MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999 

  Dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata all'agenzia
Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche.
(GU n.127 del 2-6-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77 e  comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che  prevede che l'organizzazione e la gestione  dei giochi e
delle scommesse  relativi alle  corse dei  cavalli sono  riservati ai
Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n. 662  del 1996, con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relativi  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto  l'atto  di  concessione  rep.  n. 1094  del  10  marzo  1986
rilasciato dall'UNIRE  alla soc.  Ottonello e  Mosca per  la raccolta
delle scommesse ippiche;
  Visto il  rapporto n. 8420/2003  del 13 ottobre 1998  redatto dalla
Guardia di finanza,  Comando Brigata volante di Alassio  nel quale, a
seguito delle  operazioni di  verifica svolte  nel 1998,  si contesta
alla  soc.  Ottonello e  Mosca  di  aver commesso,  relativamente  al
periodo   1993-1998,   illeciti  amministrativi   consistenti   nella
indicazione,  nei documenti  contabili  come  nelle dichiarazioni  di
reddito, quali  elementi negativi  di reddito, di  costi indeducibili
per un  ammontare complessivo  di L. 3.681.307.000,  nonche' illeciti
penali consistenti in falsita' in  scrittura privata (art. 485 c.p.),
frode informatica  (art. 640-ter  c.p.), associazione  per delinquere
(art. 416 c.p.);
  Considerato che l'attivita' di raccolta delle scommesse comporta lo
svolgimento di funzioni di rilevante delicatezza sia sotto il profilo
della  riscossione dei  tributi  che sotto  quello  della tutela  del
pubblico affidamento;
  Considerato  che l'affidamento  della concessione  per la  raccolta
delle scommesse ha il proprio imprescindibile fondamento nel rispetto
da  parte del  concessionario non  soltanto degli  obblighi derivanti
dalla predetta normativa che specificamente disciplina l'attivita' in
parola,  ma  anche e  soprattutto  di  tutte  le norme  generali  che
riguardano le materie anzidette;
  Visto il provvedimento prot. n. III/7/160608798 del 19 ottobre 1998
con il quale e' stata cautelarmente disposta l'immediata sospensione,
a  carico della  predetta societa',  dell'esercizio e  della raccolta
delle scommesse;
  Visto  il  provvedimento  di sospensione  cautelare  adottato,  nei
confronti della  citata societa', da  parte del C.O.N.I.,  per quanto
concerne la raccolta  delle scommesse sportive, con  foglio n. 314/MG
del 21 ottobre 1998;
  Ritenuto  che  gli elementi  raccolti  nelle  citate operazioni  di
verifica   prefigurano,   a   carico  dei   soggetti   concessionari,
comportamenti e  responsabilita' che  si configurano  come violazioni
delle  normative  suddette  e  ditale  gravita'  da  far  venir  meno
l'elemento  fiduciario  dal  quale  non  puo'  prescindere  qualsiasi
rapporto di natura convenzionale;
  Vista la nota n. 03192 del  10 marzo 1999, nella quale l'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  della  Liguria, visti  gli  atti  in  suo
possesso,  osserva  che   l'attivita'  illecita  dell'agenzia  ippica
Ottonello e  Mosca "e'  conoscibile nella sua  struttura e  nella sua
dinamica in modo completo";
  Visto l'art. 3, comma 1,  lettera d), del regolamento approvato con
decreto del  Presidente della  Repubblica 8 aprile  1998, n.  169, in
base al quale  il Ministero delle finanze, d'intesa  con il Ministero
per le  politiche agricole, dichiara la  decadenza dalla concessione,
tra  le  altre  ipotesi,   quando  nello  svolgimento  dell'attivita'
delegata sono commesse violazioni della normativa tributaria;
  Visto il  consenso manifestato  in tal senso  dal Ministero  per le
politiche agricole con nota n. 111062 del 27 aprile 1999;
  Vista la nota  n. 7/30244/98 del 22 febbraio 1999,  con la quale e'
stato comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio di un procedimento volto
alla revoca della concessione in atto;
  Considerato che  la comunicazione  anzidetta e'  stata regolarmente
notificata  ai  soggetti interessati,  come  risulta  dal verbale  di
notifica redatto in data 28  marzo 1999 dal Commissariato di pubblica
sicurezza di Alassio;
  Ritenuti,  pertanto,   sussistenti  i  presupposti   necessari  per
l'adozione  di  un  provvedimento  volto  a  dichiarare  decaduta  la
concessione  rilasciata  alla  societa'  Ottonello  e  Mosca  per  la
raccolta delle scommesse ippiche;
                              Decreta:
  La societa' Ottonello e Mosca, con sede in Alassio, via S. Giovanni
Bosco,  71,  e'  dichiarata  decaduta  dalla  concessione  rilasciata
dall'UNIRE con atto  rep. n. 1094 del 10 marzo  1986, per la raccolta
delle scommesse ippiche.
  Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 11 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano