Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.(GU n.161 del 12-7-1999)
Vigente al: 27-7-1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ed, in particolare, l'articolo 9-septies, come novellato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, il quale prevede che, per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 1996, n. 591, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della predetta disposizione legislativa; Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende il suddetto intervento alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Ritenuta la necessita' di apportare talune modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento, al fine di recepire le disposizioni legislative sopra richiamate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DAGL/1-1-4/31890/4.6.58 del 18 dicembre 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 591 dell'8 novembre 1996 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - e, alla data del 1 gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995."; b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole "con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale" sono sostituite dalle parole "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento."; c) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera cbis): "c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati."; d) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole "obiettivo 1" e' aggiunta la seguente proposizione: "e nelle aree individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995."; e) all'articolo 6, comma 1, le parole "durata di quattro mesi" sono sostituite dalle parole "durata massima di tre mesi."; f) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, la Societa' provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto e a versare sul conto corrente bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni. 2. La Societa' puo' richiedere al beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare. Roma, 1 febbraio 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1999 Reg. n.3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 256