MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 1999 

  Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
(GU n.125 del 31-5-1999)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  12 gennaio 1998,
n.   37,  recante:   "Disciplina  dei   procedimenti  relativi   alla
prevenzione incendi,  a norma dell'art.  20, comma 8, della  legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto il proprio decreto 14  dicembre 1993 recante: "Norme tecniche
e  procedurali  per la  classificazione  di  resistenza al  fuoco  ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto il  proprio decreto 27  gennaio 1999 recante:  "Resistenza al
fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
  Considerato   che,  nelle   more   del   rilascio  dei   "benestare
all'installazione",   secondo   le  procedure   tecnicoamministrative
previste dall'art.  3 del  decreto ministeriale  27 gennaio  1999, si
rende indispensabile - garantendo  i necessari requisiti di sicurezza
- tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e
l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
  Ritenuto congruo, a tale scopo, il termine del 31 dicembre 1999;
                              Decreta:
  Fino al  31 dicembre 1999  e' consentita l'installazione  di porte,
per le quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, aventi
dimensioni  comprese  nei  limiti  di  cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale 27 gennaio  1999, a condizione che, in  sede di rilascio
del certificato  di prevenzione  incendi, sia presentata  la seguente
documentazione:
  a)  estensione  dell'omologazione  del  prototipo  fino  ai  limiti
massimi  previsti dall'art.  2  del decreto  ministeriale 27  gennaio
1999;
  b)  dichiarazione   in  cui  il  produttore,   per  ogni  esemplare
commercializzato e sotto la propria personale responsabilita', indica
le dimensioni  della porta e  garantisce le effettive  prestazioni di
resistenza al  fuoco, che dovranno  essere non inferiori  alla classe
REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
  c) relazione  descrittiva della porta e  degli accorgimenti tecnici
adottati  per  garantire le  suddette  prestazioni  di resistenza  al
fuoco, firmata dal produttore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 maggio 1999
                                              p. Il Ministro: Barberi