N. 159 ORDINANZA 29 aprile - 10 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria -
 Riconoscimento   dell'elettorato  passivo  per  la  formazione  delle
 commissioni giudicatrici per i  giudizi  di  idoneita'  a  professore
 associato  -  Identica  questione  gia'  dichiarata non fondata dalla
 Corte con sentenza n. 451/1991 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).
 
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44
 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,  in  materia  di
 concorsi  universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  sul  ricorso
 proposto  da  Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n.  639
 del registro ordinanze 1998 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto di costituzione di Pascali Raffaele nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  10  marzo  1999  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto  che  il  Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
 ordinanza 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24
 agosto 1998) - emessa  nel  giudizio  promosso  da  Pascali  Raffaele
 contro  il  Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, per l'annullamento dell'intero procedimento relativo  al
 conferimento  del giudizio di idoneita' a professore associato per il
 raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui  alla  legge  di
 delega  n. 28 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n.
 382 del 1980 ed ai decreti ministeriali 4 dicembre  1980,  26  aprile
 1983,  11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del giudizio
 di non idoneita' del ricorrente, conseguito  nella  prima  e  seconda
 tornata  -  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art.    1  della  legge  5  agosto   1988,   n.   341,   recante
 "Interpretazione  autentica  degli  articoli  13 e 44 del decreto del
 Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5
 della  legge  9  dicembre  1985,  n.  705,  in  materia  di  concorsi
 universitari",  nella  parte in cui riconosce ai docenti universitari
 in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo  per  la  formazione
 delle   commissioni   giudicatrici  per  i  giudizi  di  idoneita'  a
 professore associato;
     che il  rimettente,  assumendo  che  la  disposizione  censurata,
 contrariamente  a  quanto  si evince dal titolo della legge, abbia in
 realta' innovato la disciplina previgente, ritiene che la  stessa  si
 ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108,
 secondo comma, della Costituzione;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza della
 questione;
     che si e' costituita fuori termine la parte privata.
   Considerato che questa Corte, con sentenza  n.  451  del  1991,  ha
 dichiarato  non  fondata  identica questione - sollevata dallo stesso
 Tribunale  amministrativo  regionale  con  ordinanze   emesse   nella
 medesima  data  di  quella  in epigrafe - in quanto ha escluso che la
 norma impugnata abbia natura innovativa, confermandone  nel  contempo
 il carattere di norma di interpretazione;
     che  su  identica  questione  -  sollevata  sempre  dal Tribunale
 amministrativo   regionale   del   Lazio,   con   ordinanza    emessa
 contestualmente    alle   altre   sopra   ricordate,   ma   pervenuta
 successivamente - questa Corte si e', di poi, pronunziata  nel  senso
 della manifesta infondatezza (ordinanza n. 110 del 1992);
     che,  non  emergendo  argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli
 gia' esaminati, non resta che ribadire la declaratoria  di  manifesta
 infondatezza della questione.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  5  agosto  1988,  n.  341
 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e  44  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5
 della  legge  9  dicembre  1985,  n.  705,  in  materia  di  concorsi
 universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102,  104,
 primo  comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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