N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1999

                                N. 325
  Ordinanza  emessa  il  2  febbraio 1999 dalla Commissione tributaria
 regionale di Bologna sul ricorso proposto da uffico  dell'entrate  di
 Bologna 4, contro Berna Mario ed altra
 Imposte  e  tasse  in  genere - Imposta di registro - Trasferimenti a
    titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione  non  di
    lusso  -  Agevolazioni  fiscali previste dall'art. 2, del d.-l. n.
    12/1985 (convertito in legge n. 118/1985)  e  dall'art.  1,  della
    legge  n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilita' ai rapporti tributari
    non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge  n.
    448/1998  -  Limite  - Esclusione della possibilita' di rimborso -
    Ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei contribuenti
    costretti  al  pagamento  del  tributo  in  corso  di  giudizio  -
    Violazione  del diritto di agire giudizialmente per la ripetizione
    dell'indebito.
 (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello  r.g.  appelli  834/98
 depositato  il  4 marzo 1998, avverso la sentenza n. 35/17/97, emessa
 dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Bologna  dall'ufficio
 delle entrate di Bologna 4;
   Controparti: Berna Mario, residente a Bologna, in via Francioni, 6,
 difeso da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II,
 Vandelli Maria Chiara, residente a Bologna in via Carlo Francioni, 6,
 difesa da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II;
   La  Commissione  tributaria  regionale di Bologna, sezione V, visti
 gli atti del procedimento n. 834/1998 osserva quanto segue:
   Con atto del 19 gennaio 1991 Berna Mario e  Maria  Chiara  Vandelli
 acquistavano  una  porzione  di  immobile  ad  uso abitativo posta in
 Bologna, chiedendo di usufruire delle agevolazioni  fiscali  previste
 dall'art.    2,  decreto-legge  n.  12/1985  convertito  in  legge n.
 118/1985.
   Le  agevolazioni  richieste  venivano  concesse  dall'ufficio   del
 registro.
   In  data 13 dicembre 1993, l'ufficio del registro notificava avviso
 di liquidazione, revocando i benefici concessi poiche' gli acquirenti
 avevano gia' usufruito delle agevolazioni fiscali previste  dall'art.
 1, legge n. 168 del 22 aprile 1982.
   Berna  Mario  e  Maria Chiara Vandelli ricorrevano alla Commissione
 tributaria di 1 grado di Bologna denunciando la erronea  applicazione
 da parte dell'ufficio del registro della legge n. 118/1985.
   Nelle  more  del giudizio di 1 grado i ricorrenti erano costretti a
 soddisfare  integralmente  la  pretesa  tributaria  dell'ufficio  del
 registro.
   La  Commissione  tributaria  di  1  grado  di Bologna accoglieva il
 ricorso condannando l'ufficio  del  registro  alla  restituzione  del
 tributo illegittimamente richiesto.
   L'ufficio  del  registro ha appellato la sentenza della Commissione
 tributaria di 1 grado di Bologna.
   Al momento della discussione del processo la materia  in  esame  e'
 disciplinata dall'art. 7 commi 9 e 10, della legge n. 448/1998.
   Il  nono comma rende legittimo il cumulo delle agevolazioni fiscali
 previste dall'art. 2, n. 118/1985  e  dall'art.  1,  della  legge  n.
 168/1982.
   Il decimo comma stabilisce che le disposizioni di cui al nono comma
 si  applicano  ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di
 entrata in vigore della legge, "e non danno luogo a rimborso".
   Rileva la  commissione che tale norma, nell'inciso "non danno luogo
 a rimborso" contrasta con gli artt. 3 e 24 della  Costituzione  sotto
 molteplici aspetti.
   Innanzitutto  contrasta  con  l'art. 3 della Costituzione in quanto
 introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti
 che nelle more  del  processo  hanno  ottenuto  la  sospensiva  della
 cartella di pagamento conseguente alla riliquidazione dell'imposta di
 registro, e quelli che non hanno ottenuto tale sospensiva.
   Infatti  i  primi  vedono  riconosciuta  la legittimita' delle loro
 pretese e non devono corrispondere il tributo richiesto  dall'ufficio
 del  registro,  mentre  i secondi vedono riconosciuta la legittimita'
 delle  loro  identiche  pretese,  ma  non  possono  ripetere   quanto
 illegittimamente pagato coattivamente nelle more del giudizio.
   Contrasta poi con l'art. 24 della Costituzione poiche' impedisce al
 contribuente  di  ottenere il risultato concreto della propria azione
 giudiziaria  volta  a  contrastare  una  illegittima  pretesa   della
 amministrazione finanziaria, attraverso il paradosso giuridico di una
 norma  che  apparentemente  riconosce  le ragioni del contribuente ma
 incogruamente  gli  vieta  di   ripetere,   quanto   gli   e'   stato
 illegittimamente fatto obbligo di corrispondere subito.
                               P. Q. M.
   Eccepisce  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10,
 della legge n. 448/1998, limitatamente all'inciso "e non danno  luogo
 a rimborso", per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Ordina  la  sospensione  del  processo e la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale  previa  notifica  ai  soggetti  indicati
 dall'art.  23, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.
    Bologna, addi' 2 febbraio 1999
                       Il presidente: Marchesini
                                                    Il relatore: Conti
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