Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla societa' Menta S.p.a., in Cernobbio.(GU n.151 del 30-6-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento delle entrate per la Lombardia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale e' stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e' di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 28 maggio 1998, con la quale la societa' Menta S.p.a., con sede in Cernobbio (Como), ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni dal 1985 al 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per l'importo di L. 443.636.860, rideterminato, per sgravio parziale, in L. 417.466.020, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta; Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; Considerato che la societa' ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario; Decreta: Il residuo carico tributario di L. 329.089.020, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovuto dalla Menta S.p.a., e' ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1999; all'esatto adempimento il ruolo gia' sospeso sara' oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Como provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero residuo carico iscritto nei ruoli, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rapportati al minor periodo di godimento del beneficio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 26 maggio 1999 Il direttore regionale: Conac