N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1998

                                N. 356
  Ordinanza emessa  il  26  ottobre  1998  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Carinci Mauro
 Processo  penale  -  Notificazioni - Prima notificazione all'imputato
    non detenuto - Assenza del destinatario - Comunicazione a mezzo di
    raccomandata, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale
    -  Mancato   recapito   della   raccomandata   -   Effetti   della
    notificazione  -  Decorrenza  -  Giacenza  di  dieci  giorni della
    raccomandata presso l'ufficio postale - Violazione  del  principio
    di  eguaglianza  -  Lesione  del diritto di difesa - Richiamo alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 346/1998.
 (C.P.P. 1988, art. 157, comma 8).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.25 del 23-6-1999 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Carinci Mauro, imputato del reato di cui agli artt. 624 e 61, n.   11
 c.p.
   Carinci  Mauro,  tratto  a  giudizio  per  rispondere  del  delitto
 ascrittogli all'odierna rubrica, non compariva all'odierna udienza.
   Nel verificare la regolare citazione dell'imputato, ai  fini  della
 dichiarazione di contumacia, questo pretore rilevava che la citazione
 dell'imputato  era  stata  eseguita  ai  sensi dell'art. 157, comma 8
 c.p.p.:  l'ufficiale  giudiziario,  non   avendo   rinvenuto   presso
 l'abitazione  dell'imputato  ne'  quest'ultimo  ne' alcuna persona in
 grado di ricevere il decreto di citazione a  giudizio,  provvedeva  a
 depositare  l'atto  presso  la  casa comunale del luogo di abitazione
 (cfr. annotazione "pervenuto ed effettuato il deposito oggi 25 giugno
 1998"), affiggeva avviso  del  deposito  alla  porta  della  casa  di
 abitazione  del  Carinci  (cfr.  annotazione  "eseguita affissione di
 avviso ai sensi di legge - Roma 25 giugno 1998") e dava comunicazione
 a quest'ultimo dell'avvenuto deposito a  mezzo  lettera  raccomandata
 con avviso di ricevimento (racc.  n. 5951, spedita il 26 giugno1998).
   La  raccomandata,  tuttavia,  non veniva recapitata al Carinci (non
 essendosi, anche in questo caso, reperito ne' l'interessato ne' altra
 persona in grado di  ricevere  l'atto)  per  cui  l'incaricato  della
 consegna  provvedeva  a lasciare avviso in cassetta (cfr. annotazione
 sulla cartolina di ritorno "destinatario assente - lasciato avviso in
 cassetta  -  30  giugno  1998")  restituendo,  all'esito,  il   piego
 raccomandato  all'ufficio  postale che, dopo il prescritto periodo di
 deposito,  in  data 15 luglio 1998 ritornava il piego al mittente con
 l'indicazione "non curato ritiro - compiuta giacenza - al mittente".
   Cio' premesso, rileva questo pretore come con sentenza n.  346  del
 23   settembre   1998,  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma della legge 20
 novembre 1982, n. 890 "nella parte in cui prevede che  il  piego  sia
 restituito  al  mittente,  in  caso  di  mancato  ritiro da parte del
 destinatario,  dopo  dieci  giorni  dal  deposito  presso   l'ufficio
 postale".
   Si  potrebbe  a  prima  vista  supporre  che  tale dichiarazione di
 incostituzionalita' travolga anche la  validita'  della  notifica  in
 esame:  anche qui, infatti, il piego raccomandato e' stato restituito
 al mittente al termine della  prescritta  giacenza  di  dieci  giorni
 (come  del  resto  precisato  sulle  avvertenze riportate sulla busta
 contenente l'atto: cfr. plico in atti "se il piego viene rifiutato  o
 non  puo'  essere  consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi
 lasciare  avviso  contenente  l'avvertimento  che  il   piego   sara'
 depositato  presso  l'ufficio postale a disposizione del destinatario
 per dieci giorni. Trascorsi dieci giorni il piego viene restituito al
 mittente con annotazione della compiuta giacenza").
   Sennonche', nella richiamata pronuncia del 23  settembre  1998,  la
 Corte  costituzionale ha chiaramente distinto le notifiche eseguite a
 mezzo posta dalle  notifiche  eseguite  personalmente  dall'ufficiale
 giudiziario  sottolineando  che,  nel primo caso, con la restituzione
 del piego raccomandato dopo dieci giorni di deposito, il destinatario
 "non e' piu' posto in condizioni di ritirare il  piego,  diversamente
 da  quanto  si  verifica  per  il  destinatario  di una notificazione
 effettuata ai sensi  dell'art.  140  c.p.c."  e  cio'  in  quanto  la
 "previsione  di restituzione del piego al mittente dopo il decorso di
 un termine del tutto inidoneo,  per  la  sua  brevita',  a  garantire
 l'effettiva  possibilita' di conoscenza, lesiva del diritto di difesa
 del destinatario della notificazione, non e' presente nella parallela
 disciplina codicistica  delle  notificazioni  a  mezzo  di  ufficiale
 giudiziario",  disciplina  dettata  dall'art.  140  c.p.c.  "che  non
 prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente".
   Orbene, osserva questo pretore come la disciplina dettata dall'art.
 140 c.p.c., ne' piu' ne' meno di quella dettata dall'art. 157,  comma
 8  c.p.p., preveda semplicemente che l'ufficiale giudiziario, qualora
 non riesca a consegnare l'atto:
     1) depositi copia dell'atto nella casa del comune;
     2) affigga avviso del deposito  alla  porta  dell'abitazione  del
 destinatario;
     3)   dia   notizia  del  deposito  al  destinatario  con  lettera
 raccomandata con avviso di ricevimento.
   Nulla dice pertanto l'art. 140 c.p.c. (analogamente  all'art.  157,
 comma   8  c.p.p.)  sulle  conseguenze  del  mancato  recapito  della
 raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario in adempimento  della
 prescrizione di cui al punto 3.
   Si  potrebbe  supporre  che  in  tal caso non trovi applicazione il
 disposto (colpito dalla pronuncia di  incostituzionalita')  dell'art.
 8,  terzo  comma,  della legge 20 novembre 1982, n. 890 (che prevede,
 come ricordato, il deposito del piego presso  l'ufficio  postale  per
 dieci  giorni  e  la  successiva restituzione al mittente), bensi' il
 diverso disposto dell'art. 40 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655  (che
 prevede,  per  le  raccomandate,  un  periodo  di  giacenza di trenta
 giorni) e che per tale motivo la Corte abbia fatta salva  la  diversa
 procedura  disciplinata  dall'art. 140 c.p.c. (che, peraltro, prevede
 comunque,  anche   per   la   raccomandata   spedita   dall'ufficiale
 giudiziario   e   non   recapitata,  la  successiva  restituzione  al
 mittente),  ma  tale  conclusione  appare  smentita   dalla   lettura
 dell'art. 10, della legge 20 novembre 1982, n. 890, che espressamente
 estende  la  disciplina dell'art. 8 a tutte le "comunicazioni a mezzo
 di  lettera  raccomandata  effettuate  da  ufficiale  giudiziario   e
 connesse  con  la  notificazione  di  atti giudiziari" (e, del resto,
 costituisce dato di comune esperienza quello  secondo  il  quale  gli
 uffici  postali,  in  virtu'  di  quanto disposto dall'art. 10, della
 legge 20 novembre 1982, n. 890, limitano a dieci giorni  la  giacenza
 di  qualunque  tipo  di  "atto  giudiziario"); per quanto riguarda il
 procedimento a carico del Carinci, in ogni caso, siffatta conclusione
 risulta,  comunque,  documentalmente  contraddetta   dai   tempi   di
 restituzione  al  mittente, per compiuta giacenza, della raccomandata
 indirizzata all'imputato.
   Ne' appare ragionevole  sostenere  che  la  restituzione  dopo  una
 giacenza   di  dieci  giorni  della  raccomandata  spedita  ai  sensi
 dell'art. 157, comma 8  c.p.p.,  non  possa  essere  equiparata  alla
 restituzione,  con  le medesime modalita', della raccomandata spedita
 ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 c.p.p. e 3,  e  segg.
 legge  20 novembre 1982, n. 890 (in quanto, nella prima eventualita',
 la spedizione della raccomandata costituirebbe l'ultima formalita' di
 una  fattispecie  complessa  caratterizzata  da  una  pluralita'   di
 adempimenti non previsti, invece, nella notificazione a mezzo posta):
 nel   caso   dell'art.  157,  comma  8  c.p.p.,  infatti,  gli  unici
 adempimenti   aggiuntivi   espletati   personalmente   dall'ufficiale
 giudiziario   sono  rappresentati  dall'infruttuoso  duplice  accesso
 presso l'abitazione dell'imputato  e  dal  deposito  dell'atto  anche
 presso  la casa comunale (perche' l'affissione dell'avviso alla porta
 di ingresso  e'  prevista  anche  dall'art.  8,  comma  2,  legge  n.
 890/1982,  ora  integrato,  in  virtu'  dalla  richiamata sentenza n.
 346/1998, dall'ulteriore obbligo di dare comunicazione del deposito a
 mezzo  lettera  raccomandata),   adempimenti   aggiuntivi   che   non
 costituiscono  certamente,  in conformita' al pensiero espresso dalla
 Corte costituzionale nella citata sentenza n. 346/1998,  "sufficienti
 garanzie  di conoscibilita' per il destinatario dell'atto"; anche nel
 caso del Carinci, in altre parole, l'ufficiale giudiziario incaricato
 della notifica del decreto di citazione a giudizio, non avendo potuto
 procedere alla consegna, ha provveduto al deposito dell'atto  dandone
 avviso all'imputato:
     1)  a  mezzo  affissione sulla porta dell'abitazione (adempimento
 ritenuto dalla Corte insufficiente a "garantire che il  notificatario
 abbia una effettiva possibilita' di conoscenza dell'avvenuto deposito
 dell'atto");
     2)  alla  successiva comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo
 lettera raccomandata  che,  tuttavia,  come  emerge  dagli  atti  del
 fascicolo,  risulta restituita al mittente dopo il prescritto periodo
 di giacenza di dieci giorni previsto per gli atti giudiziari (termine
 gia' ritenuto dalla Corte "del tutto inidoneo, per la sua brevita', a
 garantire  l'effettiva  possibilita'  di  conoscenza"  da  parte  del
 destinatario della notificazione).
   Se,   dunque,   la   stessa   Corte   individua  "nella  successiva
 comunicazione a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  lo
 strumento  idoneo  a  realizzare  compiutamente  lo scopo perseguito"
 ritenendo, tuttavia, tale scopo concretamente frustrato  in  caso  di
 restituzione  al mittente del piego raccomandato dopo una giacenza di
 soli dieci giorni, appare contrario al  principio  costituzionale  di
 uguaglianza  ed  al  diritto  di  difesa costituzionalmente tutelato,
 ritenere  valida,  ai  fini   della   dichiarazione   di   contumacia
 dell'imputato,  una notifica del decreto di citazione a giudizio che,
 come nel  caso  del  Carinci,  seppure  eseguita  a  mezzo  ufficiale
 giudiziario  e  non a mezzo posta, si sia ugualmente perfezionata, ai
 sensi del combinato disposto degli artt.  157,  ottavo  comma  e  10,
 legge  20  novembre  1982 n. 890, con l'invio di lettera raccomandata
 restituita al mittente per compiuta  giacenza  decorsi  dieci  giorni
 dalla data del deposito presso l'ufficio postale.
   Alla  luce  delle  sopra svolte considerazioni e ritenuta la chiara
 incidenza deila questione sul corso del  processo  (il  Carinci,  non
 essendo comparso all'odierno dibattimento, dovrebbe essere processato
 in  contumacia in caso di legittimita' della notifica eseguita con le
 modalita' sopra descritte) deve pertanto procedersi  alla  rimessione
 della questione alla Corte costituzionale per una eventuale pronuncia
 ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Ritenuto    che    il    giudizio   non   possa   essere   definito
 indipendentemente  dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 innanzi prospettata;
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 23 e 245, legge 11 marzo 1953;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  157,  comma  8  c.p.p., in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui
 prevede  che,  in caso di mancato recapito per temporanea assenza del
 destinatario o per mancanza,  inidoneita'  o  assenza  delle  persone
 abilitate  alla  ricezione,  della  raccomandata spedita all'imputato
 dall'ufficiale   giudiziario,   gli   effetti   della   notificazione
 decorrono,  ex artt. 8, quarto e decimo comma della legge 20 novembre
 1982, n.890, trascorsi dieci giorni dalla  data  del  deposito  della
 raccomandata presso l'ufficio postale.
   Sospende  il  procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata
 a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere al Parlamento.
     Roma, addi' 26 ottobre 1998
                          Il pretore: Mariani
 99C0637