MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1999 

  Accertamento del  periodo di irregolare funzionamento  del pubblico
registro automobilistico di Roma.
(GU n.162 del 13-7-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per il Lazio
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione  all'Automobile Club  d'Italia ed  alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.  187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1997,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2 dicembre  1975,  n.  576,  e'
sostituito dalla legge 25 ottobre  1985, n. 592, contente norme sulla
proroga  dei termini  di prescrizione  e decadenza  per il  mancato o
irregolare funzionamento  degli uffici finanziari,  applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto il decreto  ministeriale 1998/11772 del 29  gennaio 1998, con
cui   vengono  delegati   i   direttori   regionali  delle   entrate,
territorialmente competenti,  ad adottare  i decreti  di accertamento
del  mancato o  irregolare  funzionamento degli  uffici del  pubblico
registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre
1985,  n.  592, provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimI  nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Considerato che l'art. 3 del  decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 luglio 1961,  n. 770,
come sostituito dall'art.  2 della legge 25 ottobre 1985,  n. 592, e'
stato modificato dall'art. 33 della legge  18 febbraio 1999, n. 28, e
pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;
  Vista la nota del 25 maggio 1999,  n. 4874, con la quale la procura
generale  della  Repubblica presso  la  corte  d'appello di  Roma  ha
comunicato che  il dirigente dell'ufficio provinciale  A.C.I. di Roma
ha segnalato che nei giorni 25 e 28 giugno 1999 a causa di interventi
sul  sistema informatico  l'ufficio ha  ridotto l'orario  di apertura
degli sportelli al pubblico  e, conseguentemente, il mancato rispetto
dei    termini   previsti    per   la    liquidazione,   riscossione,
contabilizzazione  e  versamento   della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.  e
dell'I.P.I;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati nelle premesse  viene accertato l'irregolare
funzionamento del  pubblico registro automobilistico di  Roma in data
25 e 28 giugno 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1999
                                         Il direttore regionale: Busa