N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1998- 23 aprile 1999

                                N. 266
  Ordinanza   emessa   il   1   ottobre  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  23  aprile  1999)  dal  pretore  di  Latina   nel
 procedimento penale a carico di Micheli Patrizia
 Edilizia  e  urbanistica  -  Mancanza del certificato di agibilita' -
    Fattispecie di reato -  Abrogazione  della  norma  concernente  la
    disciplina   per   il   rilascio   del  predetto  certificato  con
    mantenimento della  relativa  sanzione  per  l'inosservanza  della
    nuova  disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di
    tassativita' dell'illecito penale.
 (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato  disposto;  d.P.R.
    22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  489/98  r.g.p. a carico di
 Micheli Patrizia, imputata del reato p. e p. dall'art.  221  r.d.  n.
 1265/34 e successive modifiche;
   Udite le parti;
   Ritenuto  che  ai  fini  della  decisione del giudizio e' rilevante
 stabilire se la  violazione  contestata  dal  prevenuto  sia  tuttora
 penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.  sez.  un.  c.c.  11  giugno  1996,  n.  6, dep. 6 luglio 1996),
 attualmente la mancanza di licenza di agibilita'  costituisce  ancora
 una  fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione
 del comma 1 del predetto art. 221 ad opera dell'art.  5  del  decreto
 del Presidente della Repubblica n. 425/94;
   Atteso  che  a  tale  conclusione la giurisprudenza perviene in via
 interpretativa rilevando che l'art.  4  del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  n.  425/94  ha sostanzialmente sostituito il primo
 comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 per quanto riguarda le modalita'
 di rilascio della licenza di agibilita' con  la  conseguenza  che  la
 testuale  espressione  del  secondo  comma  del predetto art. 221 "il
 proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo
 e' punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila"
 deve intendersi riferita all'art. 4 del citato decreto del Presidente
 della Repubblica che  avrebbe  sostituito  il  precetto  della  detta
 sanzione;
   Ritenuto  che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 decreto del Presidente  della
 Repubblica   n.  425/94  nella  parte  in  cui  limita  l'abrogazione
 dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 al solo primo comma per contrasto  con
 gli  artt.  3  e 25 della Costituzione per violazione dei principi di
 ragionevolezza e tassativita' delle norme penali;
   Considerato che a detta soluzione deve  pervenirsi  sulla  base  di
 un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma
 dell'art. 221, r.d. citato e' riferita alla violazione di un precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto  che  per  l'autorevole  interpretazione  data dal Supremo
 collegio al combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e
 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94 si deve  ritenere
 che  attualmente  la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca
 al  precetto  contenuto  nell'art.  4  del  menzionato  decreto   del
 Presidente della Repubblica;
   Atteso   che   cio'   contrasta   con   il  principio  generale  di
 ragionevolezza delle norme, poiche' con interpretazione estensiva  si
 riferisce  un  dato  testuale,  ossia  il riferimento letterale ad un
 comma abrogato  contenuto  nel  medesimo  art.  221,  r.d.  cit.,  ad
 un'altra   disposizione,  ossia  il  predetto  art.  4,  decreto  del
 Presidente della Repubblica cit.;
   Ritenuto che cio' contrasta con il principio di tassativita'  delle
 norme  penali  poiche'  con  operazione ermeneutica si restituisce un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme penali, nella  sostanziale  impossibilita'  di  individuare  il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;
   Visto l'art. 23 legge n. 87/57;
                               P. Q. M.
   Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt. 221 r.d. n. 1265/34 e 4 e 5, d.P.R. n. 425/94  nella  parte  in
 cui  prevedono l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 221, r.d.
 n.  1265/34  alle  violazioni  dell'art.  4  del d.P.R. n. 425/94, in
 relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;
   Sospende il processo, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale  e  manda  la  cancelleria  per  la  notificazione  al
 Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento della presente ordinanza.
   Cosi' deciso in Latina, il 1 ottobre 1998
                          Il pretore: Morgigni
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