MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 1 marzo 1999 

  Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio
del comune di Cercepiccola in provincia di Campobasso.
(GU n.154 del 3-7-1999)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la sentenza n. 359/1985  con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto a  questo  Ministero la  potesta' concorrenziale  di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura prevista  dall'art.  82  del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto il  decreto legislativo 20  ottobre 1998, n.  368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  250  del  26  ottobre 1998  e  recante
"Istituzione  del Ministero  per i  beni e  le attivita'  culturali",
Ministero al quale  sono state devolute le  attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto il  decreto ministeriale  10 novembre 1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.  Sottosegretario  di Stato  Giampaolo  D'Andrea  le
funzioni ministeriali previste dalla citata  legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  e  per  i  beni
ambientali,  architettonici,   artistici  e  storici  del   Molise  -
Campobasso, con nota prot. n. 9209 del 29 aprile 1996 aveva richiesto
all'assessorato  urbanistica  della  regione Molise  di  adottare  un
provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'intero territorio
comunale di  Cercepiccola in provincia di  Campobasso, rilevandone il
notevole interesse paesaggistico;
  Considerato che  con nota  ministeriale n.  20832/G2 del  27 giugno
1996  l'ufficio centrale  per i  beni ambientali  e paesaggistici  ha
invitato  la soprintendenza  archeologica  e per  i beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici del  Molise - Campobasso, in caso
di inerzia della  regione, ad avviare le procedure  di imposizione di
vincolo sull'area  predetta, secondo le procedure  previste dall'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Considerato che il predetto  ufficio periferico, rilevata l'inerzia
dell'assessorato  regionale, nonche'  l'urgenza e  l'indifferibilita'
dell'emanazione del  provvedimento di  tutela, con nota  n. 13377/Q02
del 18 giugno  1998 ha trasmesso tutti gli atti  idonei ad avviare la
procedura  di  imposizione  del  vincolo ex  lege  n.  1497/1939  per
l'intero  territorio   comunale  di  Cercepiccola  in   provincia  di
Campobasso  delimitato dai  confini  comunali con  i seguenti  comuni
limitrofi: Sepino,  Mirabello Sannitico, Cercemaggiore,  San Giuliano
del Sannio;
  Considerato che  il territorio comunale di  Cercepiccola risulta di
estremo interesse in quanto connotato storicamente da preesistenze di
epoca sannitica,  romana e medioevale che  si integrano perfettamente
nel  paesaggio caratterizzato  da  orografia  riconducibile a  quella
mediocollinare,  in cui  si evidenziano  chiazze boscose  nelle quali
sono  presenti  essenze  arboree  quali  la  quercia,  il  cerro,  la
roverella  ed  il rovere,  intervallate  da  ampie e  piccole  radure
coltivate o  utilizzate a pascolo,  e che  il sottobosco e'  ricco di
essenze arbustive  ed erbacee quali  il biancospino, il  prugnolo, la
ginestra, l'asparago, la primula, il ciclamino, l'edera ecc.;
  Considerato che la parte del  territorio meno accidentata e' ancora
sfruttata per  uso agricolo ed  e' caratterizzata da  appezzamenti di
terreno delimitati  da siepi, da muri  a secco e da  fossi iemali che
degradano  verso valle  il  cui insieme  conferisce  al paesaggio  un
aspetto  di  particolare  suggestione  specialmente  nel  periodo  di
massima  vegetazione,  quando  risulta  evidente  l'alternanza  delle
colture sottolineata da colorazioni differenziate;
  Considerato  che   l'intera  area  e'  caratterizzata   da  piccoli
insediamenti  sparsi in  prossimita'  di risorse  idriche  o di  nodi
stradali di importanza locale, denotati  da una tipologia edilizia in
cui  prevale   l'utilizzazione  della  pietra  appena   sbozzata  nel
parametro esterno e  della copertura a doppia falda  con cornicioni a
romanella  rifinita  da  coppi  laterizi tipici  della  zona,  ed  e'
storicamente connotata  da preesistenze di epoca  sannitica, romana e
medioevale sviluppatesi e consolidatesi  intorno al sito archeologico
della citta'  romana di  Saepinum che per  secoli ha  condizionato la
vita  politica,  amministrativa  ed economica  della  valle,  poiche'
ubicata all'incrocio  di due strade importanti  nell'antichita' quali
il tratturo  Pescasseroli-Candela ed  il tratturello  proveniente dai
pascoli  estivi  del  Matese che,  attraversando  trasversalmente  la
valle,  conduce verso  i  territori collinari  subappenninici di  cui
Cercepiccola fa parte;
  Considerato che il centro storico di Cercepiccola nasce in analogia
con   gli   altri  della   zona,   come   conseguenza  del   fenomeno
dell'incastellamento prodotto  dalle incursioni saracene del  sec. IX
sicuramente  come  rifugio  di  altura  di  parte  della  popolazione
dell'antica  Saepinum  ove  l'abitato  medioevale si  attesta  su  di
un'altura adagiata  sul lato  sud del sistema  collinare, utilizzando
una  tipologia, comune  nella zona,  costituita dall'aggregazione  di
piu' unita' abitative  addossate tra loro, la  cui compattezza doveva
rendere  piu' sicuro  e difendibile  l'abitato alla  cui sommita'  si
ergono il castello e la chiesa matrice;
  Considerato che  il suddetto paesaggio, seppur  antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e  paesaggistico   e   si   integra
perfettamente  con  le  caratteristiche morfologiche  del  territorio
circostante;
  Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta
ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato  che il  vincolo comporta  in particolare  l'obbligo da
parte  del proprietario,  possessore o  detentore a  qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita'  vincolata di presentare alla
regione  o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato   la  richiesta  di
autorizzazione ai sensi  dell'art. 7 della citata  legge n. 1497/1939
per qualsiasi intervento  che modifichi lo stato  dei luoghi, secondo
la procedura  prevista dal  nono comma dell'art.  82 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1  della legge  8 agosto  1985, n.  431, di  conversione in
legge con modificazioni  del decreto-legge 27 giugno 1985,  n. 312, e
che questo Ministero puo' in  ogni caso annullare tale autorizzazione
entro  i   sessanta  giorni   successivi  alla  ricezione   di  detto
provvedimento, corredata della documentazione  idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  da  quanto sopra  esposto  appare  indispensabile
sottoporre a  vincolo ex lege  n. 1497/1939 l'area  sopradescritta al
fine di  garantirne la conservazione  e di preservarla  da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
morfologico,   le  connotazioni   architettoniche   e  le   pregevoli
caratteristiche paesaggisticoambientali;
  Rilevata pertanto  la necessita'  e l'urgenza di  sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato che  il comitato  di settore per  i beni  ambientali ed
architettonici  del  consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella seduta  del  18 novembre  1998  ha espresso  parere
favorevole  alla   proposta  di  vincolo  formulata   dalla  predetta
soprintendenza;
                              Decreta:
  L'intero  territorio  comunale  di  Cercepiccola  in  provincia  di
Campobasso, cosi'  come sopra  delimitato, e' dichiarato  di notevole
interesse pubblico ai  sensi della legge 29 giugno 1939,  n. 1497, ed
in  applicazione  dell'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetto a tutte le
disposizioni contenute  nella legge stessa  ed a quelle  previste nel
citato  decreto del  Presidente della  Repubblica. La  soprintendenza
archeologica  e per  i  beni ambientali,  architettonici artistici  e
storici  di  Campobasso  provvedera'   a  che  copia  della  Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli  effetti dell'art.  4  della legge  29 giugno  1939,  n. 1497,  e
dell'art. 12 del relativo regolamento  d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357,  all'albo del  comune interessato  e che  copia della  Gazzetta
Ufficiale  stessa,  con  relativa   planimetria  da  allegare,  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 1 marzo 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
 Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 60