COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999 

  Legge  16  aprile  1987,  n.  183:  cofinanziamento  nazionale  del
programma   per   il   miglioramento   della   produzione   e   della
commercializzazione del miele, di cui al regolamento CEn. 121/97, per
la campagna 1998-1999. (Deliberazione n. 22/99).
(GU n.107 del 10-5-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'ltalia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56  della legge 6 febbraio 1996, n
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visto  il  regolamento  CE   n.  1663/95  della  Commissione  delle
Comunita'  europee  che  stabilisce, modalita'  di  applicazione  del
regolamento CEE  n. 729/70, relativo al  finanziamento della politica
agricola comune, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei
conti del FEOGA, sezione garanzia;
  Visto il  regolamento CE n.  1221/97 del Consiglio  delle Comunita'
europee  che  stabilisce le  regole  generali  di applicazione  delle
azioni dirette  a migliorare  la produzione e  la commercializzazione
del miele;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(98)
2477 def/6 del  3 settembre 1998, recante  approvazione del programma
per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del
miele presentato  dall'Italia ai sensi  del citato regolamento  CE n.
1221/97;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti
a  2.299.082 euro  per  la  campagna 1998-1999  a  valere sul  FEOGA,
sezione garanzia,  occone provvedere ad assicurare  le corrispondenti
risorse nazionali  pubbliche, ammontanti anch'esse a  2.299.082 euro,
pari a 4.451,644 milioni di lire;
  Considerato  la necessita'  di  ricorrere  alle disponibilita'  del
Fondo di  rotazione per l'attuazione delle  politiche comunitarie, di
cui alla legge n. 183/1987;
  Viste le note del Ministero per le politiche agricole n. M/1470 del
5 giugno 1998 e n. M/1658 del 20 luglio 1998;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
                              Delibera:
  1.  Ai fini  della attuazione  del programma  per il  miglioramento
della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in
premessa,  per  la  campagna  1998-1999,  e'  autorizzato  in  favore
dell'AIMA,  unico organismo  pagatore,  un cofinanziamento  nazionale
pubblico di 2.299.082 euro, pari a 4.451,644 milioni di lire a valere
sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste   inoltrate   dall'AIMA   stessa,  che   provvedera'   alla
ripartizione dei finanziamenti tra i beneficiari.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4. Il Ministero  per le politiche agricole e  l'AIMA adottano tutte
le iniziative  ed i provvedimenti  necessari per utilizzare  entro le
scadenze previste i finanziamenti  comunitari e nazionali relativi al
programma ed effettuano i controlli di competenza.
   Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 53