N. 220 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni  -  Estinzione  d'ufficio dei
 giudizi  pendenti   -   Intervento   della   sentenza   della   corte
 costituzionale n. 495/1993 - Ius superveniens: D.L. 28 marzo 1997, n.
 79,  convertito  in  legge  28 maggio 1997, n. 140; Legge 23 dicembre
 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la  rilevanza
 delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli
 atti ai giudici a quibus.
 
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),
 promossi con ordinanze emesse il 22  maggio  1996  dal  Tribunale  di
 Firenze,  il  22 aprile 1996 dal pretore di Torino, il 18 aprile 1996
 (n. 2 ordinanze), il 9 maggio 1996, il 18 aprile 1996 e il  9  maggio
 1996  (n.  2  ordinanze)  dal  pretore  di  Brescia,  rispettivamente
 iscritte ai nn. 931,  954,  983,  984,  993,  1020,  1033,  1034  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica, nn.  40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Consigli  Luisa  ed  altre,
 dell'INPS nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
   Udito  nella  camera di consiglio del 12 maggio il giudice relatore
 Cesare Ruperto.
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere  la
 ricostruzione  del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
 495 del 1993 della Corte costituzionale, il Tribunale di Firenze, con
 ordinanza emessa il 22  maggio  1996  (R.O.  n.  931  del  1996),  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
 3,  del  decreto-legge  28  marzo  1996,  n.  166  (Norme  in materia
 previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei
 giudizi pendenti;
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle  more  del  giudizio  e  contenente  una  serie di disposizioni
 dirette a risolvere il problema del  rimborso  delle  somme  maturate
 dagli  aventi  diritto  in  applicazione  della  citata  sentenza  di
 illegittimita' costituzionale, oltre che della sentenza  n.  240  del
 1994  -  si  pone  in  contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.,
 impedendo al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato
 dall'INPS;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si e'
 costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilita' ovvero
 per l'infondatezza della sollevata questione;
     che si e' costituita anche la parte privata del  giudizio  a  quo
 concludendo  per  la  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
 della norma impugnata.
     che, nel corso di altro  giudizio,  il  pretore  di  Torino,  con
 ordinanza  emessa il 22 aprile 1996 (R.O. n. 954 del 1996), svolgendo
 argomenti sostanzialmente analoghi a quelli del Tribunale di Firenze,
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
 comma 3, del citato decreto-legge n. 166 del 1996;
     che,  secondo  il rimettente, la norma censurata - nella parte in
 cui  impone  al  giudice  di  estinguere  i  giudizi  pendenti,   con
 compensazione delle spese - si pone in contrasto con l'art. 24, primo
 comma,  Cost.,  comportando la rimozione della tutela giurisdizionale
 del  diritto  dell'interessato,  senza  che una completa affermazione
 della pretesa  fatta  valere  dal  ricorrente  renda  superflua  tale
 tutela;
     che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si
 e' costituito l'INPS,  concludendo  entrambi  per  l'inammissibilita'
 ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;
     che  il pretore di Brescia, con tre ordinanze emesse il 18 aprile
 (R.O. nn. 983, 984 e 1020 del 1996) e tre il 9 maggio 1996 (R.O.  nn.
 993, 1033 e 1034  del  1996),  ha  a  sua  volta  sollevato  analoghe
 questioni    di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge n. 166 del 1996, assumendo che  esso  -  nel  prevedere
 l'estinzione  d'ufficio  dei giudizi pendenti con compensazione delle
 spese di lite - si pone in contrasto: a) con l'art. 24, primo  comma,
 Cost., in quanto vieta agli interessati di agire in giudizio a tutela
 dei  propri  diritti; b) con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto
 distoglie gli interessati dalla giurisdizione e  quindi  dal  giudice
 naturale precostituito per legge;
     che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,   concludendo   per   l'inammissibilita'  ovvero  per
 l'infondatezza delle sollevate questioni;
     che, nel solo giudizio promosso con R.O. n. 983 del 1996,  si  e'
 costituito l'INPS, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata
 questione.
   Considerato  che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
 convertito, e' stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
 le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
     che gli effetti di tali  decreti-legge  sono  stati  fatti  salvi
 dall'art.  1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
 successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181,  182  e
 183)  ha  riproposto  il medesimo contenuto della censurata normativa
 decretale;
     che, medio  tempore  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
 convertito  in  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e' intervenuto sul
 complessivo denunciato meccanismo di rimborso  dei  relativi  crediti
 mediante  emissione  dei  titoli  di Stato, prevedendone viceversa il
 pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
 previsto l'erogazione di una somma pari al 5%  a  titolo  d'interessi
 sugli  arretrati  maturati  alla  data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
 comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto  al  pagamento  degli
 arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di
 questi  sia  avvenuto  anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata,  e  dunque  i  giudici  a  quibus  devono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     ordina  la  restituzione  degli  atti  alle Autorita' giudiziarie
 indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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