COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 maggio 1999 

  Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi
di importo contenuto.
(GU n.158 del 8-7-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                    PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
  Visti  gli articoli  53,  comma 1,  lettera b),  65,  67, comma  1,
lettera b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385,  recante il  testo unico  delle leggi  in materia  bancaria e
creditizia, in forza dei quali la Banca d'Italia emana, conformemente
alle  deliberazioni di  questo  Comitato,  disposizioni di  carattere
generale, aventi  ad oggetto  il contenimento  del rischio  nelle sue
diverse  configurazioni,   nei  confronti  di   banche,  intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale  di  cui  al comma  1  del
medesimo art. 107;
  Vista  la propria  delibera  del  29 marzo  1994  di disciplina  di
centralizzazione  dei rischi  affidato alla  Banca d'Italia  ai sensi
degli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b) e
107, comma 2 del richiamato testo unico;
  Visto il  provvedimento del 10  agosto 1995  con il quale  la Banca
d'Italia  ha   individuato  gli  intermediari  finanziari   tenuti  a
partecipare al servizio di  centralizzazione dei rischi gestito dalla
Banca d'Italia;
  Considerato che  l'affidamento alla Banca d'Italia  del servizio di
centralizzazione  dei rischi  trae origine  dall'esigenza di  fornire
agli intermediari  elementi informativi sugli affidamenti  di importo
significativo concessi alla clientela e di contribuire, per tale via,
ad accrescere la stabilita' del  sistema creditizio e finanziario nel
suo complesso;
  Considerato che  l'evoluzione del settore creditizio  e finanziario
rende necessario includere tra le  misure di contenimento del rischio
nelle  sue diverse  configurazioni  un sistema  di rilevazione  degli
affidamenti  di  importo  minore  rispetto  a  quelli  censiti  dalla
centrale dei rischi;
  Considerata l'opportunita' e la rilevanza generale di un'iniziativa
volta ad  assicurare una  migliore valutazione del  merito creditizio
della  clientela  ed  anche  al  fine  di  arricchire  le  conoscenze
statistiche sulle disfunzioni del credito;
  Considerato   che  per   garantire  l'agevole   disponibilita',  la
completezza e  l'affidabilita' delle informazioni da  trattare appare
necessario che il sistema di rilevazione dei rischi sia gestito da un
unico   soggetto,   al   quale    tutti   gli   intermediari   devono
obbligatoriamente comunicare le informazioni stesse;
  Considerata l'esigenza che tale  sistema, in quanto predisposto per
la  circolazione di  dati  ed informazioni  connesse con  l'attivita'
creditizia  e  finanziaria,  sia  espressione  dello  stesso  settore
creditizio e finanziario e sia individuato in un soggetto che dispone
di  infrastrutture tecniche  adeguate alla  sicura conservazione  dei
dati ed alla  loro trasmissione attraverso un'unica  rete a copertura
nazionale;
  Preso atto che la Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.)
S.p.a., tenendo conto anche delle determinazioni assunte dall'ABI con
delibera del 17  febbraio 1999, e' l'unico ente cui  puo' essere allo
stato affidata  la gestione del sistema  centralizzato di rilevazione
dei rischi, in  quanto societa' di emanazione del  mondo creditizio e
finanziario che gia' fornisce agli intermediari il supporto operativo
a  numerosi  progetti  di  automazione  dell'attivita'  creditizia  e
finanziaria;  che e'  provvista delle  infrastrutture necessarie  per
effettuare la rilevazione  dei rischi creditizi; che  gestisce in via
esclusiva il  servizio di connessione telematica  interbancaria e che
fornisce, infine,  servizi di  supporto all'assolvimento  di funzioni
proprie della Banca d'Italia;
  Sulla proposta della Banca d'Italia;
                              Delibera:
  1. E'  istituito un  sistema centralizzato di  rilevazione, gestito
dalla  Societa'  interbancaria  per  l'automazione  (S.I.A.)  S.p.a.,
relativamente  ai rischi  creditizi  di importo  inferiore al  limite
minimo di censimento  previsto per la suddetta centrale  dei rischi e
superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al
consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza.
  2.  Le banche  iscritte all'albo  di cui  all'art. 13,  le societa'
finanziarie  di cui  all'art. 65,  comma 1,  lettere a)  e b),  e gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico delle leggi  in materia bancaria e creditizia che
partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia sono tenuti
a comunicare al sistema centralizzato  di rilevazione i dati relativi
alle  esposizioni   creditizie  nei  confronti  di   ciascun  cliente
rientranti nei limiti di cui al punto 1.
  3. Gli  intermediari partecipanti ricevono dal  gestore del sistema
di rilevazione  i dati relativi ai  rischi creditizi complessivamente
censiti  a nome  di  ciascun cliente  dagli  stessi segnalato,  senza
indicazione   dell'identita'  degli   intermediari  segnalanti;   gli
intermediari  possono  chiedere al  gestore  stesso  i dati  relativi
all'esposizione  creditizia di  soggetti dai  quali abbiano  ricevuto
richieste di affidamento;
  4.  La   rilevazione  delle   posizioni  di   rischio  e   la  loro
comunicazione  agli  intermediari  devono essere  effettuate  secondo
procedure conformi a quelle previste per la centrale dei rischi della
Banca d'Italia.
  5. Il  servizio centralizzato di  rilevazione dei rischi di  cui al
punto 1 e' effettuato sulla  base di una convenzione obbligatoria per
gli  intermediari  partecipanti, il  cui  testo  dovra' prevedere  il
rispetto, nello  svolgimento del servizio, delle  disposizioni di cui
al punto 6 e delle seguenti condizioni e modalita':
  le tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere
determinate avendo riguardo principalmente all'esigenza di recuperare
i costi del servizio stesso;
  tutti i dati personali rilevati  dal gestore devono essere trattati
anche dagli intermediari partecipanti esclusivamente per finalita' di
rilevazione del rischio creditizio.
  La Banca  d'Italia, sentito il  garante per la protezione  dei dati
personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, emana
le istruzioni  necessarie per l'attuazione della  presente delibera e
ne verifica  il rispetto. A tal  fine gli intermediari sono  tenuti a
fornire alla  Banca d'Italia le  informazioni e i dati  relativi, ivi
compresi quelli riguardanti lo svolgimento  del servizio da parte del
gestore.
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1999
                                                Il Presidente: Ciampi