N. 212 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Misure di sicurezza e/o di salute nei luoghi  di  lavoro  -
 Contravvenzioni  in  materia di segnaletica Trattamento sanzionatorio
 penale - Inapplicabilita' di un procedimento estintivo -  Difetto  di
 motivazione  -  Omesso  esame,  da  parte del giudice rimettente, del
 complesso  quadro nomativo, anche comunitario, in materia - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, art. 8).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  Prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto
 legislativo 14  agosto  1996,  n.  493  (Attuazione  della  direttiva
 92/58/CEE  concernente  le  prescrizioni minime per la segnaletica di
 sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), promosso con  ordinanza
 emessa  il  24  febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari
 della pretura di Udine nel procedimento penale a carico di B.  P.  ed
 altro,  iscritta  al  n. 326 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19  -  prima  serie
 speciale - dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  28 aprile 1999 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari  della  pretura
 circondariale  di  Udine  ha sollevato, in rife rimento agli artt. 3,
 primo comma, 27, terzo comma, e 76 della  Costituzione  in  relazione
 all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  punto  1,  della legge-delega 6
 dicembre 1993,  n.  499,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    8  del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  493
 (Attuazione della direttiva  92/58/CEE  concernente  le  prescrizioni
 minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
 lavoro),  nella  parte  in  cui  non  consente   l'estinzione   delle
 contravvenzioni  in materia di segnaletica di sicurezza e/o di salute
 sul luogo di lavoro a mezzo del sistema della  prescrizione  previsto
 dagli  artt.  20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
 n. 758;
     che il rimettente - premesso che il pubblico ministero ha chiesto
 l'emissione  del  decreto  penale  di  condanna  nei  confronti   del
 direttore   generale   e   del   direttore  sanitario  di  un'azienda
 ospedaliera per la contravvenzione di cui  agli  artt.  2,  comma  1,
 lettera  d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
 del 1996, per avere omesso di indicare con apposita  segnaletica  "la
 via  di  fuga e l'uscita di emergenza" e che sussistono astrattamente
 nella fattispecie sottoposta al suo esame  tutti  i  presupposti  per
 emettere  il  decreto  penale  rileva che alla norma impugnata non e'
 applicabile il  particolare  procedimento  estintivo  previsto  dagli
 artt.  20  e  seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 per le
 contravvenzioni in materia di sicurezza  e/o  di  salute  del  lavoro
 elencate nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
     che,  al  riguardo,  il giudice a quo osserva che tale sistema di
 estinzione delle contravvenzioni e' stato successivamente  esteso  ad
 altre  violazioni  inizialmente  non  previste  nel  sopra menzionato
 allegato (tra cui quelle previste dai decreti legislativi 25 novembre
 1996, n. 624, e 14 agosto 1996, n. 494),  mentre  analoga  estensione
 non  e'  stata operata per le contravvenzioni contemplate dal decreto
 legislativo n. 493 del 1996;
     che la lacuna determinerebbe una irragionevole  e  ingiustificata
 disparita'  di trattamento, tanto piu' rilevante ove si consideri, da
 un lato, che il legislatore ha elevato il sistema  dell'oblazione  in
 via amministrativa a metodo necessario e generalizzato di definizione
 delle  contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  e/o di salute del
 lavoro, dall'altro che tale sistema di estinzione del reato era  gia'
 operante  per  la  contravvenzione,  analoga  a  quella  oggetto  del
 presente giudizio, prevista dall'art. 7 del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (v. art. 19, comma 1, lettera
 a), in relazione all'allegato I, punto 20, del decreto legislativo n.
 758  del  1994)  -  che  regolava  in  precedenza  la  materia  della
 segnaletica di sicurezza - abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto
 legislativo  n.  493  del  1996,  perche'  sostituito dall'art. 8 del
 medesimo testo di legge, nonche' per la  contravvenzione  contemplata
 dall'art.  13,  comma  10, sanzionato dall'art. 389, comma 1, lettera
 c), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  547  del  1955,
 cosi' come modificato dall'art.  33, comma 1, del decreto legislativo
 n. 626 del 1994, che impone l'obbligo di segnalare le vie di uscita e
 di  emergenza a mezzo di apposita segnaletica durevole e collocata in
 modo  idoneo,  e  per  altre  contravvenzioni   relative   all'omessa
 segnalazione di situazioni o zone di pericolo;
     che  pertanto il datore di lavoro, cui sia stata contestata, come
 nel caso di specie, la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma  1,
 lettera  d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
 del 1996 per non avere segnalato le uscite di sicurezza non  potrebbe
 ottenere  l'estinzione  del reato, conseguente all'ottemperanza della
 prescrizione in precedenza omessa, mentre il medesimo  soggetto,  ove
 abbia violato l'obbligo di segnalare le vie e le uscite di emergenza,
 quand'anche  le  stesse  non  si  identifichino  con  le  prime, puo'
 definire l'illecito con l'adempimento della prescrizione;
     che  ad  avviso del rimettente tale lacuna presumibilmente dovuta
 ad una mera svista del legislatore comporterebbe la violazione:
       dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto  unica,
 irragionevole  eccezione  al  sistema  generale  di  estinzione delle
 contravvenzioni in materia di sicurezza  e/o  di  salute  del  lavoro
 previsto  dagli  artt.   20 e seguenti del decreto legislativo n. 758
 del 1994;
       dell'art. 27,  comma  terzo,  della  Costituzione,  perche'  la
 previsione   di   una   sanzione   penale   applicabile   alle   sole
 contravvenzioni in materia di segnaletica delle vie di  uscita  o  di
 sicurezza   presso  i  luoghi  di  lavoro  disciplinate  dal  decreto
 legislativo n. 493  del  1996  vanificherebbe  in  concreto  il  fine
 rieducativo della pena;
       dell'art.  76  della  Costituzione,  in  relazione  all'art. 1,
 lettera b), della legge di delegazione 6 dicembre 1993,  n.  499,  in
 quanto la delega al Governo ai fini dell'introduzione di una causa di
 estinzione conseguente all'adempimento delle prescrizioni era estesa,
 ed   estensibile,   a   tutte   le   contravvenzioni  previste  dalla
 legislazione speciale in tema di sicurezza e/o di salute del lavoro.
   Considerato che il rimettente muove dal presupposto  che  ai  fatti
 contestati  agli  imputati,  accertati  il  29-30  novembre 1996, sia
 applicabile la contravvenzione  prevista  dagli  artt.  2,  comma  1,
 lettera  d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493
 del 1996, senza avere peraltro  verificato  se  le  norme  contestate
 fossero effettivamente in vigore alla data di accertamento dei fatti;
     che,  al  riguardo,  si  deve  tenere  presente  che  il  decreto
 legislativo in esame, nell'abrogare il decreto del  Presidente  della
 Repubblica  n.  524  del 1982, emesso sulla base della legge-delega 9
 febbraio 1982, n. 42, volta a  dare  attuazione  alla  direttiva  CEE
 77/576  in  tema  di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, ha
 introdotto alcune innovazioni alla precedente disciplina;
     che, in particolare, l'art. 2, comma 1, del  decreto  legislativo
 n.  493  del  1996  impone  al datore di lavoro di fare "ricorso alla
 segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli  allegati  al
 presente  decreto,  allo  scopo di (...) fornire indicazioni relative
 alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso  o  di  salvataggio",
 quando,  "anche a seguito della valutazione effettuata in conformita'
 all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.  626/1994,  risultano
 rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
 misure,  metodi,  o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi
 tecnici di protezione collettiva";
     che  l'obbligo  del  datore  di  lavoro  di  fare  ricorso   alla
 segnaletica  relativa  alle  uscite  di  sicurezza deve dunque essere
 preceduto, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.
 626  del  1994 (poi modificato e integrato dal decreto legislativo n.
 242 del 1996) - emanato sulla base  della  legge-delega  19  febbraio
 1992,  n.  142,  volta  a dare attuazione alla direttiva generale CEE
 89/391 in materia di sicurezza e salute  dei  lavoratori  durante  il
 lavoro -, dalla valutazione, nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
 dei  rischi  per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei  lavoratori;
 valutazione che a sua volta costituisce il presupposto del  documento
 contenente, tra l'altro, l'individuazione delle misure di prevenzione
 e di protezione da adottare (art. 4, comma 2, lettera b), del decreto
 legislativo n. 626 del 1994);
     che in forza dell'art. 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996
 il  termine  entro  cui deve essere compiuta tale valutazione risulta
 prorogato, per  l'azienda  a  cui  si  riferisce  la  contravvenzione
 oggetto   del  presente  giudizio  (ricompresa  tra  quelle  indicate
 nell'art. 8, lettera g), del decreto legislativo n. 626 del 1994), al
 1 gennaio 1997;
     che sembrerebbe ragionevole ritenere che la proroga del  termine,
 ancorche' riferita espressamente solo agli obblighi discendenti dalla
 previa   valutazione   di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto
 legislativo n. 626 del 1994, attuativo  delle  direttive  89/391/CEE,
 89/654/CEE,    89/655/CEE,    89/656/CEE,   90/269/CEE,   90/270/CEE,
 90/394/CEE e 90/679/CEE, estenda i suoi effetti a tutti gli  obblighi
 che  comunque  presuppongono  la  valutazione  dei  rischi,  sia pure
 disciplinati da diversi decreti legislativi, emanati in attuazione di
 direttive comunitarie particolari, scaturite dalla direttiva generale
 CEE 89/391, quale ad esempio  la  direttiva  CEE  92/58  in  tema  di
 segnaletica  di  sicurezza  e/o  salute  sul  luogo  di  lavoro, nona
 direttiva particolare ai sensi  dell'art.    16,  paragrafo  1  della
 direttiva   generale,  alla  quale  ha  dato  attuazione  il  decreto
 legislativo n. 493 del 1996;
     che il giudice rimettente ha, peraltro, omesso qualsiasi verifica
 volta ad  accertare  se  nel  caso  sottoposto  al  suo  esame  fosse
 applicabile la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
 493  del  1996,  ovvero  se, in relazione al momento in cui era stata
 commessa  la  contravvenzione  contestata,  avrebbe   dovuto   essere
 applicata la disciplina previgente;
     che,  inoltre,  il  giudice  a  quo,  nel  manifestare la propria
 incertezza sull'esatta portata della dizione  "uscite  di  sicurezza"
 contenuta nell'art. 2, lettera d), del decreto legislativo n. 493 del
 1996,  di  cui  intende  fare applicazione nel caso sottoposto al suo
 esame, e nell'esprimere  il  dubbio  che  le  "uscite  di  sicurezza"
 possano non identificarsi con le vie e le uscite di "emergenza" a cui
 fa  riferimento la disciplina previgente, non ha avvertito l'esigenza
 di interpretare la  fattispecie  contestata  nell'ambito  del  quadro
 sistematico  complessivo  emergente  dalla direttiva generale e dalle
 direttive particolari CEE in  tema  di  sicurezza  e  di  salute  dei
 lavoratori,  dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti
 decreti legislativi di  attuazione,  nonche'  dal  confronto  tra  la
 disciplina previgente e quella di cui intende fare applicazione;
     che,  in  particolare,  il  rimettente  ha omesso di tenere conto
 delle direttive comunitarie, quantomeno  in  funzione  interpretativa
 delle  leggi  comunitarie  di  delegazione  e,  conseguentemente, dei
 decreti legislativi che hanno dato attuazione  a  tali  direttive  in
 materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sul
 punto, v. da ultimo sentenza n. 49 del 1999);
     che  tale  esame  avrebbe  consentito al rimettente di sciogliere
 l'incertezza interpretativa sui rapporti tra uscite  di  sicurezza  e
 uscite  di emergenza, di indubbia rilevanza ai fini dell'applicazione
 nel caso di specie del procedimento estintivo  previsto  dagli  artt.
 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;
     che  il  difetto  di  motivazione  sul punto e' anche conseguenza
 dell'erronea  individuazione  della  legge  di  delegazione  cui   e'
 riferibile  il  decreto  legislativo  n.  493  del 1996, indicata dal
 rimettente nella legge 6 dicembre 1993, n. 499, mentre in realta'  il
 Parlamento  ha  conferito la delega al Governo per l'attuazione della
 direttiva particolare CEE 92/58 con le leggi comunitarie 22  febbraio
 1994, n. 146, e 6 febbraio 1996, n. 52;
     che,  in particolare, il rimettente avrebbe potuto ricavare utili
 elementi interpretativi,  oltre  che  dalla  direttiva  generale  CEE
 89/391,  dall'esame  della  direttiva  particolare  CEE 92/58 e della
 precedente   direttiva   CEE   77/576,   nonche'   dai    conseguenti
 provvedimenti  legislativi  di  attuazione  (rispettivamente, decreti
 legislativi nn. 626 del 1994 e 493 del 1996 e decreto del  Presidente
 della Repubblica n. 524 del 1982);
     che  dal  decreto  legislativo  n. 493 del 1996 e dal decreto del
 Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 emerge  - tra  l'altro  -
 che  nella modellistica dei cartelli segnaletici allegata ad entrambi
 i testi di legge viene usata la dizione "uscita di emergenza"  e  che
 dall'art.  33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nella parte in
 cui modifica l'art. 13 del d.P.R. n. 547 del  1955,  risulta  che  il
 legislatore  non ha inteso attribuire un diverso significato alle due
 espressioni "uscite di emergenza" e "uscite di sicurezza", posto  che
 in  via  generale  le  vie  e  le  uscite di emergenza sono definite,
 rispettivamente, come il percorso  senza  ostacoli  che  consente  di
 raggiungere  un  luogo  sicuro  e come il passaggio che immette in un
 luogo sicuro;
     che, infine, mentre l'art. 7 del decreto legislativo n.  493  del
 1996  pare  disporre l'abrogazione a tutti gli effetti delle omologhe
 disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  524  del
 1982   (indicate  nel  decreto  legislativo  n.  758  del  1994  come
 definibili mediante estinzione in via amministrativa),  la  direttiva
 particolare  CEE  92/58,  nel  delineare i rapporti con la precedente
 direttiva  CEE  77/576  (di  cui  l'art.   10,   comma   1,   dispone
 l'abrogazione), precisa nel preambolo che la nuova direttiva risponde
 alla  richiesta  della Commissione di revisione e di estensione della
 precedente direttiva, la cui sostituzione e' motivata da esigenze  di
 razionalita' e chiarezza;
     che  in  coerenza  con  tali  premesse, l'art. 10, comma 2, della
 direttiva  CEE  92/58  stabilisce  che  "i  riferimenti  fatti   alla
 direttiva    abrogata    si   intendono   fatti   alle   disposizioni
 corrispondenti della presente direttiva";
     che le indicazioni emergenti da tale contesto sistematico  e  dal
 complesso quadro normativo che disciplina la materia avrebbero dovuto
 suggerire  al  rimettente di esplorare se altre interpretazioni della
 norma impugnata consentivano di qualificare la direttiva  particolare
 CEE  92/58 non formalmente innovativa, ma meramente integrativa della
 disciplina previgente, e se, di conseguenza, il richiamo all'art.   7
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  524  del 1982 -
 contenuto nel punto 20 dell'allegato I al decreto legislativo n.  758
 del  1994  -  poteva essere inteso come riferimento di contenuto alla
 disciplina della segnalazione delle vie e uscite di sicurezza, e  non
 come   riferimento   formale   alle  fonti  normative  che  all'epoca
 contemplavano la disciplina in materia;
     che pertanto  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  va
 dichiarata  manifestamente  inammissibile  per difetto di motivazione
 sulla rilevanza.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87,
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  8 del decreto legislativo 14
 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente
 le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di  salute
 sul  luogo  di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  della  pretura  circondariale  di  Udine,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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