Modalita' relative alle procedure di gara e agli affidamenti di appalti. (Deliberazione n. 618).(GU n.151 del 30-6-1999)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto lo statuto regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale e' stato nominato commissario straordinario di Governo per l'A.I.M.A. il prof. Camillo De Fabritiis, il decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1997, con il quale e' stato nominato, in sostituzione del primo commissario straordinario, l'avv. Edilberto Ricciardi, i decreti del Presidente della Repubblica di proroga di tale ultimo incarico del 19 gennaio 1998, del 30 luglio 1998, del 22 febbraio 1999, nonche' del 14 maggio 1999; Considerato che le gare, di diverso genere, espletate dall'A.I.M.A., costituiscono un aspetto rilevante dell'attivita' amministrativa dell'Azienda, anche al fine della realizzazione degli stessi suoi fini; Riscontrata la circostanza di fatto che le procedure seguite dalle divisioni - sia relativamente alla predisposizione dei bandi che alle concrete modalita' di aggiudicazione - non sono sempre uniformi; Considerato che occorre operare una distinzione in merito alla titolarita' dei procedimenti relativi alle gare, a partire dalla fase della predisposizione dei bandi sino all'aggiudicazione, riconoscendo alla direzione generale la competenza in via esclusiva per le gare che riguardano piu' settori dell'Azienda, e quella dei singoli dirigenti per le gare relative a materie rientranti nelle competenze delle divisioni cui sono preposti; Ritenuto, altresi', necessario che la direzione generale individui la tipologia di gare che attengono alle proprie competenze, nonche' di quelle che concernono invece la sfera d'attivita' delle singole divisioni dell'Azienda; Rilevata pertanto la necessita' di dover fornire, nel rispetto delle prerogative di questo ufficio, degli indirizzi, in base ai quali disciplinare ogni tipo di gara, nei diversi settori di competenza dell'A.I.M.A., in coerenza con i principi basilari della normativa in tema di procedure concorsuali, con particolare attenzione all'esigenza di evitare possibili contenziosi in materia; Tenuto conto che - ferma restando la necessita' dell'individuazione, da parte della direzione generale, della competenza alla gestione dei procedimenti relativi alle varie tipologie di gare - gli indirizzi di cui alla presente deliberazione sono da ritenere immediatamente applicabili; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 14; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Viste le Direttive CEE n. 62/77, n. 767/80 e n. 295/88, in materia di appalti pubblici di forniture; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; Vista la direttiva n. 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Delibera: Scelta del sistema di gara E' necessario, in conformita' ad un principio ritenuto ormai di carattere generale in seno alle pubbliche amministrazioni, che preliminarmente all'effettuazione di qualsiasi tipo di gara il dirigente della divisione interessata, ovvero il direttore generale per le gare di propria competenza, adotti, anche per tipologie di gare, la cosiddetta "deliberazione a contrattare", individuando, con propria determinazione, l'oggetto della gara stessa, le clausole contrattuali, i requisiti di partecipazione, nonche', specificamente, il sistema di scelta del contraente (asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, ecc.). In particolare, tenendo presente che la normativa, sia nazionale che comunitaria, considera in genere come sistema normale di scelta del contraente l'asta pubblica (procedura aperta) o, alternativamente, la licitazione privata (procedura ristretta), dovra' fornirsi adeguata motivazione allorquando si intenda fare ricorso a procedure diverse, quale la trattativa privata, improntata a maggiore discrezionalita' nella scelta del contraente, e per questo ritenuta di carattere eccezionale. Dovra' pertanto farsi riferimento, in tal senso, a circostanze, specificamente individuate, dalle quali possa desumersi, ad esempio, l'urgenza, o la necessita' di trattare con particolari soggetti, che inducono a scegliere quel sistema di scelta. Tenendo oltretutto presente che per sistemi come la trattativa privata e' in genere richiesta la presenza di determinati requisiti (vedi ad esempio l'art. 7 decreto legislativo n. 157/1995). Cosi' pure, qualora talune norme lo richiedano espressamente (vedi, ad esempio, l'art. 10, comma 9, decreto legislativo n. 157/1995, a proposito dell'abbreviazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nelle licitazioni private per l'appalto di servizi), di certe scelte dovra' darsi giustificazione anche nel bando di gara. Bandi di gara Dovra' essere tenuto presente, innanzitutto, che laddove le normative comunitarie immediatamente applicabili (come i regolamenti), o le normative nazionali che recepiscano quelle non sempre immediatamente precettive (come le direttive (vedi ad esempio il decreto legislativo n. 157/1995)), non contengano norme specifiche, disciplinatrici della materia, dovra' comunque farsi riferimento, in via di integrazione, alle altre normative nazionali di carattere generale o di settore che contengano disposizioni utili ad una corretta realizzazione delle procedure di gara. Cosi', ad esempio, dovranno comunque essere tenute presenti, in quanto applicabili, la normativa sulla contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regolamento di esecuzione dello stesso, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Con riferimento alle modalita' ed alle forme di pubblicazione del bando, poi, e salve le eccezioni previste, dovranno scrupolosamente essere osservate le prescrizioni di legge, anche per cio' che concerne i tempi di pubblicazione, con riferimento anche ai citati decreti legislativi concernenti gli appalti di forniture e di servizi, laddove applicabili. Dal momento dell'avvenuta pubblicazione, cosi', dovra' trascorrere un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per consentire ai soggetti interessati la presentazione delle offerte, o delle richieste di invito a presentarle. Innanzitutto, dovra' essere individuato, in maniera ben determinata e non equivoca, lo stesso oggetto della gara, in modo tale da evitare dubbi o ambiguita' di qualsiasi genere ad esempio sul tipo di prodotto richiesto. Vale a dire che, ad esempio, nel caso di acquisto di prodotti da destinare ad aiuti alimentari, anziche' indicare prodotti in modo assolutamente generico ed indeterminato, dovra' essere predisposto, quantomeno, un dettagliato capitolato, che faccia eventualmente riferimento a listini prezzi, stilati presso alcune borse merci, facilmente reperibili. Cosi' pure, per tali generi di forniture, potra' essere richiesta la certificazione ISO e dovra' comunque essere previsto, come requisito di ammissione alla gara, l'obbligo, da parte del responsabile dell'industria, di garantire anche che la preparazione e la fornitura in generale dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico, ai sensi e nelle forme di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. In ultima analisi, in generale, nei bandi dovra' essere evitata ogni forma di incongruita' o irragionevolezza nelle previsioni, che possa, anche solo potenzialmente, influire sulla predisposizione di una corretta offerta e, di conseguenza, sulla correttezza dell' aggiudicazione. Nei bandi dovra' essere indicato il prezzo posto a base di gara, sia per le gare che prevedano un risultato attivo per l'amministrazione (come nel caso della vendita) sia per quelle che presentino un risultato passivo (come nel caso di un appalto). Nel primo caso, le offerte dovranno essere previste in rialzo rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione di successive offerte in aumento. Nel secondo caso, di contro, le offerte dovranno essere previste in ribasso, sempre rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione di successive offerte in ribasso. L'assenza del prezzo posto a base di gara, tra l'altro, determina l'impossibilita', in settori come quello degli appalti di servizi, di individuare le offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995. Dovra' inoltre essere specificato il criterio di aggiudicazione, con riferimento all'offerta economicamente piu' vantaggiosa o al miglior prezzo (ad esempio al massimo ribasso). Tuttavia, nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il prezzo a base d'asta, su uno o piu' dei fattori posti nel bando a base della valutazione, puo' essere uno degli elementi utili all'aggiudicazione. Da tenere presente poi che l'amministrazione puo' comunque in generale, a seconda dei casi, stabilire un limite di ribasso, nei casi di contratti passivi. Qualora si tratti di asta pubblica mediante offerte segrete, dovra' essere specificato se si procedera' all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta valida. Si dovra' prevedere che saranno ritenute nulle le offerte redatte in modo imperfetto o indeterminato, o contenenti comunque condizioni. Il bando dovra' inoltre prevedere una aggiudicazione, seppure provvisoria, ad opera della commissione di gara, che per legge non svolge pertanto compiti meramente istruttori o di accertamento, come evincibile da alcuni bandi di gara; gia' nel bando dovranno pero' essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, rinviando ad una successiva aggiudicazione definitiva ad opera del dirigente competente, che, sola, impegnera' l'amministrazione. Della circostanza che solo l'aggiudicazione definitiva impegna l'amministrazione, mentre l'offerente resta impegnato per avere presentato l'offerta, dovra' darsi notizia nel bando. Nel bando dovra' altresi' essere specificamente indicato, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria, anche il responsabile del procedimento, tenendo anche conto di quanto disposto in materia dall'art. 5 della legge n. 241/1990, nonche' dall'art. 7 regolamento A.I.M.A. di attuazione della citata legge. Competente all'adozione del provvedimento finale, cioe' all'aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva, e' in ogni caso da ritenere il dirigente, ovvero il direttore generale. Modalita' di presentazione delle offerte L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovra' contenere la misura, in cifre ed in lettere, della variazione percentuale, unica ed uniforme, offerta sull'importo delle opere posto a base di gara. In caso di discordanza prevarra' l'offerta piu' vantaggiosa per l'amministrazione. L'offerta dovra' essere datata e validamente sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante, del quale dovranno essere altresi' indicate le complete generalita'. Essa dovra' essere contenuta in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e sull'esterno della quale dovranno essere scritti il cognome e il nome (o la ragione sociale), l'indirizzo della ditta offerente e l'oggetto dell'appalto. Analoghe prescrizioni varranno nel caso di semplice richiesta di invito a licitazione privata. Non potra' essere preso in considerazione nessun documento che non sia contenuto nel plico. Detta busta, contenente l'offerta, dovra' essere chiusa in una seconda busta piu' grande, anch'essa firmata sui lembi di chiusura e sigillata, nella quale saranno compresi, eventualmente in un'altra busta, i documenti richiesti, nel bando ovvero nella lettera di invito, a corredo dell'offerta (cauzione, certificazioni varie, ecc.) e che dovra' portare, oltre all'indirizzo di questo ente, anche una dicitura a chiare lettere riferentesi all'oggetto della gara. Tale busta sara' poi aperta solo ed esclusivamente al momento della gara stessa. Salvi casi di particolari urgenze, individuate nella determinazione dirigenziale prima citata, ovvero nello stesso bando, e' opportuno che, di norma, venga esclusa la possibilita' di presentazione dell'offerta, e della richiesta stessa di invito, a mano, prevedendo come unica modalita', sempre a rischio del mittente, quella di spedizione raccomandata mediante servizio postale o corriere autorizzato. In tal caso, le buste dovranno pervenire inderogabilmente non piu' tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, e specificato nel bando. Le buste pervenute in ritardo non potranno essere aperte neppure successivamente all'esito della gara. Oltre detto termine non dovra' essere ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente. Il recapito del piego resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Dovra' darsi avvertenza di quali irregolarita' comportino l'esclusione dalla gara, ovvero che la mancanza o irregolarita' anche di uno solo dei documenti richiesti comporteranno senz'altro l'esclusione dalla gara. Fondamentale tenere presente, anche per le conseguenze penali e disciplinari previste per la sua violazione, l'obbligo di mantenere il piu' assoluto riserbo, fino ad aggiudicazione avvenuta, sui soggetti che hanno presentato richiesta di invito alla licitazione privata. Cauzioni L'offerta e' opportuno che sia corredata da una cauzione, per un importo che puo' essere individuato nel 2 per cento del prezzo posto a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al capoverso seguente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario deve essere poi tenuto a costituire una garanzia fidejussoria, individuabile nel 10 per cento dell'importo aggiudicato. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed e' svincolata solo una volta verificato l'esatto adempimento. E' poi necessario che venga comunque fatta salva la rivalsa per l'eventuale maggior danno. Inoltre, nel caso di gare di cui l'A.I.M.A. debba rendere conto ad organi della Comunita' europea, la cauzione definitiva dovra' essere pari all'importo aggiudicato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai due capoversi precedenti dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.I.M.A. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Subappalto Nel capitolato speciale da predisporre per ogni gara, ovvero nel bando stesso, dovra' essere indicata la possibilita' o meno per la ditta aggiudicatrice, a secondo dell'oggetto della gara, di subappaltare, secondo le normative di settore. Dovra' essere previsto l'obbligo di presentare, insieme al resto della documentazione, apposita dichiarazione concernente la parte dell'appalto che si intenda subappaltare. In tale dichiarazione dovra' essere anche individuato uno o piu' soggetti potenzialmente subappaltatori. Naturalmente, successivamente all'aggiudicazione, ma prima dell'adempimento richiesto, dovra' essere fornita prova del possesso, anche da parte del soggetto subappaltatore specificamente individuato, dei requisiti richiesti nel bando. E' da tenere comunque presente, ad esempio, che l'art. 3 del decreto legislativo n. 157/1995 prevede che "gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto", e che l'art. 18 dello stesso decreto legislativo specifica che "la disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi". Modalita' di espletamento della gara compiti della commissione La commissione di gara e' presieduta da un dirigente diverso da quello competente ad aggiudicare poi in via definitiva, e composta altresi' da almeno due testimoni. Nel caso in cui i testimoni siano dipendenti dell'Azienda, investiti dell' incarico con ordine di servizio del direttore generale, e' da ritenere che debbano essere in possesso almeno della sesta qualifica funzionale. I testimoni possono essere anche soggetti estranei all'Azienda, in possesso di competenze tecniche specificamente attinenti all'oggetto della gara, nominati dal direttore generale su designazione del dirigente competente. All'ora fissata nel bando, la commissione di gara dichiara aperta la gara stessa, dando atto del numero di buste pervenute in tempo, e di quelle che, giunte in ritardo, non possono essere prese in considerazione. Si procede pertanto esclusivamente all'apertura delle buste contenenti la documentazione, ed a controllare quest'ultima. La busta contenente l'offerta viene quindi aperta soltanto se la documentazione sia completa ed in regola, rispetto alle prescrizioni del bando. Le offerte ritenute irregolari, per violazione delle prescrizioni del bando o di norme di legge, verranno considerate nulle e quindi escluse. Allo stesso modo, dovra' comportare l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Le offerte redatte in modo imperfetto o indeterminato, o contenenti comunque condizioni, saranno considerate nulle. Nel caso di offerte uguali si procedera' ai sensi dell' art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Una volta accertata quale sia l'offerta migliore, secondo i criteri previsti nel bando, la commissione, nella persona del presidente, aggiudica in via provvisoria la gara, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti del dirigente competente, al quale viene pertanto rimessa l'aggiudicazione definitiva. Da quel momento l'offerta non puo' piu' essere revocata, nonostante l'A.I.M.A. non abbia ancora formalmente comunicato l'esito definitivo, perche' l'offerente, in deroga ai comuni principi civilistici, rimane vincolato per effetto della presentazione stessa dell'offerta. Una tale facolta' per l'offerente non potra' pertanto essere prevista nel bando. Di contro, con l'indicata distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, l'Azienda non assumera' verso l'offerente alcun obbligo se non quando il dirigente competente avra' proceduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto. Nel bando di gara, semmai, potra' essere previsto un termine massimo entro il quale procedere a tale aggiudicazione definitiva. Nel verbale di gara dovra' darsi atto di tutte le operazioni compiute, e dell'avvenuta aggiudicazione, con il nome dell'aggiudicatario e delle caratteristiche delle singole offerte. Dovra' anche fornirsi adeguata motivazione delle eventuali esclusioni operate, con riferimento all'irregolarita' della documentazione o dell'offerta. Nel verbale va anche inserita ogni dichiarazione che ogni membro della commissione, o soggetto presente alla gara, chieda di inserire. Aggiudicazione definitiva Tutti gli atti di gara, con il relativo verbale, vanno rimessi al dirigente della divisione interessata, ovvero al direttore generale, il quale, verificata la regolarita' della procedura seguita e degli atti stessi, procede ad aggiudicare in via definitiva, e ad effettuare apposita comunicazione al soggetto aggiudicatario. Dell'esito della gara, dei soggetti esclusi e del numero dei partecipanti dovra' effettuarsi pubblicazione nelle forme previste dalle normative di settore (vedi ad es. decreto legislativo n. 157/1995). A stipulare infine un eventuale contratto dovra' essere lo stesso dirigente che ha presieduto la gara. Attenendo ad una regolamentazione generale delle procedure di gara e degli affidamenti di appalti da parte dell'A.I.M.A., ed avendo pertanto una rilevanza anche esterna all'Azienda, la presente deliberazione verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1999 Il commissario straordinario di Governo Ricciardi