AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999 

  Modalita' relative  alle procedure  di gara  e agli  affidamenti di
appalti. (Deliberazione n. 618).
(GU n.151 del 30-6-1999)

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                             DI GOVERNO
  Vista  la   legge  14  agosto   1982,  n.  610,   di  riordinamento
dell'A.I.M.A.;
  Visto lo  statuto regolamento dell'A.I.M.A., approvato  con decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 23  giugno
1995, con  il quale  e' stato  nominato commissario  straordinario di
Governo per l'A.I.M.A. il prof.  Camillo De Fabritiis, il decreto del
Presidente della Repubblica del 25 marzo  1997, con il quale e' stato
nominato, in sostituzione del primo commissario straordinario, l'avv.
Edilberto  Ricciardi, i  decreti del  Presidente della  Repubblica di
proroga di  tale ultimo incarico del  19 gennaio 1998, del  30 luglio
1998, del 22 febbraio 1999, nonche' del 14 maggio 1999;
  Considerato   che   le   gare,   di   diverso   genere,   espletate
dall'A.I.M.A.,  costituiscono  un  aspetto  rilevante  dell'attivita'
amministrativa dell'Azienda, anche al  fine della realizzazione degli
stessi suoi fini;
  Riscontrata la circostanza di fatto  che le procedure seguite dalle
divisioni - sia relativamente alla predisposizione dei bandi che alle
concrete modalita' di aggiudicazione - non sono sempre uniformi;
  Considerato  che occorre  operare  una distinzione  in merito  alla
titolarita' dei procedimenti relativi alle gare, a partire dalla fase
della predisposizione dei bandi sino all'aggiudicazione, riconoscendo
alla direzione  generale la competenza  in via esclusiva per  le gare
che  riguardano  piu'  settori  dell'Azienda, e  quella  dei  singoli
dirigenti per le gare relative  a materie rientranti nelle competenze
delle divisioni cui sono preposti;
  Ritenuto, altresi', necessario che  la direzione generale individui
la tipologia di  gare che attengono alle  proprie competenze, nonche'
di quelle  che concernono invece  la sfera d'attivita'  delle singole
divisioni dell'Azienda;
  Rilevata  pertanto la  necessita'  di dover  fornire, nel  rispetto
delle  prerogative di  questo ufficio,  degli indirizzi,  in base  ai
quali  disciplinare  ogni  tipo  di  gara,  nei  diversi  settori  di
competenza dell'A.I.M.A.,  in coerenza con i  principi basilari della
normativa  in   tema  di   procedure  concorsuali,   con  particolare
attenzione all'esigenza di evitare possibili contenziosi in materia;
  Tenuto    conto    che    -   ferma    restando    la    necessita'
dell'individuazione,  da   parte  della  direzione   generale,  della
competenza  alla  gestione  dei   procedimenti  relativi  alle  varie
tipologie di gare - gli  indirizzi di cui alla presente deliberazione
sono da ritenere immediatamente applicabili;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 14;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Viste le Direttive CEE n. 62/77,  n. 767/80 e n. 295/88, in materia
di appalti pubblici di forniture;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
  Vista la direttiva n. 92/50/CEE,  in materia di appalti pubblici di
servizi;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
                              Delibera:
                      Scelta del sistema di gara
  E' necessario,  in conformita'  ad un  principio ritenuto  ormai di
carattere  generale  in  seno  alle  pubbliche  amministrazioni,  che
preliminarmente  all'effettuazione  di  qualsiasi  tipo  di  gara  il
dirigente della  divisione interessata, ovvero il  direttore generale
per le  gare di  propria competenza, adotti,  anche per  tipologie di
gare, la cosiddetta "deliberazione  a contrattare", individuando, con
propria  determinazione, l'oggetto  della  gara  stessa, le  clausole
contrattuali, i requisiti di partecipazione, nonche', specificamente,
il  sistema  di scelta  del  contraente  (asta pubblica,  licitazione
privata, trattativa privata, ecc.).
  In particolare,  tenendo presente  che la normativa,  sia nazionale
che comunitaria, considera  in genere come sistema  normale di scelta
del    contraente    l'asta    pubblica   (procedura    aperta)    o,
alternativamente,  la  licitazione   privata  (procedura  ristretta),
dovra'  fornirsi adeguata  motivazione  allorquando  si intenda  fare
ricorso a procedure diverse,  quale la trattativa privata, improntata
a maggiore discrezionalita' nella scelta del contraente, e per questo
ritenuta di carattere eccezionale.
  Dovra'  pertanto farsi  riferimento, in  tal senso,  a circostanze,
specificamente individuate, dalle quali  possa desumersi, ad esempio,
l'urgenza, o la necessita' di  trattare con particolari soggetti, che
inducono  a  scegliere quel  sistema  di  scelta. Tenendo  oltretutto
presente  che per  sistemi come  la trattativa  privata e'  in genere
richiesta  la  presenza di  determinati  requisiti  (vedi ad  esempio
l'art. 7 decreto legislativo n. 157/1995).
  Cosi' pure, qualora talune norme lo richiedano espressamente (vedi,
ad esempio,  l'art. 10, comma  9, decreto legislativo n.  157/1995, a
proposito  dell'abbreviazione  dei  termini per  la  ricezione  delle
domande di partecipazione e  delle offerte, nelle licitazioni private
per   l'appalto   di  servizi),   di   certe   scelte  dovra'   darsi
giustificazione anche nel bando di gara.
                            Bandi di gara
  Dovra'  essere  tenuto  presente,   innanzitutto,  che  laddove  le
normative    comunitarie   immediatamente    applicabili   (come    i
regolamenti),  o le  normative nazionali  che recepiscano  quelle non
sempre immediatamente precettive (come  le direttive (vedi ad esempio
il   decreto  legislativo   n.  157/1995)),   non  contengano   norme
specifiche,  disciplinatrici  della  materia, dovra'  comunque  farsi
riferimento, in  via di integrazione, alle  altre normative nazionali
di carattere generale o di  settore che contengano disposizioni utili
ad  una corretta  realizzazione delle  procedure di  gara. Cosi',  ad
esempio,  dovranno   comunque  essere  tenute  presenti,   in  quanto
applicabili, la normativa sulla contabilita' generale dello Stato, di
cui al regio decreto 18 novembre  1923, n. 2440, ed il regolamento di
esecuzione dello stesso,  di cui al regio decreto 23  maggio 1924, n.
827.
  Con riferimento alle  modalita' ed alle forme  di pubblicazione del
bando, poi,  e salve le eccezioni  previste, dovranno scrupolosamente
essere  osservate  le  prescrizioni  di legge,  anche  per  cio'  che
concerne i  tempi di pubblicazione,  con riferimento anche  ai citati
decreti  legislativi  concernenti  gli  appalti  di  forniture  e  di
servizi,    laddove    applicabili.   Dal    momento    dell'avvenuta
pubblicazione,  cosi', dovra'  trascorrere  un  congruo termine,  non
inferiore a  quindici giorni, per consentire  ai soggetti interessati
la  presentazione  delle  offerte,  o delle  richieste  di  invito  a
presentarle.
  Innanzitutto, dovra' essere individuato, in maniera ben determinata
e non equivoca, lo stesso oggetto della gara, in modo tale da evitare
dubbi  o  ambiguita' di  qualsiasi  genere  ad  esempio sul  tipo  di
prodotto richiesto. Vale a dire che, ad esempio, nel caso di acquisto
di  prodotti  da destinare  ad  aiuti  alimentari, anziche'  indicare
prodotti  in modo  assolutamente  generico  ed indeterminato,  dovra'
essere predisposto, quantomeno, un dettagliato capitolato, che faccia
eventualmente  riferimento a  listini prezzi,  stilati presso  alcune
borse merci,  facilmente reperibili. Cosi'  pure, per tali  generi di
forniture,  potra' essere  richiesta la  certificazione ISO  e dovra'
comunque  essere previsto,  come requisito  di ammissione  alla gara,
l'obbligo,  da parte  del responsabile  dell'industria, di  garantire
anche che  la preparazione  e la fornitura  in generale  dei prodotti
alimentari siano effettuati in modo  igienico, ai sensi e nelle forme
di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
  In ultima  analisi, in  generale, nei  bandi dovra'  essere evitata
ogni forma  di incongruita' o irragionevolezza  nelle previsioni, che
possa, anche  solo potenzialmente, influire sulla  predisposizione di
una  corretta  offerta e,  di  conseguenza,  sulla correttezza  dell'
aggiudicazione.
  Nei bandi  dovra' essere indicato il  prezzo posto a base  di gara,
sia   per   le  gare   che   prevedano   un  risultato   attivo   per
l'amministrazione (come  nel caso della  vendita) sia per  quelle che
presentino un  risultato passivo (come  nel caso di un  appalto). Nel
primo caso, le offerte dovranno essere previste in rialzo rispetto al
prezzo  a base  di  gara,  con esclusione  di  successive offerte  in
aumento.
  Nel secondo caso, di contro, le offerte dovranno essere previste in
ribasso, sempre rispetto al prezzo a  base di gara, con esclusione di
successive offerte in  ribasso. L'assenza del prezzo posto  a base di
gara, tra l'altro, determina l'impossibilita', in settori come quello
degli  appalti di  servizi,  di individuare  le offerte  anormalmente
basse,  come  previsto  dall'art.   25  del  decreto  legislativo  n.
157/1995.
  Dovra' inoltre  essere specificato  il criterio  di aggiudicazione,
con  riferimento all'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa o  al
miglior prezzo (ad esempio al massimo ribasso). Tuttavia, nel caso in
cui  venga utilizzato  il criterio  dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa, il prezzo a base d'asta, su uno o piu' dei fattori posti
nel bando  a base della  valutazione, puo' essere uno  degli elementi
utili all'aggiudicazione.
  Da  tenere  presente poi  che  l'amministrazione  puo' comunque  in
generale, a  seconda dei  casi, stabilire un  limite di  ribasso, nei
casi di contratti passivi.
  Qualora si tratti di asta pubblica mediante offerte segrete, dovra'
essere specificato se si  procedera' all'aggiudicazione anche qualora
venga presentata una sola offerta valida.
  Si dovra' prevedere  che saranno ritenute nulle  le offerte redatte
in modo imperfetto o indeterminato, o contenenti comunque condizioni.
  Il  bando  dovra'  inoltre prevedere  una  aggiudicazione,  seppure
provvisoria, ad  opera della commissione  di gara, che per  legge non
svolge pertanto compiti meramente  istruttori o di accertamento, come
evincibile da  alcuni bandi  di gara; gia'  nel bando  dovranno pero'
essere fatti salvi  gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione,
rinviando ad  una successiva  aggiudicazione definitiva ad  opera del
dirigente competente, che,  sola, impegnera' l'amministrazione. Della
circostanza    che   solo    l'aggiudicazione   definitiva    impegna
l'amministrazione,  mentre  l'offerente  resta  impegnato  per  avere
presentato l'offerta, dovra' darsi notizia nel bando.
  Nel  bando dovra'  altresi' essere  specificamente indicato,  oltre
all'unita'  organizzativa  responsabile  dell'istruttoria,  anche  il
responsabile del procedimento, tenendo anche conto di quanto disposto
in materia dall'art.  5 della legge n. 241/1990,  nonche' dall'art. 7
regolamento  A.I.M.A. di  attuazione della  citata legge.  Competente
all'adozione del provvedimento  finale, cioe' all'aggiudicazione, sia
provvisoria che definitiva, e' in ogni caso da ritenere il dirigente,
ovvero il direttore generale.
               Modalita' di presentazione delle offerte
  L'offerta, redatta  in lingua italiana  e su carta  bollata, dovra'
contenere  la  misura,  in  cifre ed  in  lettere,  della  variazione
percentuale,  unica ed  uniforme,  offerta  sull'importo delle  opere
posto a base di gara. In caso di discordanza prevarra' l'offerta piu'
vantaggiosa per l'amministrazione.
  L'offerta  dovra' essere  datata  e  validamente sottoscritta,  con
firma leggibile  e per esteso,  dal legale rappresentante,  del quale
dovranno  essere  altresi'  indicate le  complete  generalita'.  Essa
dovra' essere contenuta in busta  sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura,  e sull'esterno della  quale dovranno essere  scritti il
cognome e  il nome  (o la ragione  sociale), l'indirizzo  della ditta
offerente  e l'oggetto  dell'appalto. Analoghe  prescrizioni varranno
nel caso di  semplice richiesta di invito a  licitazione privata. Non
potra' essere  preso in considerazione  nessun documento che  non sia
contenuto nel plico.
  Detta  busta, contenente  l'offerta,  dovra' essere  chiusa in  una
seconda busta piu' grande, anch'essa  firmata sui lembi di chiusura e
sigillata, nella  quale saranno  compresi, eventualmente  in un'altra
busta,  i documenti  richiesti,  nel bando  ovvero  nella lettera  di
invito, a corredo dell'offerta (cauzione, certificazioni varie, ecc.)
e che dovra'  portare, oltre all'indirizzo di questo  ente, anche una
dicitura a  chiare lettere  riferentesi all'oggetto della  gara. Tale
busta sara' poi  aperta solo ed esclusivamente al  momento della gara
stessa.
  Salvi casi di particolari urgenze, individuate nella determinazione
dirigenziale prima  citata, ovvero  nello stesso bando,  e' opportuno
che,  di  norma,  venga  esclusa  la  possibilita'  di  presentazione
dell'offerta, e della richiesta stessa  di invito, a mano, prevedendo
come  unica  modalita', sempre  a  rischio  del mittente,  quella  di
spedizione   raccomandata  mediante   servizio  postale   o  corriere
autorizzato.   In    tal   caso,   le   buste    dovranno   pervenire
inderogabilmente  non  piu'  tardi  del giorno  precedente  a  quello
fissato per la  gara, e specificato nel bando. Le  buste pervenute in
ritardo non potranno essere  aperte neppure successivamente all'esito
della gara.
  Oltre detto termine non dovra'  essere ritenuta valida alcuna altra
offerta, anche se aggiuntiva o  sostitutiva di offerta precedente. Il
recapito del piego  resta ad esclusivo rischio del  mittente, ove per
qualsiasi motivo il  piego stesso non giunga a  destinazione in tempo
utile.  Dovra' darsi  avvertenza  di  quali irregolarita'  comportino
l'esclusione dalla gara, ovvero che la mancanza o irregolarita' anche
di  uno   solo  dei  documenti  richiesti   comporteranno  senz'altro
l'esclusione dalla gara.
  Fondamentale  tenere presente,  anche per  le conseguenze  penali e
disciplinari previste  per la sua violazione,  l'obbligo di mantenere
il  piu'  assoluto  riserbo,  fino ad  aggiudicazione  avvenuta,  sui
soggetti che  hanno presentato  richiesta di invito  alla licitazione
privata.
                               Cauzioni
  L'offerta e'  opportuno che sia  corredata da una cauzione,  per un
importo che puo' essere individuato nel  2 per cento del prezzo posto
a base  di gara, da  prestare anche mediante fidejussione  bancaria o
assicurativa e dall'impegno del  fidejussore a rilasciare la garanzia
di  cui   al  capoverso  seguente,  qualora   l'offerente  risultasse
aggiudicatario.  La  cauzione  copre la  mancata  sottoscrizione  del
contratto   per   fatto    dell'aggiudicatario   ed   e'   svincolata
automaticamente  al   momento  della  sottoscrizione   del  contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta
giorni dall'aggiudicazione.
  L'aggiudicatario deve  essere poi tenuto a  costituire una garanzia
fidejussoria,   individuabile   nel   10   per   cento   dell'importo
aggiudicato.  La mancata  costituzione  della  garanzia determina  la
revoca dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria,
con  conseguente  aggiudicazione  al   concorrente  che  segue  nella
graduatoria. La garanzia  copre gli oneri per il  mancato od inesatto
adempimento  ed  e' svincolata  solo  una  volta verificato  l'esatto
adempimento.  E' poi  necessario che  venga comunque  fatta salva  la
rivalsa per l'eventuale maggior danno.
  Inoltre, nel caso di gare di  cui l'A.I.M.A. debba rendere conto ad
organi della Comunita' europea,  la cauzione definitiva dovra' essere
pari all'importo aggiudicato.
  La fidejussione  bancaria o la  polizza assicurativa di cui  ai due
capoversi precedenti  dovra' prevedere  espressamente la  rinuncia al
beneficio della  preventiva escussione  del debitore principale  e la
sua  operativita'  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta
dell'A.I.M.A.
  La  fidejussione  bancaria  o polizza  assicurativa  relativa  alla
cauzione provvisoria  dovra' avere  validita' per  almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
                              Subappalto
  Nel capitolato  speciale da predisporre  per ogni gara,  ovvero nel
bando stesso,  dovra' essere indicata  la possibilita' o meno  per la
ditta  aggiudicatrice,   a  secondo   dell'oggetto  della   gara,  di
subappaltare, secondo le normative di settore. Dovra' essere previsto
l'obbligo  di  presentare,  insieme al  resto  della  documentazione,
apposita  dichiarazione  concernente  la parte  dell'appalto  che  si
intenda  subappaltare.  In  tale dichiarazione  dovra'  essere  anche
individuato  uno  o   piu'  soggetti  potenzialmente  subappaltatori.
Naturalmente,    successivamente    all'aggiudicazione,   ma    prima
dell'adempimento richiesto, dovra' essere fornita prova del possesso,
anche   da   parte   del   soggetto   subappaltatore   specificamente
individuato, dei requisiti richiesti nel bando.
  E'  da tenere  comunque  presente,  ad esempio,  che  l'art. 3  del
decreto  legislativo  n.  157/1995   prevede  che  "gli  appalti  che
includono  forniture e  servizi sono  considerati appalti  di servizi
quando  il valore  totale  di  questi e'  superiore  al valore  delle
forniture  comprese  nell'appalto",  e  che l'art.  18  dello  stesso
decreto legislativo  specifica che "la disciplina  del subappalto nel
settore dei  lavori pubblici  contenuta nell'art.  18 della  legge 19
marzo 1990, n. 55, e  successive modifiche e integrazioni, si applica
anche nelle ipotesi di subappalto  nel settore degli appalti pubblici
di servizi".
                 Modalita' di espletamento della gara
                      compiti della commissione
  La commissione  di gara  e' presieduta da  un dirigente  diverso da
quello competente  ad aggiudicare poi  in via definitiva,  e composta
altresi' da almeno  due testimoni. Nel caso in cui  i testimoni siano
dipendenti  dell'Azienda,  investiti  dell' incarico  con  ordine  di
servizio del direttore generale, e' da ritenere che debbano essere in
possesso almeno della sesta qualifica funzionale. I testimoni possono
essere anche soggetti estranei all'Azienda, in possesso di competenze
tecniche  specificamente attinenti  all'oggetto della  gara, nominati
dal direttore generale su designazione del dirigente competente.
  All'ora fissata nel  bando, la commissione di  gara dichiara aperta
la gara stessa, dando atto del  numero di buste pervenute in tempo, e
di  quelle  che, giunte  in  ritardo,  non  possono essere  prese  in
considerazione.
  Si  procede   pertanto  esclusivamente  all'apertura   delle  buste
contenenti la documentazione, ed a controllare quest'ultima. La busta
contenente   l'offerta   viene   quindi   aperta   soltanto   se   la
documentazione sia completa ed  in regola, rispetto alle prescrizioni
del bando.
  Le offerte  ritenute irregolari, per violazione  delle prescrizioni
del bando  o di norme di  legge, verranno considerate nulle  e quindi
escluse. Allo stesso modo,  dovra' comportare l'esclusione dalla gara
il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna,
debitamente  sigillata  e controfirmata  sui  lembi  di chiusura.  Le
offerte  redatte in  modo  imperfetto o  indeterminato, o  contenenti
comunque condizioni,  saranno considerate nulle. Nel  caso di offerte
uguali si  procedera' ai  sensi dell'  art. 77  del regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827.
  Una volta accertata quale sia l'offerta migliore, secondo i criteri
previsti  nel bando,  la commissione,  nella persona  del presidente,
aggiudica in  via provvisoria  la gara,  facendo salvi  gli ulteriori
provvedimenti  del  dirigente  competente, al  quale  viene  pertanto
rimessa l'aggiudicazione definitiva.
  Da quel momento l'offerta non puo' piu' essere revocata, nonostante
l'A.I.M.A.   non   abbia   ancora  formalmente   comunicato   l'esito
definitivo,  perche'  l'offerente,  in   deroga  ai  comuni  principi
civilistici, rimane vincolato per  effetto della presentazione stessa
dell'offerta. Una  tale facolta' per l'offerente  non potra' pertanto
essere prevista nel bando. Di  contro, con l'indicata distinzione tra
aggiudicazione  provvisoria  e  definitiva, l'Azienda  non  assumera'
verso l'offerente alcun obbligo se non quando il dirigente competente
avra'  proceduto  alla  aggiudicazione definitiva  dell'appalto.  Nel
bando  di gara,  semmai, potra'  essere previsto  un termine  massimo
entro il quale procedere a tale aggiudicazione definitiva.
  Nel  verbale di  gara  dovra'  darsi atto  di  tutte le  operazioni
compiute,    e   dell'avvenuta    aggiudicazione,    con   il    nome
dell'aggiudicatario  e delle  caratteristiche delle  singole offerte.
Dovra' anche fornirsi adeguata motivazione delle eventuali esclusioni
operate,  con riferimento  all'irregolarita'  della documentazione  o
dell'offerta. Nel  verbale va  anche inserita ogni  dichiarazione che
ogni membro della commissione, o  soggetto presente alla gara, chieda
di inserire.
                      Aggiudicazione definitiva
  Tutti gli atti  di gara, con il relativo verbale,  vanno rimessi al
dirigente della divisione interessata,  ovvero al direttore generale,
il quale, verificata  la regolarita' della procedura  seguita e degli
atti  stessi,  procede  ad  aggiudicare   in  via  definitiva,  e  ad
effettuare apposita comunicazione al soggetto aggiudicatario.
  Dell'esito  della  gara, dei  soggetti  esclusi  e del  numero  dei
partecipanti  dovra' effettuarsi  pubblicazione nelle  forme previste
dalle  normative  di settore  (vedi  ad  es. decreto  legislativo  n.
157/1995).
  A stipulare infine  un eventuale contratto dovra'  essere lo stesso
dirigente che ha presieduto la gara.
  Attenendo ad una regolamentazione  generale delle procedure di gara
e  degli affidamenti  di appalti  da parte  dell'A.I.M.A., ed  avendo
pertanto  una  rilevanza  anche   esterna  all'Azienda,  la  presente
deliberazione  verra'  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1999
                          Il commissario straordinario di Governo
                                           Ricciardi