MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 25 giugno 1999 

  Proroga  dell'efficacia dell'ordinanza  5  marzo  1997 relativa  al
divieto di pratiche di clonazione umana o animale.
(GU n.154 del 3-7-1999)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria ordinanza del  5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del  7 marzo 1997)  con la quale e'  stato disposto, in  attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi  forma   di  sperimentazione  e  di   intervento,  comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente  alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9  giugno 1997), del 4 settembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15  settembre 1997), del 23 gennaio  1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1998)  con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 30 giugno 1999;
  Considerato che e' stato  approvato dall'Assemblea della Camera dei
deputati e trasmesso al Senato il testo  di disegno di legge n. 414 e
abbinati in  materia di  procreazione medicalmente assistita,  ove si
prevede il divieto di clonazione umana;
  Considerato    che   la    perdurante    mancanza   di    qualsiasi
regolamentazione  in materia  di  clonazione umana,  dovuta alla  non
ancora  intervenuta definizione  della  disciplina legislativa,  puo'
comportare  sperimentazioni e  interventi, senza  alcuna garanzia  di
tutela della salute pubblica;
  Visto che  e' in corso di  predisposizione lo schema di  disegno di
legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del  6 luglio 1998 sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche  (Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  del   30  luglio   1998,  L.   213/13),  che   dichiara  non
brevettabili,  per   conclamati  motivi  d'ordine   eticogiuridico  i
procedimenti di  clonazione umana  e di  modificazione dell'identita'
genetica germinale dell'essere umano;
  Visto il Protocollo  addizionale alla convenzione di  Oviedo per la
protezione dei  diritti dell'uomo e della  dignita' dell'essere umano
riguardo alle  applicazioni della biologia e  della medicina, recante
interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa
- e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);
  Considerate   le  conclusioni   del  Comitato   nazionale  per   la
biosicurezza e le biotecnologie, funzionante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a riguardo della clonazione umana ed animale;
  Ritenuto che  sussistono tuttora  le ragioni che  hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze, in  attesa  della  disciplina
legislativa;
  Ritenuto  di  dover   considerare,  limitatamente  alla  clonazione
animale, alcune  esigenze connesse alla produzione  di nuovi farmaci,
alla salvaguardia di specie animali  in pericolo di estinzione, ferma
restando,  peraltro, la  necessita'  di  una preventiva  informazione
dell'autorita'  sanitaria centrale  in  ordine  a ciascun  intervento
effettuato;
  Ritenuto, pertanto,  di prorogare  al 31 dicembre  1999 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per i  motivi specificati  in premessa,  l'efficacia dell'ordinanza
del  5  marzo   1997  recante  il  divieto  di   qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e di  intervento,  comunque praticata,  finalizzata,
anche indirettamente,  alla clonazione umana o  animale, e' prorogata
al 31 dicembre 1999.
  Il divieto  non si applica  alla clonazione di  animali transgenici
utilizzati  per   la  produzione  di  medicinali   salvavita  o  alla
clonazione  attuata  a  salvaguardia  di specie  animali  in  via  di
estinzione, a  condizione che ciascun intervento  sia preventivamente
notificato al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e
nutrizione e  della sanita'  veterinaria e all'Istituto  superiore di
sanita'.
  La presente ordinanza verra' trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 23