Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.151 del 30-6-1999)
Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato il 24 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999, ai fini della imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote: a) aliquota del 5,3 per mille; alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con il coniuge se coniugato e non legalmente separato; b) aliquota del 6,6 per mille; a tutti gli immobili o frazioni di immobili soggetti all'imposta non rientrino nelle categorie di cui alla precedente lettera a) o in quella di cui alla seguente lettera c); c) aliquota del 7 per mille; alle abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta - come sub- a) -, o non locate - come sub- a) -, o non cedute in comodato a parenti o affini in linea retta di primo grado che la utilizzinino come abitazione principale e che convivano con il coniuge se coniugati e non legalmente separati; 2. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e' aumentata di L. 150.000 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi: 1) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%; 2) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente regolamento - non superiore a L. 14.000.000 per le famiglie con un unico componente e non superiore a L. 20.000.000 per le altre; 3) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione pricipale e le sue pertinenze; 4) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati. (Omissis).