Modificazioni al regolamento dell'osservatorio(GU n.151 del 30-6-1999)
IL DIRETTORE dell'osservatorio astronomico di Brera Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8; Vista la delibera n. 105/98 del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera, adottata nella seduta del 24 settembre 1998; Vista la nota MURST del 18 maggio 1999, protocollo n. 556; Decreta: Nell'art. 50: "Spese per il personale e per gli organi dell'ente" del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Osservatorio astronomico di Brera dopo il comma 4 si introduce il seguente: "5. Il consiglio direttivo determina altresi' il limite di spesa per la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore dei membri del consiglio medesimo riguardo a rischi di responsabilita' per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti, e omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei fatti, atti, e omissioni commessi con dolo o colpa grave. La suddetta copertura assicurativa dovra' anche coprire gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio". La formulazione definitiva dell'art. 50: "Spese per il personale e per gli organi dell'ente" del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Osservatorio astronomico di Brera e' pertanto la seguente: 1) Il pagamento di stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura previsti da norme contrattuali e' disposto dal direttore; 2) Il pagamento di indennita' accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennita' di incentivazione, compensi connessi a prestazioni per conto terzi, e' disposto dal direttore, nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo; 3) Su delibera del consiglio direttivo possono essere istituiti servizi di mensa, servizi sociali e fondi assistenziali, diretti al personale. Il consiglio direttivo emana i relativi regolamenti di fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua; 4) Il consiglio direttivo determina le indennita' di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi; 5) Il consiglio direttivo determina altresi' il limite di spesa per la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore dei membri del consiglio medesimo riguardo a rischi di responsabilita' per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti, e omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei fatti, atti, e omissioni commessi con dolo o colpa grave. La suddetta copertura assicurativa dovra' anche coprire gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio. Milano, 2 giugno 1999 Il direttore: Chincarini