N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998

                                N. 258
  Ordinanza emessa il 18 dicembre  1998  dalla  Corte  di  appello  di
 Trieste  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fabris Palma Maria
 Liliana e comune di Lestizza
 Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Espropriazione  di   area
    fabbricabile  (nella  specie:  area  fabbricabile  denunciata come
    agricola per errore dovuto a  situazione  urbanistica  confusa  ed
    ambigua)  - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari al valore
    indicato   nell'ultima   dichiarazione   o   denuncia   presentata
    dall'espropriato  ai  fini dell'imposta I.C.I.   qualora il valore
    dichiarato  risulti  inferiore  all'indennita'  di  espropriazione
    determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti
    -  Violazione  dei  principi  di  giusto indennizzo e di capacita'
    contributiva.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1).
 (Cost., artt. 42 e 53).
(GU n.19 del 12-5-1999 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Dovendo  decidere  sulla   controversia   civile   afferente   alla
 quantificazione  del  giusto indennizzo dovuto dal comune di Lestizza
 (Udine)  alla  sig.  Maria  Liliana   Fabris   Palma   in   relazione
 all'espropriazione per pubblica utilita' d'un terreno sito in C.C. di
 Lestizza  ed identificato dalla part. 8771, f. 43, n. 4, rilevato che
 tale immobile,  ad  esito  dell'espletata  consulenza,  appare  avere
 natura  d'area  fabbricabile,  che  dunque  risulta applicabile nella
 specie la norma ex art. 16, comma 1, decreto-legge  n.  504/1992,  la
 quale ragguaglia l'indennita' da corrispondere in caso d'esproprio al
 valore  dell'area  fabbricabile  esposto nell'ultima denuncia ai fini
 I.C.I.;
     che la Fabris ebbe modo  di  effettuare  denuncia  a  fini  I.C.I
 dell'immobile   oggetto   d'esproprio,  poiche'  il  comune  ebbe  ad
 occuparlo solo nel  luglio  1993,  e  lo  qualifico'  come  agricolo,
 liquidando   su   tale   base  l'imposta  sulla  scorta  del  reddito
 dominicale, siccome risulta dal supplemento di consulenza esperita;
     che applicando la norma in  questione  l'indennita'  risulterebbe
 ammontare  a L. 12 milioni, contro un importo, altrimenti stimato dal
 consulente in L. 164 milioni, ex art. 5-bis, legge n. 359/1992;
     che si profila un fondato dubbio di  legittimita'  costituzionale
 della  norma di cui all'art. 16, comma 1 decreto-legge n. 504/1992 in
 relazione alle disposizioni ex artt.  42  e  53  della  Costituzione,
 rilevante  ai fini della soluzione della controversia pendente avanti
 questa Corte, posta la natura  dell'area  oggetto  d'esproprio  e  la
 sproporzione nella quantificazione dell'indennita';
     che  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  non s'appalesa
 manifestamente  infondato,  posto   che   l'indennita'   d'esproprio,
 istituto  teso a ristorare il privato della perdita d'un bene proprio
 per finalita' di pubblico interesse, viene collegato a  dichiarazione
 di valore resa a fini tributari;
     che, quindi, non solo un'eventuale dichiarazione inesatta, resa a
 fini  d'evasione  d'imposta,  risulterebbe punita con la riduzione di
 una indennita' del tutto esulante dall'ambito  tributario  ed  avente
 finalita'   di   ristoro   del   bene   perduto  per  beneficiare  la
 collettivita', ma soprattutto, come  risulta  evidente  nel  caso  di
 specie  (in  quanto  ancora  in  corso di causa il comune di Lestizza
 sostiene che il  fondo  espropriato  aveva  esclusivamente  vocazione
 agricola   per  i  14/15)  risulterebbe  punito  il  mero  errore  di
 valutazione nel rendere la dichiarazione fiscale;
     che, nella specie solo l'espletamento  d'apposita  consulenza  ha
 permesso di chiarire la vocazione edificatoria dell'area espropriata,
 sicche'  la  denuncia,  a  fini  I.C.I.,  del  terreno come agricolo,
 effettuate dalla Fabris  Palma  s'appalesa  frutto  della  situazione
 urbanistica confusa ed ambigua circa la destinazione del fondo;
     che,  quindi,  nella  specie,  l'applicazione della norma ex art.
 16, decreto legislativo n. 504/1992  porterebbe,  irrazionalmente,  a
 punire  per  giunta  in  un  settore completamente distinto da quello
 tributario, un mero errore di valutazione presente in denuncia a fini
 fiscali;
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, relativa alla norma
 ex art. 16, comma 1, decreto legislativo n.  504/1992  -  istituzione
 dell'Imposta  comunale sugli immobili -, in relazione agli artt. 42 e
 53 della Costituzione, poiche' ragguaglia l'indennita' d'esproprio al
 valore dell'area fabbricabile  evidenziato  nell'ultima  denuncia  ai
 fini I.C.I.;
   Ordina  alla  cancelleria  di trasmettere gli atti del procedimento
 civile sub r.g. 119/1995 alla Corte costituzionale per la decisione;
   Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti,  al  sig.  Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori
 Presidenti della Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
   Sospende all'esito della decisione sulla questione di  legittimita'
 costituzionale la trattazione della questione, ex art. 295 c.p.c.
   Cosi' deliberato in Trieste il 18 dicembre 1998.
                       Il presidente: Sammartano
                                                   Il relatore: Gorjan
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