N. 159 ORDINANZA 29 aprile - 10 maggio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria - Riconoscimento dell'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 451/1991 - Manifesta infondatezza. (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1). (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).(GU n.20 del 19-5-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Pascali Raffaele nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1998) - emessa nel giudizio promosso da Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'annullamento dell'intero procedimento relativo al conferimento del giudizio di idoneita' a professore associato per il raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui alla legge di delega n. 28 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed ai decreti ministeriali 4 dicembre 1980, 26 aprile 1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del giudizio di non idoneita' del ricorrente, conseguito nella prima e seconda tornata - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, recante "Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari", nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato; che il rimettente, assumendo che la disposizione censurata, contrariamente a quanto si evince dal titolo della legge, abbia in realta' innovato la disciplina previgente, ritiene che la stessa si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza della questione; che si e' costituita fuori termine la parte privata. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 451 del 1991, ha dichiarato non fondata identica questione - sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse nella medesima data di quella in epigrafe - in quanto ha escluso che la norma impugnata abbia natura innovativa, confermandone nel contempo il carattere di norma di interpretazione; che su identica questione - sollevata sempre dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa contestualmente alle altre sopra ricordate, ma pervenuta successivamente - questa Corte si e', di poi, pronunziata nel senso della manifesta infondatezza (ordinanza n. 110 del 1992); che, non emergendo argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati, non resta che ribadire la declaratoria di manifesta infondatezza della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0486