N. 161 ORDINANZA 29 aprile - 10 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Giustizia  amministrativa  -  Consiglio di presidenza della giustizia
 amministrativa - Composizione - Criteri -  Riferimento  all'ordinanza
 della Corte n. 377/1998 dichiarativa della manifesta inammissibilita'
 di analoghe questioni, con particolare riferimento alla provenienza e
 partecipazione   dei  membri  elettivi  e  di  quelle  di  diritto  -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7).
 
 (Cost., artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107,  terzo  comma,  e  108,
 secondo comma).
 
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
 27   aprile   1982,   n.   186   (Ordinamento   della   giurisdizione
 amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario del
 Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi   regionali),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  13  maggio  1998  dal Tribunale
 amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,
 sul  ricorso  proposto  da  Campanella  Biagio  ed  altri  contro  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei ministri ed altri, iscritta al n. 676
 del registro ordinanze 1998 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di costituzione di Zingales Vincenzo ed altro, di
 Volpe Carmine,  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24  marzo 1999 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, nel corso del giudizio  d'impugnazione  (promosso  da
 taluni  magistrati  in  servizio  presso  il Tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia) del decreto del  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  in data 8 gennaio 1998, relativo alla costituzione del
 Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa  (a  seguito
 delle   elezioni   svoltesi  il  30  novembre  1997  per  il  rinnovo
 dell'organo), il Tribunale amministrativo regionale per  la  Sicilia,
 sezione  staccata  di  Catania,  ha  sollevato,  con ordinanza del 13
 maggio 1998, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7
 della  legge  27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
 amministrativa e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
 Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali);
     che,  ad  avviso  del giudice a quo la disposizione censurata, la
 quale disciplina la composizione del Consiglio  di  presidenza  della
 giustizia  amministrativa,  si pone in contrasto, in primo luogo, con
 gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma,
 della Costituzione, dovendosi dubitare "della effettiva capacita' del
 Consiglio di Presidenza, nella sua attuale composizione, di garantire
 la  reale  indipendenza  della  magistratura  amministrativa   e   la
 conformita' al principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto
 alla legge";
     che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  sarebbero, altresi',
 violati  gli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,  in   quanto   la
 partecipazione  al  Consiglio  di presidenza, oltre al Presidente del
 Consiglio di Stato, anche dei due Presidenti di sezione piu'  anziani
 dello  stesso  Consiglio  di  Stato,  quali  membri  di  diritto,  fa
 ragionevolmente  dubitare  che  l'organo  di  autogoverno  -  la  cui
 componente  maggioritaria  "e' espressione di una componente, invece,
 minoritaria della magistratura amministrativa"  -  sia  in  grado  di
 assicurare   il   buon   andamento   e   l'imparzialita'  dell'azione
 amministrativa;
     che si sono costituiti Zingales  Vincenzo  e  Salamone  Vincenzo,
 ricorrenti  nel  giudizio  a quo i quali hanno concluso - in forza di
 argomentazioni  sostanzialmente  coincidenti  con  quelle  sviluppate
 dall'ordinanza  di  rimessione  -  per l'accoglimento della sollevata
 questione di costituzionalita';
     che  si  e', altresi', costituito Volpe Carmine controinteressato
 nel  giudizio  a  quo,  il  quale  ha  concluso  per   l'irrilevanza,
 inammissibilita'  e  infondatezza  della  proposta  questione  e, con
 successiva memoria integrativa, per la  "manifesta  inammissibilita'"
 della  stessa,  "in  conformita'  alla  precedente pronuncia" resa da
 questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 deducendo  l'inammissibilita'   o   comunque   l'infondatezza   della
 sollevata questione.
   Considerato  che  questa  Corte,  con  ordinanza  n.  377 del 1998,
 nell'esaminare le questioni di costituzionalita'  dell'art.  7  della
 legge  27  aprile  1982,  n.  186,  che  gia' in precedenza, da altri
 giudici, erano state sollevate per profili analoghi  a  quelli  sopra
 riferiti  in  riferimento  agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e
 108,  secondo   comma,   della   Costituzione,   le   ha   dichiarate
 manifestamente  inammissibili,  rilevando che i problemi di struttura
 del  Consiglio  di  presidenza  vanno   "necessariamente   apprezzati
 nell'ambito   dell'intero   sistema,  quale  risultante  dai  diversi
 elementi che in esso  intervengono  e  fra  loro  si  combinano,  con
 particolare  riguardo  a  modalita' di estrazione e provenienza delle
 varie componenti, nonche' alle  proporzioni  in  cui  si  risolve  la
 partecipazione dei membri elettivi e di diritto";
     che la medesima ordinanza ha, inoltre, osservato che la segnalata
 "esigenza  di  un  diverso  assetto", in ogni caso, "si presta ad una
 pluralita'  di  soluzioni  fra  le  quali  solo  il  legislatore   e'
 legittimato  a  scegliere  nella  sua discrezionalita', non potendosi
 invece richiedere  a  questa  Corte  di  indicare  possibili  diverse
 configurazioni dell'organo in questione";
     che,   pertanto,  non  emergendo  a  sostegno  dell'ordinanza  in
 epigrafe argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da  indurre
 a   diverso   avviso,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982,
 n.  186  (Ordinamento  della  giurisdizione  amministrativa   e   del
 personale  di  segreteria  ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
 tribunali amministrativi regionali), sollevata, in  riferimento  agli
 artt.  3,  97,  101,  secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo
 comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
 la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0488