DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1999, n. 129 

  Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di
modesta entita',  a norma  dell'articolo 16, comma  2, della  legge 8
maggio 1998, n. 146.
(GU n.109 del 12-5-1999)
 
 Vigente al: 27-5-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il
quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabiliti gli
importi  dei  crediti  comprensivi  o  costituiti  solo  da  sanzioni
amministrative o interessi,  accertati anche in via  definitiva e non
pagati  per i  quali  non si  fa  luogo ad  iscrizione  nei ruoli  o,
comunque, alla riscossione;
  Considerato che per i tributi  erariali, regionali e locali di ogni
specie, non ancora  accertati o non pagati sino al  31 dicembre 1997,
si  ritiene  opportuno   abbandonare,  per  economicita'  dell'azione
amministrativa,  gli importi  fino a  lire ventimila,  concernenti il
solo tributo;
  Visto che  il citato articolo 16,  comma 2, della legge  n. 146 del
1998 dispone,  altresi', che gli  importi dei crediti  da abbandonare
possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi;
  Considerato che  per abbandonare i  crediti di tributo fino  a lire
ventimila   non   ancora   accertati   dall'Amministrazione   occorre
abbandonare  crediti per  sanzioni ed  interessi moratori  mediamente
pari  a   lire  dodicimila   per  un   totale  complessivo   di  lire
trentaduemila  e che  nei limiti  di tale  importo, per  economicita'
dell'azione  amministrativa,  e'   opportuno  abbandonare  i  crediti
comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro  delle finanze,  di  concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Non si fa luogo  all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione  dei crediti  relativi ai  tributi erariali,  regionali e
locali  di ogni  specie  comprensivi o  costituiti  solo da  sanzioni
amministrative o  interessi, qualora l'ammontare dovuto,  per ciascun
credito,  con  riferimento  ad  ogni  periodo  d'imposta  non  superi
l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
  2. Se l'importo del credito supera  il limite previsto nel comma l,
si  fa   luogo  all'accertamento,  all'iscrizione  a   ruolo  e  alla
riscossione per l'intero ammontare.
  3. La  disposizione di  cui al  comma 1 non  si applica  qualora il
credito  tributario,  comprensivo  o   costituito  solo  da  sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un  biennio, degli  obblighi  di versamento  concernenti un  medesimo
tributo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15