DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n. 176 

  Disposizioni correttive  e integrative  del decreto  legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP.
(GU n.140 del 17-6-1999)
 
 Vigente al: 2-7-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente 
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visti i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, e 19 novembre 
1998, n.  422,  con  i  quali,  tra  l'altro,  sono  state  apportate
disposizioni  integrative   e   correttive   del   predetto   decreto
legislativo n. 446 del 1997; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 30 aprile 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a 
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 4 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modifiche  al  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
  concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali. 
 
  1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 
modificato dal decreto legislativo 10 aprile  1998,  n.  137,  e  dal
decreto legislativo 19 novembre  1998,  n.  422,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 
11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle  perdite
su crediti,"; 
  b) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  1) prima della lettera a) e' inserita la seguente: "0 a) concorrono 
anche i proventi e gli oneri classificabili fra le  voci  diverse  da
quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7  se  correlati  a  componenti
positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione  di
periodi di imposta precedenti o successivi;"; 
  2) nella lettera a) sono soppresse le parole: "dai componenti 
positivi  e  negativi  relativi  alle  voci  A)5)  e  B)14)  indicati
nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile  sono  escluse  le
perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del
conto economico che non rilevano ai fini della  determinazione  della
base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "nonche' i contributi erogati in  base  a  norma  di
legge, con esclusione di quelli correlati a componenti  negativi  non
ammessi in deduzione". 
  2. All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, come modificato  dall'articolo  31,  comma  9,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre  1999";  e  le
parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite  dalle
seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000"; 
  b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999". 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta  per  il  quale   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente  decreto,  ad  esclusione  di  quella  modificativa  del
trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge,  che  si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data. 
  4. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive relativa al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  l'imposta  risultante  dalla
dichiarazione   relativa   al   precedente   periodo   d'imposta   e'
rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui  all'articolo  11
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come  modificato  dal
comma 1. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 giugno 1999 
 
                          CIAMPI 
 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Visco, Ministro delle finanze 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto