MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1999 

  Sospensione della  riscossione del  carico tributario  dovuto dalla
societa' Soledil S.r.l., in San Benedetto del Tronto.
(GU n.154 del 3-7-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per le Marche
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto  il decreto  legislativo del  3 febbraio  1993, n.  29, e  le
successive modificazioni;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 29  marzo 1999  con la  quale la
Soledil S.r.l., con  sede in San Benedetto del Tronto,  ha chiesto ex
art.  39,  sesto   comma,  la  sospensione  per   dodici  mesi  della
riscossione  di  un carico  tributario  relativo  ad imposte  dirette
afferenti  l'anno   d'imposta  1992  iscritto  nei   ruoli  posti  in
riscossione  alle  scadenze   di  febbraio  e  aprile   1999  per  il
complessivo  importo di  L. 221.277.180  adducendo di  trovarsi, allo
stato  attuale,  nell'impossibilita'  di  corrispondere  il  predetto
importo;
  Vista la circolare  n. 260/E prot. n. 98/15758 del  5 novembre 1998
con la quale  il direttore regionale delle entrate  e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di  sospensione della riscossione o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che la sezione staccata  di Ascoli Piceno, tenuto anche
conto  dell'avviso espresso  dagli organi  all'uopo interpellati,  ha
manifestato  parere  favorevole   alla  concessione  della  richiesta
sospensione,  in  quanto  nella   fattispecie  concreta  sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economica  finanziaria del  contribuente  con ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La riscossione del carico tributario di L. 221.277.180 dovuto dalla
Soledil S.r.l. e' sospesa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla
data del presente decreto.
  La  sezione   staccata  di  Ascoli  Piceno   nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli interessi  dovuti  dalla
predetta  societa',  ai  sensi  dell'ultimo comma  dell'art.  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fidejussoria,  che deve essere
richiesta,  valutata ed  accettata dalla  sezione staccata  di Ascoli
Piceno,  per  la  quotaparte  di  credito  non  tutelato  dagli  atti
esecutivi  posti  in essere,  dall'agente  di  riscossione, sui  beni
strumentali  ed  immobiliari  dell'azienda  istante;  tale  garanzia,
intestata a favore  della predetta sezione staccata,  va prestata nel
termine che sara' fissato dalla stessa.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  del debito garantito da  polizza fidejussoria
verra' incamerato dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ancona, 8 giugno 1999
                                    Il direttore regionale: De Mutiis