N. 246 ORDINANZA 9 - 17 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione   pubblica   -   Universita'  -  Potere  del  Ministro  di
 determinare  la  limitazione  degli  accessi  ai  corsi   di   laurea
 universitari  -  Riserva  relativa  di  legge  in  materia - Medesima
 questione gia' dichiarata  non  fondata  e  manifestamente  infondata
 dalla  Corte  (vedi  sentenza  n.  383 del 1988 e ordd. 103 e 175 del
 1999) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9,  comma  4,  come  modificato
 dall'art. 17, comma 116; legge 15 maggio 1997, n. 127).
 
 (Cost., artt. 33 e 34).
 
(GU n.25 del 23-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341 (Riforma degli ordinamenti
 didattici universitari), come modificato  dall'art.  17,  comma  116,
 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
 dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
 controllo), promossi  con  32  ordinanze  emesse  l'11  marzo  (n.  4
 ordinanze),  il  12  febbraio  (n.  7  ordinanze),  l'11  marzo (n. 4
 ordinanze), il 12 febbraio (n.  8 ordinanze), il 29  gennaio,  il  15
 aprile  (n.  5 ordinanze), il 15 gennaio, il 12 febbraio e l'11 marzo
 1998  dal   Tribunale   amministrativo   regionale   della   Liguria,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  871,  dal  915  al  923 e 925 del
 registro ordinanze 1998 e dal n. 29 al n. 40 e dal n. 112 al  n.  120
 del  registro  ordinanze 1999 e   pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 3,
 5 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Visto l'atto di costituzione di Tommaso Cuneo ed altro nonche'  gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico  contenuto  (r.o.
 nn.  871,  915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925 del 1998,
 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 112, 113,  114,  115,
 116,  117,  118,  119  e  120  del 1999), il Tribunale amministrativo
 regionale  della  Liguria  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
 341   (Riforma   degli   ordinamenti  didattici  universitari),  come
 modificato dall'art.  17, comma 116, della legge 15 maggio  1997,  n.
 127  (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
 e dei procedimenti di decisione e di controllo) - che  ha  attribuito
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi  ai
 corsi   di   laurea   universitari  -  in  riferimento  al  principio
 costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonche'
 agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  la  questione   rilevante,
 trattandosi   di  giudizi  promossi  da  studenti  non  ammessi  alla
 immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea  per  i  quali  le
 rispettive   universita'   hanno   stabilito  un  numero  massimo  di
 iscrizioni  e  l'amministrazione   ha   dettato,   con   il   decreto
 ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245 (Regolamento recante norme in
 materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di   connesse
 attivita'   di   orientamento),   norme  regolamentari  che  trovano,
 dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
     che  secondo  tutte  le  ordinanze  di  rimessione, in materia di
 accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in  base  agli
 artt.   33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che
 consentirebbe al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la
 disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
 una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la  normazione
 secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
 della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
     che in tutti i giudizi cosi' promossi (tranne in quello di cui al
 r.o.  n. 871 del 1998) e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  sostenendo  l'inammissibilita'  o  la  manifesta infondatezza
 della questione, gia' decisa dalla sentenza n. 383 del 1998;
     che nel giudizio  di  cui  al  r.o.  n.  920  del  1998  si  sono
 costituite  le  parti  private,  aspiranti  studenti  ricorrenti  nel
 giudizio a quo,  chiedendo  l'accoglimento  della  questione  per  la
 violazione dei principi costituzionali richiamati.
   Considerato  che  le  trentadue  ordinanze di rinvio propongono, in
 termini  identici  o  analoghi  tra  loro,    un'unica  questione  di
 costituzionalita'  e  che  pertanto i relativi giudizi possono essere
 riuniti e definiti con unica decisione;
     che le anzidette ordinanze sollevano  la  medesima  questione  di
 legittimita'  costituzionale  gia'  decisa  da  questa  Corte  con la
 sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con le ordinanze nn. 103
 e 175 del 1999 di manifesta infondatezza;
     che nelle ordinanze di rimessione  non  sono  addotti  profili  o
 motivi  nuovi  che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
 precedente indirizzo giurisprudenziale;
     che pertanto  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli  ordinamenti  didattici
 universitari),  come  modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti   per   lo   snellimento
 dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
 controllo), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione,  dal  Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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