MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999 

  Concessione dei benefici agevolativi ex  art. 19, quarto comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
alla  societa'  M.C.M.  Immobiliare  S.r.l.,  in  S.  Omero,  per  il
pagamento del carico di imposta.
(GU n.162 del 13-7-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri Enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data 14  aprile 1998, con la  quale la
ditta M.C.M.  Immobiliare S.r.l.,  con sede in  S. Omero,  ha chiesto
l'applicazione dei  benefici previsti  dall'art. 19, del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento del carico di IVA  dovuto in base a dichiarazione afferente
l'anno 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di
febbraio 1998 per il residuo  importo di L. 378.586.248, adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto  importo, ma  di poter  adempiere l'obbligazione  tributaria
previo accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta dalla  ditta  M.C.M.  Immobiliare,
tendente ad ottenere i benefici  previsti dall'art. 19, quarto comma,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
602.
  Il residuo  carico tributario  dovuto dal contribuente,  al momento
pari  a  L.  378.586.248  deve  essere  rideterminato  dalla  sezione
staccata di Teramo calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale  e  fino   alla  data  di  avvenuto  pagamento
dell'imposta;  le   sanzioni  irrogate,  invece,  ivi   compresi  gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo, insieme  agli interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, ex
art.  20 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29  settembre
1973, n. 602, costituisce il  debito complessivo del contribuente, da
ripartire in dodici  rate a decorrere dalla scadenza  di giugno 1999;
nel  provvedimento   di  esecuzione  vanno  altresi'   calcolati  gli
interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602. La citata
sezione staccata  provvedera', altresi', a tutti  agli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventale  quotaparte  di  interessi al  9%,  nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano