N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1999

                                N. 322
  Ordinanza  emessa  il  25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione sul
 ricorso proposto da Ministero delle finanze contro l'E.N.I.  S.p.a.
 Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi delle persone fisiche
    e delle persone giuridiche - Credito  di  imposta  per  gli  utili
    distribuiti  da societa' ed enti - Computo in aumento del "credito
    complessivo" - Previsione contenuta nella disciplina anteriore  ed
    in  quella immediatamente successiva al t.u. n. 917/1986 - Residua
    applicabilita', per il solo anno 1998, del computo in aumento  del
    "credito  complessivo  netto", originariamente previsto dal t.u. -
    Irragionevolezza (avendo il legislatore  implicitamente  affermato
    la   ragionevolezza   della   disciplina   "ripristinata"   e  non
    sussistendo motivi per limitarne la portata temporale).
 (D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 14, comma 3, convertito  in  legge
    26 giugno 1990, n. 165).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza interlocutoria sul ricorso
 proposto  dal  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi, 12, presso
 l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e  difende  ope
 legis, ricorrente;
   Contro   l'E.N.I.  S.p.a.  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,  viale  Mazzini,  11,
 presso   l'avvocato  Franco  Gallo,  che  la  rappresenta  e  difende
 unitamente all'avvocato Livia  Salvini, giusta delega a  margine  del
 controricorso,  controricorrente,  avverso  la decisione n. 5610/1996
 della Commissione tributaria  centrale,  depositata  il  12  novembre
 1996;
   Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25
 gennaio 1999 dal consigliere dott. Rosario De Musis;
   Udito  il  p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
 Raffaele Palmieri che ha concluso in via principale   per il  rigetto
 del ricorso, in subordine rimette gli atti alla Corte costituzionale;
   Rilevato:
     che  l'E.N.I.,  il  quale, in conformita' del modello predisposto
 per la dichiarazione I.R.P.E.G. per l'anno 1988, aveva  computato  le
 perdite  pregresse  prima  del  credito  d'imposta,  con  conseguente
 impossibilita' di compensare il secondo con le prime, le quali  erano
 di  ammontare  maggiore,  chiese  il  rimborso  dell'imposta  per  L.
 112.608.319.000, e poi propose ricorso avverso  il  silenzio  serbato
 dall'amministrazione;
     che  il  giudizio  si  e'  svolto  nei  vari  gradi  contenzionsi
 tributari e si e' concluso con la  decisione  del  12  novembre  1996
 della  Commissione  tributaria  centrale,  la  quale ha confermato il
 diritto al rimborso dell'imposta;
     che  la  controversia  e'  stata   impostata   e   decisa   sulla
 interpretazione dell'art. 14, comma 4, t.u. n. 917/1986, e la portata
 di tale norma in se' e quale modificata dall'art. 1, comma 1, lettera
 c), d.-l.  n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990);
     che  la  locuzione  "reddito  complessivo netto", contenuta nella
 norma originaria, non puo' essere intesa, stante  la  univocita'  del
 testo,  nel  senso che la parola "netto" sia irrilevante e quindi non
 immuti il concetto di reddito che  nella  disciplina  previgente  era
 definito  "reddito  complessivo"  o  "reddito imponibile", locuzioni,
 queste,  espressive   del   reddito   "non   detto",   non   essendo,
 naturalmente,  determinati  al riguardo: ne' i lavori preparatori, in
 ipotesi dissonanti dal  contenuto  precettivo  della  norma;  ne'  la
 circostanza  che  in  altri  articoli  dello  stesso  testo unico sia
 adoperata la medesima locuzione impiegata nella norma in esame e  che
 essa  sia  stata interpretativamente riferita al reddito "non netto",
 dal momento che rilevante nella interpretazione di norma e' anche  la
 specificita'  del  fenomeno  che  questa intende disciplinare; ne' la
 circostanza che la norma considerata, intesa  nel    suo  significato
 letterale, immuterebbe una disciplina risalente, non potendo solo per
 questo essere sospettata di irrazionalita';
     che  conforta  la interpretazione prescelta la considerazione che
 la sopravvenuta disciplina - d.-l. n. 90 citato  -  ha  eliminato  la
 parola "netto" con portata non interpretativa - come tale retroattiva
 -  ma  innovativa  -  come  tale  non retroattiva -: portata, questa,
 desumibile dal fatto che l'art. 14 dello  stesso  decreto  nel  terzo
 comma  dichiara  espressamente  che  la  modifica  (in  una  ad altre
 specificamente richiamate) da esso introdotta si applica da una  data
 futura  ("dalla  dichiarazione dei redditi che deve essere presentata
 dalla data di entrata in vigore del decreto");
     che  l'adottata interpretazione del citato art. 14 non si pone in
 contrasto con  gli  artt.  53  e  54  della  Costituzione  perche'  -
 concernendo  la  norma  una  agevolazione  (in  senso  atecnico) - e'
 irrilevante,  rientrando  nella  discrezionalita'  del   legislatore,
 rispettivamente:  che  questi  abbia  indicato,  al  solo  fine della
 attribuzione  dell'agevolazione,   un   sistema   di   individuazione
 dell'imponibile   diverso   da   quello   ordinario;  che  situazioni
 contingenti determinino, di conseguenza, trattamenti differenziati di
 contribuenti diversi;
     che il terzo  comma  dell'art.  14  del  citato  decreto  n.  90,
 rendendo operante la modifica introdotta dal precedente art. 1, comma
 primo,  lettera  c),  "a  partire ...", lascia operante la disciplina
 posta dall'art. 14 del  menzionato  testo  unico  esclusivamente  per
 l'anno  1988,  determinando cosi' per tale solo anno l'applicabilita'
 di una disciplina difforme da  quella  vigente  in  precedenza  e  da
 quella immediatamente successiva;
     che  tale  previsione  appare  in  contrasto  con  l'art. 3 della
 Costituzione;
     che difatti con il decreto n. 90 il legislatore, ripristinando la
 disciplina in vigore anteriormente al testo unico,  ha  evidentemente
 ritenuto  - considerato altresi' che la modifica e' stata apportata a
 breve distanza dall'entrata in vigore di  esso,  redatto,  invece,  a
 distanza notevole dalla legge delega - che la disciplina ripristinata
 fosse  ragionevole  in  relazione  ai principi del regime tributario:
 con la conseguenza che tale ripristinata fa apparire irragionevole la
 non operativita' di quest'ultima per un solo anno - il 1988 -;
     che peraltro tale sospetta  irragionevolezza  e'  suffragata  dai
 rilievi:  a) che la disciplina che il legislatore ha inteso mantenere
 concerne una agevolazione (intesa quest'espressione,  si  ripete,  in
 senso  atecnico)  a favore del contribuente, la quale e' correlata ad
 un fenomeno economico non eccezionale  ma  normale;  b)  che  per  la
 operativita' dell'agevolazione il legislatore ha, con larga evidenza,
 inteso  adottare  un  meccanismo  di  ricostruzione  del  reddito del
 soggetto come se questi avesse ricevuto per inteso  (senza  computare
 l'imposta  pagata  dalla  societa')  di dividendi: il che rafforza il
 dubbio sulla ragionevolezza della scelta di attribuire per  una  sola
 annualita',  al fine di cui si discute (ossia nella ricostruzione del
 reddito), ai redditi non ricevuti una rilevanza  diversa  da  quella,
 allo  stesso  fine,  attribuita ad essi per gli anni contigui, specie
 considerando  che,  tenuto  conto  della  genesi  e  della  finalita'
 dell'agevolazione,  appare  congruo, al fine specifico, attribuire ai
 dividendi non ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti;
     che la questione di legittimita' costituzionale  pertanto  appare
 non  manifestamente  infondata  ed  e'  altresi'  rilevante posto che
 un'eventuale  diversa   portata   temorale   della   norma   de   qua
 determinerebbe l'applicabilita' della disciplina sopravvenuta;
                                P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  dell'art.  14,  comma  3, d.-l. n. 90/1990 (convertito
 nella legge  n.    165/1990),  nella  relativa  disciplina  temporale
 concernente  la  modifica, introdotta con il precedente art. 1, comma
 1, lettera c);
   Dispone  che  gli  atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
 che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due
 rami del Parlamento.
 Cosi' deciso in Roma, addi' 25 gennaio 1999.
                        Il presidente: Senofonte
                                           Il relatore cons.: De Musis
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