MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 aprile 1999, n. 1039 

  Legge n. 488/1992  - Modifica della circolare 25  febbraio 1999, n.
1029445,  concernente  i comuni  ed  i  territori "disastrati"  delle
regioni Marche e Umbria.
(GU n.107 del 10-5-1999)
 
 Vigente al: 10-5-1999  
 

                                  Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'Ass.I.Lea
                                  All'Ass.I.Re.Me.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con riferimento alla circolare  ministeriale richiamata in oggetto,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 51
del 3 marzo  1999, e, in particolare, a quanto  previsto dal relativo
punto  3  in  merito  alle  modalita'  di  erogazione  dell'eventuale
contributo integrativo  a favore delle iniziative  gia' agevolate nel
terzo o nel quarto bando della legge n. 488/1992, si comunica che, al
fine  di  semplificare  l'applicazione  e  la  gestione  delle  dette
modalita',   le  medesime   vengono   modificate   come  di   seguito
specificato,  nel pieno  rispetto,  naturalmente,  delle note  regole
della sovvenzione equivalente.
  In pratica, qualora  in favore di un'iniziativa  gia' agevolata nel
terzo o  nel quarto  bando venga  concesso il  contributo integrativo
fino  al  raggiungimento  delle  particolari  misure  previste  dalla
normativa  in  argomento,  fatti  salvi  il  decreto  di  concessione
provvisorio  relativo alle  agevolazioni gia'  concesse, le  relative
quote e le modalita' di  disponibilita' delle stesse, si procede alla
emanazione   di  un   nuovo  decreto   di  concessione   provvisorio,
integrativo del  precedente, relativo al solo  contributo aggiuntivo.
le cui quote, in numero pari  a quelle del decreto base, vengono rese
disponibili  con  le  consuete  modalita'   ma  a  partire  dal  mese
successivo alle graduatorie speciali di  cui si tratta. Le condizioni
che  rendono  possibile,  da  parte della  banca  concessionaria,  la
materiale erogazione all'impresa beneficiaria della singola quota del
contributo  base sono  sufficienti,  fatte  comunque salve  eventuali
valutazioni   di  altro   tipo,  a   consentire  l'erogazione   della
corrispondente  quota del  contributo integrativo  a partire,  pero',
dalla  disponibilita'   di  quest'ultima   che,  per   quanto  detto,
interverra' in  un momento successivo  rispetto a quella  della quota
del contributo base.
  Restano  confermati   i  contenuti  del  richiamato   punto  3  non
modificati dalla presente circolare.
                                                 Il Ministro: Bersani