N. 160 ORDINANZA 29 aprile - 10 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'   pubblica  -  Medici  fiduciari  -  Rapporto  di  lavoro  -
 Disciplina tipica del lavoro subordinato -  Esclusione  del  rapporto
 meramente impiegatizio - Censura di atti privi della forza di legge e
 pertanto    esclusi   dal   sindacato   della   Corte   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.M. 16 giugno 1979, n. 1626, art. 1; d.m. 22 giugno 1984, n.  1542,
 art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 35, 36, 101 e 104).
 
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto
 ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo  regolamento  dei  medici
 fiduciari  delle  ferrovie  dello  Stato)  e  dell'art. 1 del decreto
 ministeriale  22  giugno  1984,  n.  1542  (Regolamento  dei   medici
 fiduciari  delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa
 il 26 maggio 1998 dal Tribunale di Catania  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  le  Ferrovie  dello  Stato S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia
 Emanuele,  iscritta  al  n.    555  del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 34, prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24  marzo 1999 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione lavoro,  nella  causa
 fra  le  Ferrovie dello Stato - S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia Emanuele,
 ha  sollevato,  con  ordinanza  del  26  maggio  1998,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto ministeriale 16
 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei  medici  fiduciari  delle
 ferrovie  dello  Stato)  e  dell'art.  1  del decreto ministeriale 22
 giugno 1984,  n.    1542  (Regolamento  dei  medici  fiduciari  delle
 Ferrovie  dello  Stato),  "nella  parte in cui prevedono che i medici
 fiduciari non hanno qualita' di impiegati, pur  in  presenza  di  una
 disciplina  tipica del lavoro subordinato e prescindendo dal concreto
 atteggiarsi del rapporto";
     che  il  rimettente,  assumendo  che  le  disposizioni  censurate
 trovino fonte in "un vero e proprio atto di normazione secondaria con
 forza di legge", ritiene che esse ledano:
      gli  artt. 3 e 35 della Costituzione, introducendo "una evidente
 disparita' di trattamento tra cittadini-lavoratori che  svolgono  una
 attivita' lavorativa avente le stesse caratteristiche";
      l'art.  36  della  Costituzione, giacche', "rendendo impossibile
 l'esercizio del diritto a  vedere  qualificato  come  subordinato  il
 proprio rapporto di lavoro", si "preclude al lavoratore il godimento"
 del diritto ad una "retribuzione equa e sufficiente";
      gli  artt.  24,  101  e  104  della  Costituzione,  in quanto la
 qualificazione "per legge" della  natura  autonoma  del  rapporto  di
 lavoro  dei  medici  fiduciari,  "a  prescindere  dalle sue effettive
 caratteristiche", limita, da un lato, "il diritto  del  cittadino  di
 agire  in  giudizio  per la tutela dei propri diritti" e, dall'altro,
 "sottrae al giudice (con compressione della funzione giurisdizionale)
 la attivita' qualificatoria  ed  interpretativa  dei  fatti  e  delle
 circostanze  rilevanti  ai  fini della loro successiva qualificazione
 giuridica e della disciplina applicabile";
     che ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  il  quale  -  nel  concludere   per   una   declaratoria   di
 inammissibilita' e comunque di manifesta infondatezza della sollevata
 questione   di   legittimita'   costituzionale   -   ha  argomentato,
 essenzialmente, sulla  natura  di  "regolamenti  di  esecuzione"  dei
 decreti  impugnati,  come  tali  privi  di  forza di legge e, dunque,
 sottratti al sindacato di costituzionalita'.
   Considerato che i decreti ministeriali sui quali  si  appuntano  le
 censure  del rimettente (decreti ministeriali 22 giugno 1984, n. 1542
 e 16 giugno 1979, n. 1626) non possono reputarsi atti aventi forza di
 legge;
     che  in tal senso depone non solo la loro intitolazione, ma anche
 la definizione che ne da' l'art. 1 del regio d.-l. 8 gennaio 1925, n.
 34 (sostitutivo dell'art. 82 della  legge  7  luglio  1907,  n.  429,
 modificato  dall'art.  1  del  regio decreto 28 giugno 1912, n. 728),
 sulla base del quale essi sono stati emanati, come pure la  procedura
 seguita  per  la loro adozione (tale da prevedere l'acquisizione, tra
 l'altro, del parere  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'allora
 Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato);
     che,  pertanto,  le disposizioni contenute nei denunciati decreti
 ministeriali non sono suscettibili di formare oggetto  del  sindacato
 che  l'art. 134 della Costituzione riserva a questa Corte, sicche' la
 sollevata questione va dichiarata  manifestamente  inammissibile  (ex
 plurimis ordinanze n. 43 del 1998 e n. 208 del 1997).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto  ministeriale  16
 giugno  1979,  n.  1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle
 ferrovie dello Stato) e  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  22
 giugno  1984,  n.    1542  (Regolamento  dei  medici  fiduciari delle
 Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  35,
 36,  24,  101  e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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