COMUNE DI VILLAFRANCA LUNIGIANA

COMUNICATO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.154 del 3-7-1999)

  Il comune di VILLAFRANCA IN  LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara)
ha  adottato,  il 24  febbraio  1999,  la seguente  deliberazione  in
materia di determinazione delle  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. di confermare,  come con la presente conferma,  per l'anno 1999,
le  aliquote  per l'imposta  comunale  sugli  immobili stabilite  per
l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  a) immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;
  b) immobili  ad uso  abitativo regolarmente  locati e  destinati ad
abitazione principale 6 per mille;
  c)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da anziani  o disabili  che acquisiscono  la residenza  in
istituti di  ricovero o sanitari  a seguito di ricovero  permanente a
condizione che la stessa non risulti locata, 5,50 per mille;
  d) immobili a destinazione diversa  di cui ai punti precedenti 6,50
per mille;
  2. di  confermare altresi' le  detrazioni relative per  il medesimo
periodo d'imposta nelle seguenti misure:
  a)  in  favore di  unita'  destinate  ad abitazioni  principali  L.
200.000 (euro 103,29);
  b) in favore di unita'  possedute da nuclei familiari con portatori
di  handicap (invalidita'  superiore  al 66%)  o reddito  complessivo
inferiore a L. 6.600.000, L. 300.000 (euro 154,94);
  3.  di  dare  atto  che  viene considerata,  anche  al  fine  delle
detrazioni di cui al punto 2, adibita ad abitazione principale:
  l'unita'  immobiliare  posseduta  a   titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da anziani  o disabili  che acquisiscono  la residenza  in
istituti di ricovero  o sanitari a seguito di  ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  si considera parte integrante  del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione  e quella  che  ne costituisce  pertinenza,  vale a  dire
quell'area  che  non avrebbe  ragione  di  esistere in  mancanza  del
fabbricato.
  Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze  quali   autorimesse,  cantine,  solai,   lastrici  solari
ancorche' distintamente  iscritti in  catasto a condizione  che siano
inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente
(art. 9, comma 2);
  si considerano abitazioni principali  quelle abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta (art. 10, comma 3).
   (Omissis).