COMUNE DI SALUDECIO

COMUNICATO

  Estratto  della  deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.151 del 30-6-1999)

  Il  comune di  SALUDECIO (provincia  di Rimini)  ha adottato  il 24
marzo  1999 la  seguente deliberazione  in materia  di determinazione
delle  aliquote dell'imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
   (Omissis).
  1.  per l'anno  1999, ai  fini della  imposta comunale  immobiliare
(I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:
    a) aliquota del 5,3 per mille;
  alle persone  fisiche soggetti  passivi ed  ai soci  di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa,  residenti nel comune, esclusivamente
per   l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita  ad   abitazione
principale;
  per le  abitazioni locate con  contratto registrato ad  un soggetto
che  le utilizzi  come abitazione  principale  e che  conviva con  il
coniuge se coniugato e non legalmente separato;
    b) aliquota del 6,6 per mille;
  a tutti  gli immobili o  frazioni di immobili  soggetti all'imposta
non rientrino nelle categorie di cui  alla precedente lettera a) o in
quella di cui alla seguente lettera c);
    c) aliquota del 7 per mille;
  alle abitazioni  non adibite ad abitazione  principale del soggetto
passivo d'imposta - come sub- a) -, o  non locate - come sub- a) -, o
non cedute  in comodato a  parenti o affini  in linea retta  di primo
grado che la utilizzinino come  abitazione principale e che convivano
con il coniuge se coniugati e non legalmente separati;
  2.  la detrazione  per l'unita'  immobiliare adibita  ad abitazione
principale, di cui al comma 2  dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992, e' aumentata di L. 150.000 in ragione annua nel caso in cui
il contribuente e tutti gli eventuali conviventi:
  1) abbiano  al primo gennaio  dell'anno di imposta  almeno sessanta
anni. Non si  tiene conto del limite  di eta' per le  persone cui sia
stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%;
  2) abbiano  percepito nell'anno precedente  a quello di  imposta un
reddito  imponibile  lordo -  come  calcolato  ai sensi  del  vigente
regolamento -  non superiore a L.  14.000.000 per le famiglie  con un
unico componente e non superiore a L. 20.000.000 per le altre;
  3) non  siano proprietari  di altre  abitazioni o  fabbricati oltre
l'abitazione pricipale e le sue pertinenze;
  4)  convivano  con  il  coniuge,  se  coniugati  e  non  legalmente
separati.
   (Omissis).