Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di societa' cooperative.(GU n.158 del 8-7-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che il richiamato divieto non si applica alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari; Visto il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle societa' cooperative e prevede la possibilita' che il comitato medesimo deroghi ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile; Visto il comma 3 del suddetto articolo, che assoggetta le societa' cooperative emittenti alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dal comma 2, dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994, che prevede che ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci - ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere c), d), e) e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e della delibera del CICR del 3 marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI capo I, del medesimo decreto legislativo; Considerato che la delibera del CICR del 3 marzo 1994, adottata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, consente alle societa' per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie e alle societa' finanziarie vigilate che abbiano titoli negoziati in un mercato regolamentato di emettere obbligazioni sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Considerato che la delibera suddetta consente alle societa' non finanziarie e finanziarie vigilate che rispettino i requisiti indicati di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e prevede che l'ammontare di detta raccolta non possa eccedere, unitamente a quella effettuata mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Considerato che la delibera in questione consente alle societa' cooperative che non svolgono attivita' finanziaria di raccogliere risparmio presso soci, purche' l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo ovvero del quintuplo del patrimonio, al ricorrere di condizioni specificamente indicate; Tenuto conto delle peculiarita' strutturali e operative che connotano le societa' cooperative nell'ambito del vigente ordinamento societario; Ravvisata la necessita' di disciplinare l'emissione di obbligazioni da parte delle societa' cooperative in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori; Sulla proposta della Banca d'Italia; Delibera: 1. Le societa' cooperative possono raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che, unitamente alla raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non puo' eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 2. Alle societa' cooperative che raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1994. 3. La raccolta mediante obbligazioni e' preclusa alle societa' cooperative svolgenti le attivita' finanziarie di cui al comma 1, dell'art. 106 ed al comma 1, dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La preclusione non riguarda le societa' cooperative finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1999 Il Presidente: Ciampi