N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998
N. 258 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Fabris Palma Maria Liliana e comune di Lestizza Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di area fabbricabile (nella specie: area fabbricabile denunciata come agricola per errore dovuto a situazione urbanistica confusa ed ambigua) - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta I.C.I. qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti - Violazione dei principi di giusto indennizzo e di capacita' contributiva. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1). (Cost., artt. 42 e 53).(GU n.19 del 12-5-1999 )
LA CORTE D'APPELLO Dovendo decidere sulla controversia civile afferente alla quantificazione del giusto indennizzo dovuto dal comune di Lestizza (Udine) alla sig. Maria Liliana Fabris Palma in relazione all'espropriazione per pubblica utilita' d'un terreno sito in C.C. di Lestizza ed identificato dalla part. 8771, f. 43, n. 4, rilevato che tale immobile, ad esito dell'espletata consulenza, appare avere natura d'area fabbricabile, che dunque risulta applicabile nella specie la norma ex art. 16, comma 1, decreto-legge n. 504/1992, la quale ragguaglia l'indennita' da corrispondere in caso d'esproprio al valore dell'area fabbricabile esposto nell'ultima denuncia ai fini I.C.I.; che la Fabris ebbe modo di effettuare denuncia a fini I.C.I dell'immobile oggetto d'esproprio, poiche' il comune ebbe ad occuparlo solo nel luglio 1993, e lo qualifico' come agricolo, liquidando su tale base l'imposta sulla scorta del reddito dominicale, siccome risulta dal supplemento di consulenza esperita; che applicando la norma in questione l'indennita' risulterebbe ammontare a L. 12 milioni, contro un importo, altrimenti stimato dal consulente in L. 164 milioni, ex art. 5-bis, legge n. 359/1992; che si profila un fondato dubbio di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 16, comma 1 decreto-legge n. 504/1992 in relazione alle disposizioni ex artt. 42 e 53 della Costituzione, rilevante ai fini della soluzione della controversia pendente avanti questa Corte, posta la natura dell'area oggetto d'esproprio e la sproporzione nella quantificazione dell'indennita'; che il dubbio di legittimita' costituzionale non s'appalesa manifestamente infondato, posto che l'indennita' d'esproprio, istituto teso a ristorare il privato della perdita d'un bene proprio per finalita' di pubblico interesse, viene collegato a dichiarazione di valore resa a fini tributari; che, quindi, non solo un'eventuale dichiarazione inesatta, resa a fini d'evasione d'imposta, risulterebbe punita con la riduzione di una indennita' del tutto esulante dall'ambito tributario ed avente finalita' di ristoro del bene perduto per beneficiare la collettivita', ma soprattutto, come risulta evidente nel caso di specie (in quanto ancora in corso di causa il comune di Lestizza sostiene che il fondo espropriato aveva esclusivamente vocazione agricola per i 14/15) risulterebbe punito il mero errore di valutazione nel rendere la dichiarazione fiscale; che, nella specie solo l'espletamento d'apposita consulenza ha permesso di chiarire la vocazione edificatoria dell'area espropriata, sicche' la denuncia, a fini I.C.I., del terreno come agricolo, effettuate dalla Fabris Palma s'appalesa frutto della situazione urbanistica confusa ed ambigua circa la destinazione del fondo; che, quindi, nella specie, l'applicazione della norma ex art. 16, decreto legislativo n. 504/1992 porterebbe, irrazionalmente, a punire per giunta in un settore completamente distinto da quello tributario, un mero errore di valutazione presente in denuncia a fini fiscali;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, relativa alla norma ex art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 - istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili -, in relazione agli artt. 42 e 53 della Costituzione, poiche' ragguaglia l'indennita' d'esproprio al valore dell'area fabbricabile evidenziato nell'ultima denuncia ai fini I.C.I.; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti del procedimento civile sub r.g. 119/1995 alla Corte costituzionale per la decisione; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti della Camera dei deputati e Senato della Repubblica; Sospende all'esito della decisione sulla questione di legittimita' costituzionale la trattazione della questione, ex art. 295 c.p.c. Cosi' deliberato in Trieste il 18 dicembre 1998. Il presidente: Sammartano Il relatore: Gorjan 99C0439