MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 25 giugno 1999 

  Proroga dell'efficacia  dell'ordinanza 5 marzo 1997  concernente il
divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni
umani.
(GU n.154 del 3-7-1999)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria ordinanza del  5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997) con  la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi di  comportamenti anomali e di  messaggi pubblicitari non
corretti,  in mancanza  di  una specifica  disciplina  in materia  di
procreazione medicalmente assistita, e'  stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o differita, in  denaro od in qualsiasi altra forma,  per la cessione
di gameti,  embrioni o, comunque,  di materiale genetico,  nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e  di  ogni  altra  forma di  incitamento  all'offerta  del  predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9  giugno 1997), del 4 settembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15  settembre 1997), del 23 gennaio  1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1998)  con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza del  5 marzo  1997 e'  stata prorogata  al 30  giugno 1999,
nonche' le proprie  ordinanze del 25 giugno  1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 30 giugno 1997)  e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza
5 marzo 1997;
  Considerato che  il testo  del disegno  di legge n.  414 e  abb. in
materia di  procreazione medicalmente assistita, elaborato  dalla XII
Commissione  "Affari Sociali"  della  Camera dei  deputati, e'  stato
approvato da tale Assemblea e trasmesso al Senato;
  Ritenuto  che  l'imprevisto   protrarsi  della  situazione  oggetto
dell'adozione  dei  citati  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,
dovuta  alla  non  ancora intervenuta  definizione  della  disciplina
legislativa, in quanto  potenzialmente in grado di  estendere in modo
incontrollato  se non  ingannevole i  casi di  cessione di  gameti od
altro   materiale  genetico,   puo'  determinare   seri  rischi   per
l'integrita'  della  persona  e  piu'  in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che in  ordine ai  centri tutti,  pubblici e  privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Visto che  e' in corso di  predisposizione lo schema di  disegno di
legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del  6 luglio 1998 sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche  (Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  del 30  luglio  1998,  legge n.  213/13),  che dichiara  non
brevettabili,  per  conclamati   motivi  d'ordine  eticogiuridico  le
utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  Ritenuto che  sussistono tuttora  le ragioni che  hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze, in  attesa  della  disciplina
legislativa;
  Ritenuto, pertanto,  di prorogare  al 31 dicembre  1999 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'efficacia  delle  disposizioni contenute  negli  articoli  1 e  2
dell'ordinanza    del   5    marzo   1997,    recante   divieto    di
commercializzazione e di  pubblicita' di gameti ed  embrioni umani o,
comunque, di  materiale genetico,  e' prorogata  fino al  31 dicembre
1999, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati
che  praticano tecniche  di  procreazione  medicalmente assistita  di
inviare le comunicazioni previste  dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo
1997.
  La presente ordinanza verra' trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 22