N. 209 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Propaganda farmaceutica - Consegna ai  medici  di
 campioni   gratuiti   di  medicinali  -  Modalita'  amministrative  -
 Violazione - Trattamento sanzionatorio  penale  -  Gradualita'  della
 pena  in concreto per una pluralita' di condotte di diversa gravita'.
 (V.  sent.  nn.  285/1991  e  84/1997)  -  Congruita'    -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 13, comma 2, e 15, comma 1).
 
 (Cost.,  artt.  76;  legge  19  dicembre  1992, n. 489, art. 2, primo
 comma, lett. d).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  13,  comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30
 dicembre  1992,  n.  541  (Attuazione   della   direttiva   92/28/CEE
 concernente  la  pubblicita'  dei medicinali per uso umano), promosso
 con ordinanza emessa  il  26  maggio  1998  dal  pretore  di  Genova,
 iscritta  al  n.  678  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - prima  serie  speciale  -
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 24  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 26 maggio 1998, pervenuta a
 questa Corte il 2 settembre 1998, il pretore di Genova  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  76
 della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  2, comma 1, lettera d)
 della legge 19 dicembre 1992, n.  489  (Disposizioni  in  materia  di
 attuazione  di  direttive  comunitarie  relative al mercato interno),
 degli artt. 12 (recte: 13), comma 2,  e  15,  comma  1,  del  decreto
 legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541 (Attuazione della direttiva
 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano);
     che l'art. 13, comma 2, del  predetto  decreto  legislativo  (cui
 correttamente   fa   riferimento   il  remittente  nella  motivazione
 dell'ordinanza, mentre nel dispositivo  menziona  per  errore  l'art.
 12), nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di
 campioni  gratuiti  di  medicinali,  stabilisce  che  "i campioni non
 possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante  data,
 timbro e firma del destinatario";
     che  l'art.  15,  comma  1,  primo  periodo, del predetto decreto
 stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto  medesimo
 "sulla   pubblicita'   presso   gli   operatori   sanitari   comporta
 l'irrogazione delle sanzioni penali previste  dall'articolo  201  del
 t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
 e successive modificazioni";
     che  a sua volta l'art. 201, quinto comma, del citato testo unico
 delle leggi sanitarie commina la pena dell'arresto fino a tre mesi  e
 dell'ammenda  da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni
 alle disposizioni dello stesso articolo in tema  di  pubblicita'  dei
 medicinali;
     che,  ad  avviso  del remittente, l'art. 15, comma 1, del decreto
 legislativo, la' dove assoggetta alla pena congiunta  dell'arresto  e
 dell'ammenda le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 13, comma
 2,  non  sarebbe conforme ai criteri della delega di cui all'art.  2,
 comma 1, lettera d) della legge n. 489 del 1992, che consente  bensi'
 la  previsione  di  sanzioni  penali,  ma  stabilisce  che  "la  pena
 dell'ammenda sara' comminata  per  le  infrazioni  formali;  la  pena
 dell'arresto  e  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  espongono  a
 pericolo grave o a danno l'interesse protetto";
     che, trattandosi nella specie di difetto di taluno dei  requisiti
 della  richiesta  scritta di campioni omaggio (il timbro, la firma, o
 la data), secondo il remittente, pur se non sempre la mancanza di uno
 di essi possa dirsi de  plano  costituire  mero  errore  formale,  si
 dovrebbe  pero'  escludere  che ponga in grave pericolo gli interessi
 tutelati dalle norme, come invece avverrebbe ad esempio  in  caso  di
 violazione   della   norma  che  vieta  la  pubblicita'  dei  farmaci
 contenenti stupefacenti o di quella  che  impone  di  indicare  nella
 pubblicita'   che   il   medicinale   ha  ricevuto  un'autorizzazione
 all'immissione in commercio: pertanto il decreto legislativo delegato
 avrebbe violato i limiti della delega, sanzionando  in  maniera  piu'
 grave  anche  fatti che non comportano pericolo grave per l'interesse
 protetto;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,   chiedendo,   con   argomenti   sviluppati   e   integrati
 ulteriormente  in  una  memoria  successiva,  che  la  questione  sia
 dichiarata infondata.
   Considerato  che  lo  stesso  remittente  non pone in dubbio che le
 norme in materia di pubblicita' dei medicinali rientrino  fra  quelle
 per  le  cui violazioni la legge di delega prevede che possano essere
 comminate sanzioni penali, tutelando esse l'interesse generale ad  un
 corretto  esercizio  di  un'attivita'  avente  riflessi  sulla salute
 pubblica;
     che, in particolare, la normativa in materia  di  pubblicita'  e'
 intesa  non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche,
 soprattutto la' dove si occupa della pubblicita' presso i medici,  ad
 assicurare la corretta circolazione dei farmaci;
     che  il  remittente  non  qualifica  senz'altro  le violazioni in
 questione come mere "infrazioni formali" (per le quali  la  legge  di
 delega  prevede  che sia comminata la pena della sola ammenda), ma si
 limita a contestare che dette violazioni espongano a pericolo grave o
 a  danno  l'interesse  protetto,  cioe' che ricorra il presupposto al
 quale  la  legge  di  delega  condiziona  la  previsione  della  pena
 dell'arresto e dell'ammenda;
     che  l'apprezzamento  della  gravita'  del  pericolo  cui vengono
 esposti  gli  interessi  protetti  comporta  un  largo   margine   di
 discrezionalita',  nella specie esercitato dal legislatore delegato -
 scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate,  poste  in
 essere in violazione delle norme sulla pubblicita' dei farmaci presso
 i  medici,  la  stessa  pena  gia' prevista dalla legge previgente, e
 confermata dal decreto legislativo delegato  in  questione  (art.  6,
 comma  10),  per  le  infrazioni  alle  norme  sulla  pubblicita' dei
 medicinali presso i consumatori - senza che possano dirsi palesemente
 violati i margini di tale discrezionalita', non  potendosi  giudicare
 come  manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le
 condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli  interessi
 medesimi;
     che,  peraltro, la minore o maggiore gravita' della condotta, nei
 singoli  casi,  e'   apprezzabile   dal   giudice   ai   fini   della
 determinazione  in  concreto  della  pena  fra il minimo e il massimo
 previsti  dalla  legge,  senza  che  confligga  di  per  se'  con  la
 Costituzione  la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto,
 per una pluralita' di condotte di diversa gravita' (cfr. sentenze  n.
 285 del 1991; n. 84 del 1997);
     che   pertanto   la   questione   deve  ritenersi  manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma  1,  del  decreto
 legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541 (Attuazione della direttiva
 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per  uso  umano),
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 2, comma 1, lettera d)  della  legge  19  dicembre
 1992,  n.    489  (Disposizioni in materia di attuazione di direttive
 comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di  Genova  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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