Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.148 del 26-6-1999)
Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999. (Omissis). 1. di approvare le tariffe I.C.I. per l'anno 1999 come da allegato prospetto; Art. 1. Aliquote 1. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi: 2. L'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 6,5 per mille; 3. L'aliquota ordinaria e' ridotta: a) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo dell'Istituto autonomo case popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune; d) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; e) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; f) al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, nell'esercizio di attivita' commerciali di costituzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni d'imposta decorrenti dalla data di ultimazione di lavori a condizione che gli immobili risultano iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione; g) all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 4. La riduzione di cui alla lettera a), concernente l'unita' abitativa concessa in uso gratuito a parenti e' accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il termine del versamento della prima o seconda rata dell'anno d'imposta interessato, presso l'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente ufficio del registro. La riduzione di cui alla lettera d) e' concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'ufficio tributi del comune lo stato di locazione dell'unita' immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario. La riduzione di cui alla lettera f) e' accordata a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine del versamento della prima o seconda rata dell'anno d'imposta interessato, all'ufficio tributi del comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui alla citata lettera f). La riduzione di cui alla lettera g) e' concessa per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per quattro anni successivi. (Omissis).