  ragione
proporzionale  riportano accanto  ad ogni  contrassegno l'elenco  dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.'';
  Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: ''e di lista'';
  Articolo 41,  comma 1, limitatamente  alle parole: ''e  delle liste
dei candidati''; comma 2, limitatamente alle parole: ''di liste'';
  Articolo 42,  comma 4, limitatamente  alle parole: ''e  di lista'';
comma  7,  limitatamente  alle  parole:  ''due  copie  del  manifesto
contenente le liste dei candidati nonche''';
  Articolo 45,  comma 8: ''Le  operazioni di cui ai  commi precedenti
sono compiute  prima per le  schede per l'elezione dei  candidati nei
collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.'';
  Articolo 48, comma 1, limitatamente  alle parole: ''delle liste e''
e alle parole ''o della circoscrizione'';
  Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: ''di lista e'';
  Articolo 58,  comma 1,  limitatamente alle  parole: ''rispettive'',
nonche'  alle parole:  ''per  l'elezione del  candidato nel  collegio
uninominale  e  una  scheda  per   la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione  dei seggi  in  ragione  proporzionale''; comma  2,
limitatamente  alle  parole:  ''per   l'elezione  del  candidato  nel
collegio uninominale'' nonche' alle parole:  ''e, sulla scheda per la
scelta della  lista un solo  segno, comunque apposto,  nel rettangolo
contenente il contrassegno  ed il cognome e nome del  candidato o dei
candidati  corrispondenti  alla  lista  prescelta'';  comma  6:  ''Le
disposizioni di cui ai commi terzo,  quarto e quinto si applicano sia
per le schede  per l'elezione del candidato  nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.'';
  Articolo 59, limitatamente alle parole:  ''Una scheda valida per la
scelta della  lista rappresenta  un voto di  lista.'' e  alle parole:
''per l'elezione del candidato nel collegio uninominale'';
  Articolo 67, comma  1, n. 2), limitatamente alle  parole: ''e delle
liste   dei  candidati''   e  n.   3),  limitatamente   alla  parola:
''rispettive'';
  Articolo 68,  comma 1, limitatamente alle  parole: ''per l'elezione
del  candidato nel  collegio  uninominale''; comma  3: ''Compiute  le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede  per l'attribuzione dei seggi  in ragione proporzionale.
Uno  scrutatore designato  mediante sorteggio  estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in  ragione proporzionale e  la consegna al  presidente. Questi
enuncia  ad alta  voce il  contrassegno della  lista a  cui e'  stato
attribuito il  voto. Passa  quindi la scheda  ad altro  scrutatore il
quale, insieme  con il segretario,  prende nota dei voti  di ciascuna
lista.''; comma 3-bis:  ''Il segretario proclama ad alta  voce i voti
di lista. Un  terzo scrutatore pone le schede, i  cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta  o scatola dalla quale sono  state tolte le
schede  non   utilizzate.  Quando  la  scheda   non  contiene  alcuna
espressione  di voto,  sul  retro della  scheda  stessa viene  subito
impresso  il timbro  della  sezione.''; comma  7, limitatamente  alle
parole: ''La disposizione si applica  sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del  candidato nel collegio uninominale sia
alle  schede   scrutinate  per   la  scelta   della  lista   ai  fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.'';
  Articolo 71, comma 1, n.  2), limitatamente alle parole: ''dei voti
di lista e''; comma 2, limitatamente  alle parole: ''o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale'';
  Articolo  72, comma  2: ''Nei  plichi  di cui  al comma  precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale  da quelle per la scelta della
lista   ai    fini   dell'attribuzione    dei   seggi    in   ragione
proporzionale.''; comma 3, limitatamente alle parole: ''e di lista'';
  Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: ''e di lista'';
  Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: ''e delle liste'';
comma 2, limitatamente alle parole: ''alle liste o'';
  Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: ''e delle liste'';
  Articolo 77, comma 1, limitatamente  al n. 2): ''determina la cifra
elettorale circoscrizionale di  ogni lista. Tale cifra  e' data dalla
somma dei  voti conseguiti dalla  lista stessa nelle  singole sezioni
elettorali della  circoscrizione, detratto,  per ciascun  collegio in
cui e' stato  eletto, ai sensi del numero 1),  un candidato collegato
alla medesima lista,  un numero di voti pari a  quello conseguito dal
candidato  immediatamente successivo  per numero  di voti,  aumentati
dell'unita' e  comunque non  inferiore al  venticinque per  cento dei
voti  validamente espressi  nel  medesimo  collegio, sempreche'  tale
cifra non  risulti superiore alla percentuale  ottenuta dal candidato
eletto; qualora  il candidato  eletto sia collegato  a piu'  liste di
candidati, la  detrazione avviene  pro quota in  misura proporzionale
alla  somma  dei  voti  ottenuti da  ciascuna  delle  liste  suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale  moltiplica  il  totale dei  voti  conseguiti  nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre,  ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle  liste collegate,  e divide il  prodotto per  il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna  lista e' dato dalla parte intera dei
quozienti  cosi' ottenuti;'';  al n.  4), limitatamente  alle parole:
''collegati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  alla  medesima
lista'', nonche' alle parole: ''In caso di collegamento dei candidati
con piu'  liste, i  candidati entrano a  far parte  della graduatoria
relativa  a ciascuna  delle  liste  con cui  e'  stato dichiarato  il
collegamento'' e al n. 5): ''comunica all'ufficio centrale nazionale,
a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista  nonche', ai fini di cui all'articolo  83, comma 1,
numero  2), il  totale dei  voti  validi della  circoscrizione ed  il
totale  dei voti  validi  ottenuti nella  circoscrizione da  ciascuna
lista.'';
  Articolo 79,  comma 5, limitatamente  alle parole: ''e  delle liste
dei candidati''; comma 6, limitatamente  alle parole: ''e delle liste
dei candidati'';
  Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: ''e di lista'';
Articolo 83;
  Articolo 84,  comma 1,  limitatamente alle parole:  ''Il presidente
dell'Ufficio   centrale    circoscrizionale,   ricevute    da   parte
dell'ufficio centrale nazionale le  comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto,  i candidati compresi nella  lista secondo l'ordine
progressivo  di presentazione.  Se qualcuno  tra essi  e' gia'  stato
proclamato  eletto ai  sensi dell'articolo  77, comma  1, numero  1),
proclama eletti  i candidati  che seguono nell'ordine  progressivo di
presentazione. Qualora  ad una  lista spettino  piu' posti  di quanti
siano  i suoi  candidati,'', alle  parole: ''spettanti  alla lista'',
nonche' alle  parole: '', che  non risultino gia'  proclamati eletti.
Nel  caso di  graduatorie relative  a  piu' liste  collegate con  gli
stessi   candidati  nei   collegi   uninominali,   si  procede   alla
proclamazione  degli  eletti  partendo   dalla  lista  con  la  cifra
elettorale  piu' elevata.  Qualora,  al  termine delle  proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo  e del quarto periodo, rimangano ancora
da  attribuire dei  seggi ad  una lista,  il presidente  dell'Ufficio
centrale circoscrizionale  ne da' comunicazione  all'Ufficio centrale
nazionale affinche'  si proceda ai  sensi dell'articolo 83,  comma 1,
numero 4), ultimo periodo.'';
Articolo 85;
  Articolo 86,  comma 4, limitatamente alle  parole: ''nella lista'',
nonche' alle  parole: ''di lista'';  comma 5:  ''Nel caso in  cui una
lista  abbia gia'  esaurito i  propri  candidati, si  procede con  le
modalita' di  cui all'articolo  84, comma 1,  terzo, quarto  e quinto
periodo.''?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio  presso  il  Partito
Radicale in via di Torre Argentina, 76 - Roma.