COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 maggio 1999 

  Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei
limiti e  criteri di emissione  di obbligazioni da parte  di societa'
cooperative.
(GU n.158 del 8-7-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                    PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385,  che vieta ai soggetti  diversi dalle banche la  raccolta del
risparmio tra il pubblico;
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
prevede  che  il richiamato  divieto  non  si applica  alle  societa'
cooperative    per   la    raccolta   effettuata    mediante   titoli
obbligazionari;
  Visto il comma  2 del medesimo articolo che attribuisce  al CICR il
potere  di  stabilire  limiti  e  criteri  di  emissione  dei  titoli
obbligazionari delle  societa' cooperative e prevede  la possibilita'
che il comitato  medesimo deroghi ai limiti previsti  dal primo comma
dell'art. 2410 del codice civile;
  Visto il comma 3 del  suddetto articolo, che assoggetta le societa'
cooperative  emittenti  alle  disposizioni   degli  articoli  2410  e
seguenti del codice civile,  all'obbligo di certificazione secondo le
modalita' previste dal comma 2,  dell'art. 15, della legge 31 gennaio
1992, n. 59,  nonche' a quanto previsto dagli articoli  114 e 115 del
decreto legislativo  24 febbraio 1998,  n. 58, in  quanto compatibili
con la legislazione cooperativa;
  Visto l'art.  2 del decreto del  Ministro del tesoro del  7 ottobre
1994,  che  prevede  che  ai  soggetti  che  effettuano  raccolta  di
risparmio tra  il pubblico  e presso  soci -  ai sensi  dell'art. 11,
comma  4, lettere  c), d),  e)  e comma  3, lettera  a), del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e della delibera del CICR del 3
marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali  previste dal  titolo VI  capo I,  del medesimo  decreto
legislativo;
  Considerato che la delibera del CICR  del 3 marzo 1994, adottata ai
sensi dell'art. 11 del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
consente alle  societa' per  azioni e in  accomandita per  azioni non
finanziarie e  alle societa' finanziarie vigilate  che abbiano titoli
negoziati in  un mercato regolamentato di  emettere obbligazioni sino
all'ammontare  del  capitale versato  ed  esistente  e delle  riserve
risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
  Considerato  che la  delibera suddetta  consente alle  societa' non
finanziarie  e  finanziarie  vigilate   che  rispettino  i  requisiti
indicati di  raccogliere risparmio tra il  pubblico mediante cambiali
finanziarie e  certificati di investimento e  prevede che l'ammontare
di detta raccolta non possa  eccedere, unitamente a quella effettuata
mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve
risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
  Considerato  che la  delibera in  questione consente  alle societa'
cooperative  che non  svolgono attivita'  finanziaria di  raccogliere
risparmio presso  soci, purche' l'ammontare complessivo  dei prestiti
sociali  non ecceda  il limite  del triplo  ovvero del  quintuplo del
patrimonio, al ricorrere di condizioni specificamente indicate;
  Tenuto  conto  delle  peculiarita'   strutturali  e  operative  che
connotano le societa' cooperative nell'ambito del vigente ordinamento
societario;
  Ravvisata la necessita' di disciplinare l'emissione di obbligazioni
da parte delle societa' cooperative in modo coerente con la normativa
vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di
prevedere,   in  tale   ambito,  adeguate   cautele  in   favore  dei
risparmiatori;
  Sulla proposta della Banca d'Italia;
                              Delibera:
  1.  Le societa'  cooperative possono  raccogliere risparmio  tra il
pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che,
unitamente alla raccolta mediante  cambiali finanziarie e certificati
di investimento, non  puo' eccedere il limite del  capitale versato e
delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
  2.  Alle societa'  cooperative  che  raccolgono risparmio  mediante
l'emissione di  obbligazioni si applicano le  disposizioni in materia
di trasparenza  richiamate dall'art. 2  del decreto del  Ministro del
tesoro del 3 ottobre 1994.
  3.  La raccolta  mediante  obbligazioni e'  preclusa alle  societa'
cooperative svolgenti  le attivita'  finanziarie di  cui al  comma 1,
dell'art. 106 ed al comma 1,  dell'art. 113 del decreto legislativo 1
settembre  1993, n.  385.  La preclusione  non  riguarda le  societa'
cooperative  finanziarie vigilate,  iscritte nell'elenco  speciale di
cui all'art. 107 del decreto stesso.
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1999
                                                Il Presidente: Ciampi