N. 352 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1999

                                N. 352
  Ordinanza emessa  il  9  marzo  1999  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per la Sicilia sul ricorso proposto da Bruccoleri Raffaele
 contro l'Azienda Unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento
 Giustizia amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice  amministrativo
    delle  controversie  riguardanti le attivita' e le  prestazioni di
    ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese  nell'espletamento
    dei  pubblici  servizi, ivi   comprese quelle relative al servizio
    sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili  dal  giudice
    amministrativo  - Mancata previsione dell'utilizzabilita' di tutti
    i mezzi processuali previsti dal codice  di  rito  per  la  tutela
    sommaria  dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui
    al Titolo I  del  libro  IV  del  codice  di  procedura  civile  -
    Violazione  dei  principi  di  uguaglianza, di imparzialita', buon
    andamento della p.a. e di tutela  giurisdizionale.
 (D.Lgs. 31 marzo 1989, n. 80, art. 33).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.25 del 23-6-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 482/1999  r.g.,
 proposto   dal   dott.  Bruccoleri  Raffaele,  titolare  dell'omonima
 farmacia con sede in  Agrigento,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Sebastiano  Maurizio  Timineri, presso il cui studio, in Palermo, via
 Vittorio Emanuele n. 492, e' elettivamente domiciliato;
   Contro l'Azienda Unita' sanitaria locale  n.  1  di  Agrigento,  in
 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
 dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale e' elettivamente
 domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino
 Rosa  Mazzola,  per la condanna, previa emissione di un provvedimento
 cautelare e di urgenza ex artt. 669-sexies e 700  c.p.c.  e  21  u.c.
 della  legge  n.  1034/1971, con contestuale ingiunzione di pagamento
 delle forniture di medicinali effettuate  dal  farmacista  ricorrente
 alla  predetta  Azienda, ex art. 186-ter c.p.c. e condanna alle spese
 ex art. 641 c.p.c. u.c.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in   giudizio   dell'A.U.S.L.   di
 Agrigento;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il cons. dott. Nicolo' Monteleone;
   Uditi,  all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S.M. Timineri
 per il ricorrente e l'avv. G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
                               F a t t o
   1. - Con il ricorso in esame,  notificato  il  2  febbraio  1999  e
 depositato il giorno 18 successivo, il dott. Triolo Filippo espone:
     A)  di  essere  titolare  di  farmacia che, in forza dell'Accordo
 nazionale stipulato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
 disciplina  dei  rapporti  relativi  all'assistenza  farmaceutica, ha
 provveduto  ad  effettuare,  secondo  la  normativa  in  vigore,   la
 fornitura  relativa  ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta
 dalle  distinte   contabili   riepilogative,   per   complessive   L.
 258.116.306;
     B)  ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n.
 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti  l'accordo
 collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con le farmacie
 pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione
 dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla  base  del
 documento contabile e' fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese
 successivo  a  quello  di spedizione delle ricette. Poiche', pero' la
 regione Sicilia, non  ha  ancora  provveduto  ad  adottare  l'accordo
 regionale   richiamato      dal  d.P.R.  n.  371/1998,  deve  tuttora
 applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale,
 all'art.  9 stabilisce che il pagamento delle forniture di  cui  alle
 distinte  contabili  riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25
 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;
     C) nonostante l'odierno ricorrente abbia provveduto a  consegnare
 all'Azienda  U.S.L.  n.  1  di  Agrigento  le  ricette ed il relativo
 documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
 spedizione, nonche' alla formale messa in  mora  dell'Amministrazione
 resistente,  la  stessa,  ad  oggi,  non  ha  provveduto al pagamento
 dell'importo  dovutole,  violando   cosi'   le   norme   dell'Accordo
 collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.
 502/1992  e  successive  modificazioni,  regola il rapporto che si e'
 instaurato  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  le
 farmacie  aperte  al  pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il
 ruolo di gestori di un pubblico servizio.
   2.  -  Premesso  che,  nella  fattispecie,  si  verte  in  tema  di
 giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere b) ed
 f)  d.lgs  n.  80/1998,  il  ricorrente afferma il proprio diritto al
 pronto  pagamento  della  complessiva  somma   di   L.   258.116.306,
 maggiorata   degli   interessi   legali   dalla  data  della  formale
 costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e,  comunque,  al
 risarcimento  del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato
 pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle  forniture  di
 medicinali,  effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle
 due "distinte contabili riepilogative mensili" allegate al ricorso.
   Premesso, poi, che sussisterebbero  fondati  motivi  di  temere  un
 grave  ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per
 ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso,  il  ricorrente
 chiede  che  l'adito  tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti
 della decisione sul merito, applicando le disposizioni del  combinato
 disposto degli artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
   Assume,  inoltre,  che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e
 le condizioni previste dall'art. 186-ter c.p.c., per l'emissione  nei
 confronti  dell'Amministrazione  intimata di una ordinanza collegiale
 di ingiunzione di  pagamento della distinta  contabile  riepilogativa
 prodotta  in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 258.116.306,
 oltre gli interessi moratori al tasso  legale  maturati  e  maturandi
 dalla  data  di  formale  costituzione in mora all'effettivo soddisfo
 nonche' le spese del giudizio cautelare.
   Secondo  il ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni
 del codice di procedura civile da parte   del giudice  amministrativo
 nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare
 quella  effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art.
 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-ter ordinanza n. 3444
  del 10 dicembre 1998).
   3. - Si e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L.  intimata,  che,
 con  rituale  memoria  difensiva,  ha  contestato  la  ricevibilita',
 l'ammissibilita'  e  la  fondatezza  del  ricorso,   chiedendone   la
 reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese.
   In particolare, l'Azienda ha osservato e dedotto:
     a)  il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario
 non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur  qualificabili  come
 diritti  soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad
 altra giurisdizione speciale;
     b) il procedimento cautelare di condanna anticipata,  cosi'  come
 il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti
 il t.a.r.;
     c)   l'art.  35,  comma  2,  del  d.lgs  n.  80/1998  prevede  la
 possibilita' di  condanna  della  p.a.  al  pagamento  di  una  somma
 determinata  solo  a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, comma
 1, del r.d. n.   1054/1924, e  nella  fase  precedente  al  giudicato
 prevede  la possibilita' per il giudice amministrativo di stabilire i
 criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del  pubblico  servizio
 devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di
 denaro.
   Nel  merito, l'Azienda resistente ha contestato la esigibilita' del
 credito vantato in ricorso  alla  stregua  delle  norme  contrattuali
 regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di
 ottobre  e' stato interamente pagato mentre per quello di novembre e'
 stato  versato  un  acconto,  per  cui  residua  un  credito  di   L.
 67.301.414.
   Alla  Camera  di  consiglio  del 9 marzo 1999, presenti i difensori
 delle  parti  -  che  si  sono  riportati  agli  scritti   difensivi,
 insistendo  nelle  relative  conclusioni - la causa e' stata posta in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 351/1999).
 99C0598