OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

DECRETO 2 giugno 1999 

Modificazioni al regolamento dell'osservatorio
(GU n.151 del 30-6-1999)

                            IL DIRETTORE
               dell'osservatorio astronomico di Brera
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n.  163, relativo  al  riordinamento  degli Osservatori  astronomici,
astrofisici e Vesuviano;
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8;
  Vista   la    delibera   n.   105/98   del    consiglio   direttivo
dell'Osservatorio astronomico di Brera,  adottata nella seduta del 24
settembre 1998;
  Vista la nota MURST del 18 maggio 1999, protocollo n. 556;
                              Decreta:
  Nell'art. 50: "Spese  per il personale e per  gli organi dell'ente"
del regolamento  di amministrazione e  contabilita' dell'Osservatorio
astronomico di Brera dopo il comma 4 si introduce il seguente:
  "5. Il  consiglio direttivo determina  altresi' il limite  di spesa
per la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore
dei   membri   del   consiglio   medesimo  riguardo   a   rischi   di
responsabilita' per  danni causati a  terzi in conseguenza  di fatti,
atti,  e  omissioni  posti  in essere  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, con  esclusione dei fatti,  atti, e omissioni  commessi con
dolo o colpa  grave. La suddetta copertura  assicurativa dovra' anche
coprire gli  oneri di  assistenza legale  in ogni  stato e  grado del
giudizio".
  La formulazione definitiva dell'art. 50:  "Spese per il personale e
per  gli  organi  dell'ente"  del regolamento  di  amministrazione  e
contabilita' dell'Osservatorio  astronomico di  Brera e'  pertanto la
seguente:
  1) Il pagamento di stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni
natura previsti da norme contrattuali e' disposto dal direttore;
  2)  Il  pagamento di  indennita'  accessorie,  compensi per  lavoro
straordinario,  indennita'  di  incentivazione, compensi  connessi  a
prestazioni per conto terzi, e'  disposto dal direttore, nel rispetto
delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito
di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo;
  3)  Su delibera  del consiglio  direttivo possono  essere istituiti
servizi di mensa,  servizi sociali e fondi  assistenziali, diretti al
personale.  Il consiglio  direttivo emana  i relativi  regolamenti di
fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua;
  4)  Il  consiglio direttivo  determina  le  indennita' di  funzione
relative agli  organi dell'Osservatorio e l'ammontare  dei gettoni di
presenza relativi alle sedute degli stessi;
  5) Il consiglio direttivo determina altresi' il limite di spesa per
la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore dei
membri del  consiglio medesimo  riguardo a rischi  di responsabilita'
per danni causati a terzi in  conseguenza di fatti, atti, e omissioni
posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione
dei fatti,  atti, e  omissioni commessi  con dolo  o colpa  grave. La
suddetta  copertura assicurativa  dovra' anche  coprire gli  oneri di
assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio.
   Milano, 2 giugno 1999
                                             Il direttore: Chincarini