MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere  del  Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni    geografiche
tipiche  dei  vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
di  produzione  dei vini  a  denominazione  di origine    controllata
"Rosso di Montepulciano".
(GU n.103 del 5-5-1999)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
  Esaminata la domanda  presentata dal Consorzio del  "Vino Nobile di
Montepulciano",  intesa  ad  ottenere modifiche  del  discipinare  di
produzione  del  vino  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Rosso di Montepulciano"
  Ha espresso parere favorevole  alla suddetta istanza proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei vini  - Via Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
 della denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" e'
riservata  ai  vini  rosso  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  Il  vino   a  denominazione   di  origine  controllata   "Rosso  di
Montepulciano" deve  essere ottenuto dai vigneti  aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  Sangiovese  (denominato a  Montepulciano Prugnolo  Gentile): minimo
70%.
  Puo'  concorrere il  Canaiolo  Nero  fino ad  un  massimo del  20%,
possono  inoltre concorrere  fino ad  un massimo  del 20%,  i vitigni
autorizzati  e raccomandati  per  la provincia  di  Siena purche'  la
percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
  Sono esclusi  i vitigni aromatici  ad eccezione della  Malvasia del
Chianti.
                               Art. 3.
  La   zona   di  produzione   delle   uve   ricade  nel   territorio
amministrativo del  comune di  Montepulciano, in provincia  di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare.
   Tale zona comprende:
  parte del territorio del comune  di Montepulciano delimitata da una
linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi
con  il  confine comunale  di  Montepulciano  nei pressi  del  podere
"Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di
Montallese.
  Detto confine  segue quindi la  suddetta linea ferroviaria  fino al
punto di partenza: parte del  territorio del comune di Montepulciano,
frazione Valiano, delimitata da una  linea che, partendo dal punto in
cui il confine  comunale interseca la strada delle  Chianacce a quota
251,  percorre,  procedendo  in  senso orario,  il  suddetto  confine
comunale  fino ad  incontrare la  strada  Padule a  quota 253;  segue
quindi la predetta strada fino al  bivio con la strada vicinale delle
Fornaci con  la quale  si identifica fino  all'innesto con  la strada
Lauretana per  Valiano; la  percorre verso  ovest, per  breve tratto,
raggiunge la strada delle Chianacce,  che segue fino a ricongiungersi
con il punto di partenza.
  I  vigneti   iscritti  all'albo  della  denominazione   di  origine
controllata  "Rosso di  Montepulciano"  sono  utilizzabili anche  per
produrre  vini  doc  "Vin  Santo di  Montepulciano"  alle  condizioni
stabilite dal relativo disciplinare di produzione.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione del vino a denominazione  di origine controllata "Rosso di
Montepulciano"  devono essere  quelle normali  della zona  e comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche.
  Sono  pertanto  da considerarsi  idonei  unicamente  i vigneti  ben
esposti situati  ad un'altitudine compresa  tra i  250 e i  600 metri
s.l.m.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere  quelli generalmente usati e  comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
  Per  i nuovi  impianti  ed  i reimpianti  dei  vigneti idonei  alla
produzione del vino a denominazione  di origine controllata "Rosso di
Montepulciano", a partire dall'anno  successivo all'entrata in vigore
del presente disciplinare,  la densita' minima ad  ettaro deve essere
di 3.330 ceppi.
  La  resa massima  di  uva  ammessa per  la  produzione  del vino  a
denominazione  di origine  controllata "Rosso  di Montepulciano"  non
deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata.
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  nel  limite   di  cui  sopra,  purche'  la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  Le uve  destinate alla vinificazione,  devono assicurare al  vino a
denominazione  di origine  controllata  "Rosso  di Montepulciano"  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
  La regione  Toscana con proprio decreto,  sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  ogni  anno prima  della  vendemmia  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal   presente  disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero per  le  politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione della  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione e  di invecchiamento  obbligatorio
devono  essere effettuate  nell'ambito del  territorio del  comune di
Montepulciano.
  E' tuttavia  consentita la  vinificazione fuori zona  di produzione
per  le aziende  che: abbiano,  almeno a  far data  dalla entrata  in
vigore  del decreto  del Presidente  della Repubblica  1 luglio  1980
(decreto di  riconoscimento della DOCG Vino  nobile di Montepulciano)
le strutture di vinificazione in  prossimita' del confine comunale di
Montepulciano  e comunque  a distanza  non superiore  a mt.  2.000 in
linea d'aria.
  La resa massima dell'uva in vino  non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione  di origine  controllata. Oltre  il 75%  decade il
diritto  alla  denominazione  di  origine controllata  per  tutto  il
prodotto.
  Il  vino   a  denominazione   di  origine  controllata   "Rosso  di
Montepulciano" non puo'  essere immesso al consumo prima  del 1 marzo
dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
  E'  consentito, previa  comunicazione  alla Camera  di commercio  e
all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da
presentarsi,  a cura  del vinificatore,  entro il  sedicesimo mese  a
partire dal 1  gennaio successivo alla vendemmia, che il  vino atto a
poter essere designato con la  denominazione di origine controllata e
garantita  "Vino Nobile  di  Montepulciano"  sia riclassificato  alla
denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" purche'
corrisponda alle  condizioni ed  ai requisiti stabiliti  dal relativo
disciplinare di produzione. Tuttavia  qualora partite di "Vino Nobile
di  Montepulciano"  vengano cedute  dal  produttore  dopo il  termine
suddetto  la denominazione  stabilita deve  essere mantenuta  in modo
irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.
                               Art. 6.
  Il  vino   a  denominazione   di  origine  controllata   "Rosso  di
Montepulciano" all'atto dell'immissione  consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rubino;
    odore: intensamente vinoso;
    sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 21 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i  limiti  dell'acidita'  e  dell'estratto secco  netto  con  proprio
decreto.
  In relazione all'eventuale conservazione  in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
                               Art. 7.
  Nella etichettatura  e designazione della denominazione  di origine
controllata  "Rosso  di  Montepulciano"   e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione diversa  da  quelle  previste dal  presente
disciplinare,   ivi   compresi   gli  aggettivi   "fine",   "scelto",
"selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi  significato laudativo  e tali  non  da trarre  in inganno  il
consumatore.
  E'  altresi'  consentito  l'utilizzo, nel  rispetto  delle  vigenti
norme,  delle  altre menzioni  facoltative.  Le  medesime, esclusi  i
marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto
in  caratteri  tipografici  non  piu' grandi  o  evidenti  di  quelli
utilizzati per  la denominazione d'origine  del vino, salve  le norme
generali piu' ristrettive.
  Nell'etichettatura del vino a  denominazione di origine controllata
"Rosso  di  Montepulciano"  l'indicazione dell'annata  di  produzione
delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.
  Il  vino   a  denominazione   di  origine  controllata   "Rosso  di
Montepulciano"  deve  essere  messo   in  consumo  esclusivamente  in
bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
  Le  bottiglie devono  essere di  tipo bordolese,  di vetro  scuro e
chiuse con  tappo di sughero o  materiale inerte prodotto a  norma di
legge.