N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1999
N. 322 Ordinanza emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ministero delle finanze contro l'E.N.I. S.p.a. Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti - Computo in aumento del "credito complessivo" - Previsione contenuta nella disciplina anteriore ed in quella immediatamente successiva al t.u. n. 917/1986 - Residua applicabilita', per il solo anno 1998, del computo in aumento del "credito complessivo netto", originariamente previsto dal t.u. - Irragionevolezza (avendo il legislatore implicitamente affermato la ragionevolezza della disciplina "ripristinata" e non sussistendo motivi per limitarne la portata temporale). (D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 14, comma 3, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 9-6-1999 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis, ricorrente; Contro l'E.N.I. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 11, presso l'avvocato Franco Gallo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Livia Salvini, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la decisione n. 5610/1996 della Commissione tributaria centrale, depositata il 12 novembre 1996; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 1999 dal consigliere dott. Rosario De Musis; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso, in subordine rimette gli atti alla Corte costituzionale; Rilevato: che l'E.N.I., il quale, in conformita' del modello predisposto per la dichiarazione I.R.P.E.G. per l'anno 1988, aveva computato le perdite pregresse prima del credito d'imposta, con conseguente impossibilita' di compensare il secondo con le prime, le quali erano di ammontare maggiore, chiese il rimborso dell'imposta per L. 112.608.319.000, e poi propose ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione; che il giudizio si e' svolto nei vari gradi contenzionsi tributari e si e' concluso con la decisione del 12 novembre 1996 della Commissione tributaria centrale, la quale ha confermato il diritto al rimborso dell'imposta; che la controversia e' stata impostata e decisa sulla interpretazione dell'art. 14, comma 4, t.u. n. 917/1986, e la portata di tale norma in se' e quale modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.-l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990); che la locuzione "reddito complessivo netto", contenuta nella norma originaria, non puo' essere intesa, stante la univocita' del testo, nel senso che la parola "netto" sia irrilevante e quindi non immuti il concetto di reddito che nella disciplina previgente era definito "reddito complessivo" o "reddito imponibile", locuzioni, queste, espressive del reddito "non detto", non essendo, naturalmente, determinati al riguardo: ne' i lavori preparatori, in ipotesi dissonanti dal contenuto precettivo della norma; ne' la circostanza che in altri articoli dello stesso testo unico sia adoperata la medesima locuzione impiegata nella norma in esame e che essa sia stata interpretativamente riferita al reddito "non netto", dal momento che rilevante nella interpretazione di norma e' anche la specificita' del fenomeno che questa intende disciplinare; ne' la circostanza che la norma considerata, intesa nel suo significato letterale, immuterebbe una disciplina risalente, non potendo solo per questo essere sospettata di irrazionalita'; che conforta la interpretazione prescelta la considerazione che la sopravvenuta disciplina - d.-l. n. 90 citato - ha eliminato la parola "netto" con portata non interpretativa - come tale retroattiva - ma innovativa - come tale non retroattiva -: portata, questa, desumibile dal fatto che l'art. 14 dello stesso decreto nel terzo comma dichiara espressamente che la modifica (in una ad altre specificamente richiamate) da esso introdotta si applica da una data futura ("dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto"); che l'adottata interpretazione del citato art. 14 non si pone in contrasto con gli artt. 53 e 54 della Costituzione perche' - concernendo la norma una agevolazione (in senso atecnico) - e' irrilevante, rientrando nella discrezionalita' del legislatore, rispettivamente: che questi abbia indicato, al solo fine della attribuzione dell'agevolazione, un sistema di individuazione dell'imponibile diverso da quello ordinario; che situazioni contingenti determinino, di conseguenza, trattamenti differenziati di contribuenti diversi; che il terzo comma dell'art. 14 del citato decreto n. 90, rendendo operante la modifica introdotta dal precedente art. 1, comma primo, lettera c), "a partire ...", lascia operante la disciplina posta dall'art. 14 del menzionato testo unico esclusivamente per l'anno 1988, determinando cosi' per tale solo anno l'applicabilita' di una disciplina difforme da quella vigente in precedenza e da quella immediatamente successiva; che tale previsione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che difatti con il decreto n. 90 il legislatore, ripristinando la disciplina in vigore anteriormente al testo unico, ha evidentemente ritenuto - considerato altresi' che la modifica e' stata apportata a breve distanza dall'entrata in vigore di esso, redatto, invece, a distanza notevole dalla legge delega - che la disciplina ripristinata fosse ragionevole in relazione ai principi del regime tributario: con la conseguenza che tale ripristinata fa apparire irragionevole la non operativita' di quest'ultima per un solo anno - il 1988 -; che peraltro tale sospetta irragionevolezza e' suffragata dai rilievi: a) che la disciplina che il legislatore ha inteso mantenere concerne una agevolazione (intesa quest'espressione, si ripete, in senso atecnico) a favore del contribuente, la quale e' correlata ad un fenomeno economico non eccezionale ma normale; b) che per la operativita' dell'agevolazione il legislatore ha, con larga evidenza, inteso adottare un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto come se questi avesse ricevuto per inteso (senza computare l'imposta pagata dalla societa') di dividendi: il che rafforza il dubbio sulla ragionevolezza della scelta di attribuire per una sola annualita', al fine di cui si discute (ossia nella ricostruzione del reddito), ai redditi non ricevuti una rilevanza diversa da quella, allo stesso fine, attribuita ad essi per gli anni contigui, specie considerando che, tenuto conto della genesi e della finalita' dell'agevolazione, appare congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti; che la questione di legittimita' costituzionale pertanto appare non manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante posto che un'eventuale diversa portata temorale della norma de qua determinerebbe l'applicabilita' della disciplina sopravvenuta;
P. Q. M. Sospende il giudizio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 14, comma 3, d.-l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990), nella relativa disciplina temporale concernente la modifica, introdotta con il precedente art. 1, comma 1, lettera c); Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 25 gennaio 1999. Il presidente: Senofonte Il relatore cons.: De Musis 99C0555