N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1999

                                N. 275
  Ordinanza  emessa  il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel
 procedimento penale a carico di Corvi Luigi ed altri
 Reato in genere - Reati commessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni
    a contenuto impressionante  o  raccapricciante  -  Riferimento  al
    turbamento   del  "comune  sentimento  della  morale"  -  Asserita
    indeterminatezza della norma in parte qua - Deteriore  trattamento
    per  gli  operatori del settore della stampa - Indebita estensione
    del  divieto  costituzionale relativo alle pubblicazioni contrarie
    al buon costume - Lesione del principio della determinatezza delle
    fattispecie penali.
 (Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15).
 (Cost., artt. 3, 21 e 25).
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da  Corvi
 Luigi, nato a Roma il 23 giugno 1958, Lacava Cristina, nata a Roma il
 17 marzo 1964, Minerbi Marcello, nato a Milano il 24 febbraio 1939;
   Contro la sentenza della Corte di appello di Roma 25 giugno 1998 la
 quale,  parzialmente  confermando la sentenza del tribunale di Roma 3
 febbraio 1995, li condannava alla pena di mesi tre di reclusione e L.
 300.000 di multa ciascuno, pene sospese, per il reato degli artt. 110
 c.p. e 15  legge n. 47/48 in relazione all'art. 528 c.p.  perche'  in
 concorso   tra  loro  e  con  pubblico  ufficiale  non  identificato,
 redigendo e stampando, sul n. 35 anno 3 del  settimanale  "Visto"  un
 articolo intitolato "Nella villa del delitto" che corredavano con tre
 fotografie a colori riproducenti le immagini del cadavere di Alberica
 Filo  Della  Torre,  cosi  come era stato rinvenuto nell'immediatezza
 della scoperta del relativo omicidio e comunque prima della rimozione
 del cadavere stesso, previo accordo con il  pubblico  ufficiale,  che
 aveva  precedentemente  consegnato  loro  i fotogrammi negativi delle
 fotografie  facenti  parte  del  fascicolo  dei  rilievi  di  polizia
 scientifica  o  comunque  copie  di  tali  fotografie,  mettevano  in
 circolazione a fine di commercio il predetto stampato periodico con i
 particolari impressionanti e raccapriccianti delle tracce  di  sangue
 sul  corpo  e  sugli  indumenti,  delle  nudita' del cadavere e delle
 modalita' di esecuzione del delitto, commesso nella camera  da  letto
 della  vittima,  particolari certamente in grado di turbare il comune
 sentimento della morale e dell'ordine  familiare.  In  Milano  il  22
 agosto 1991.
   Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
   Sentito  il  Procuratore  Generale dr. Gioacchino Izzo, il quale ha
 chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 15 della legge n. 47 del 1948;
   Sentiti i difensori, i  quali  si  sono  associati,  insistendo  in
 subordine per l'accoglimento nel merito dei ricorsi;
                     Rileva in fatto e in diritto
   1.  -  A  seguito della pubblicazione sul settimanale "Visto" delle
 fotografie scattate dalla  Polizia  giudiziaria  in  occasione  della
 scoperta  del  cadavere  di Alberica Filo della Torre, i tre imputati
 venivano incriminati per i delitti di ricettazione, pubblicazione  di
 immagini   coperte   da   segreto   e   pubblicazione  di  fotografie
 impressionanti e raccapriccianti, atte a turbare il sentimento  della
 morale.
   2.  -  Assolti nei due gradi del giudizio di merito dalle prime due
 imputazioni, hanno proposto ricorso per cassazione  i  tre  imputati,
 deducendo  diversi  motivi,  tra  i  quali in limine l'illegittimita'
 costituzionale della norma incriminatrice,  vale  a  dire  l'art.  15
 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
   3.  -  A  tale  eccezione  si  e' associato il Procuratore generale
 presso questa Corte di cassazione.
   4.   -  Ad  avviso  del  Collegio,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale della norma suddetta e' rilevante ai fini del decidere
 e non manifestamente infondata.
   5. - L'art. 15 predetto richiama le penalita' di cui  all'art.  528
 c.p.  per  il  caso di "stampati i quali descrivano o illustrino, con
 particolari impressionanti o raccapriccianti,  avvenimenti  realmente
 verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il
 comune  sentimento  della  morale  o  l'ordine  familiare  o da poter
 provocare il diffondersi di suicidi o delitti".
   6. - La condotta incriminata consta dunque dei  seguenti  elementi:
 descrizione  o  illustrazione  di  avvenimenti  anche  immaginari  su
 stampati;  uso  di  particolari  impressionanti  o   raccapriccianti;
 modalita'  tali  da  poter turbare la morale corrente ovvero l'ordine
 delle famiglie ovvero da poter favorire il diffondersi dei suicidi  o
 di delitti.
   7.  - La censura in incostituzionalita' si e' appuntata, fino dalla
 fase  di  merito,  da  parte  degli  imputati  sulla  genericita'   e
 indeterminatezza della norma incriminatrice nella parte in cui adotta
 il  parametro  del  possibile turbamento del "comune sentimento della
 morale" come requisito determinante della condotta.
   8. - La Corte di appello si e' resa conto del problema, dando  atto
 che  "se  la  norma  contenesse il solo richiamo al comune sentimento
 della morale, sarebbe difficile negare l'esistenza e  la  consistenza
 di quegli inconvenienti segnalati nel gravame". Peraltro, la Corte di
 appello risolve la questione di legittimita' costituzionale nel senso
 della  manifesta  infondatezza, proponendo una lettura della norma la
 quale superi il dato innegabile  della  genericita'  del  riferimento
 alla morale comune quale fonte di diritto penale: la violazione della
 morale comune in tanto viene in considerazione in quanto sia talmente
 marcata da destare sensazione o raccapriccio.
   9.  -  Lettura certamente sostenibile, ma non idonea a risolvere il
 dilemma.
   Proporre una sorta di endiadi ovvero un tutto unico  interpretativo
 che  tenti una sintesi tra morale comune, impressione e raccapriccio,
 non aiuta a risolvere il problema.  Nella  fattispecie,  valutate  le
 foto  come  raccapriccianti  (  ma  quante immagini impressionanti eo
 raccapriccianti sono passate sotto gli occhi degli italiani in questi
 anni, senza che alcuno venisse incriminato:  si  pensi  ai  giornali,
 alle riviste, al cinema, alla stessa televisione) la violazione della
 morale  corrente  in  una  col  raccapriccio  viene  ravvisata  nella
 solidarieta' umana, nella pieta' verso la defunta,  nella  repulsione
 istintiva  verso  le ferite, nella dignita' della persona oltraggiata
 dalla pubblica  ostensione  del  suo  corpo  :  insomma,  tutto  quel
 complesso   di   valori   che  sono  avvertiti  dalla  comunita'  con
 immediatezza di consenso come facenti  parte  del  comune  sentimento
 della morale, violati in modo eccessivo e socialmente  inadeguato
   10. - Una lettura cosi' complessa della norma incriminatrice, se da
 un  lato rappresenta uno sforzo apprezzabile e sostenibile di fornire
 una interpretazione ragionevole ed  adeguata,  non  appare  idonea  a
 dimostrare che l'eccezione di incostituzionalita' sia "manifestamente
 infondata".
   11.  -  Giustamente  replica  la  difesa, nei motivi di ricorso per
 Cassazione, che  la  norma  viola  l'art.  25,  secondo  comma  della
 Costituzione,  in  quanto  non consente di individuare l'oggettivita'
 giuridica sottostante al delitto. Il "bene giuridico" tutelato appare
 sfumato  ed indefinibile.  Ne' la giurisprudenza sulla norma consente
 di rimediare alla genericita' della  condotta  incriminata,  mediante
 una  delimitazione  in  via  interpretativa  dei  contorni del reato.
 Infatti i casi sono scarsissimi e ancor meno  sono  quelli  pervenuti
 all'esame  della  Corte  di  cassazione,  talche'  non  e'  possibile
 indicare quale interpretazione della norma di cui all'art.  15  della
 legge n. 4748 sia fornita dalla giurisprudenza.
   12.  -  Se  il  vietare immagini "impressionanti o raccapriccianti"
 puo' rappresentare un criterio elastico della condotta,  di  per  se'
 non   in   contrasto   con   l'esigenza   di   certezza  della  norma
 incriminatrice, l'ulteriore parametro di riferimento costituito dalla
 morale comune costituisce un criterio del tutto indeterminato.
   13. - La norma incriminatrice presta  il  fianco  alla  censura  di
 probabile   incostituzionilita'  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, in ragione della discriminazione operata  in  danno  di
 chi  diffonde immagini o notizie per mezzo della stampa, assoggettato
 ad una sanzione penale in  ragione  della  violazione  della  "morale
 comune", sia pure col filtro dell'immagine o notizia impressionante o
 raccapricciante.
   14.  -  Si ravvisa inoltre probabile violazione dell'art. 21, sesto
 comma della Costituzione: sono vietate le pubblicazioni contrarie  al
 buon  costume.  La  legge  sulla stampa vieta invece le pubblicazioni
 contrarie alla morale comune, concetto che appare piu' ampio del buon
 costume e quindi rende la  norma  ordinaria  piu'  restrittiva  della
 norma costituzionale. Se, invece, si ritiene che i due concetti siano
 analoghi,    appare   difficile   negare   l'indeterminatezza   della
 fattispecie penale, la quale ripete semplicemente e non specifica  il
 dettato costituzionale. Si ricade quindi nella censura che segue.
   15.   -   Si   ravvisa  probabile  violazione  dell'art.  25  della
 Costituzione:  la condotta incriminata deve essere determinata  dalla
 legge  e  solo  da  essa.  Puo'  ammettersi  il riferimento a criteri
 elastici o desunti da altre fonti che non siano la legge formale.  Ma
 occorre  che  la condotta punibile sia determinata o determinabile in
 base alla norma e non rimessa a valutazioni soggettive,  variabili  e
 non definibili "a priori".
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948,
 n. 47 per contrasto con gli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  al
 Ministro di grazia  e giustizia.
   Cosi' deciso in Roma, addi' 17 febbraio 1999.
                       Il presidente: Giammanco
                                   Il consigliere estensore: Di Nubila
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