N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1999
N. 387 Ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Cover s.r.l. e Ministero delle Finanze ed altra Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese - Somme indebitamente pagate a titolo di tassa annuale - Rimborso al contribuente - Limiti - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di importi annuali forfettari dovuti dal 1985 al 1992 per l'iscrizione degli atti sociali diversi da quello costitutivo - Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale. (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 1). (Cost., artt. 3, 24, 101 e 104).(GU n.28 del 14-7-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa promossa, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1998, da Cover s.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Franco Contardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Auletta e Manlio Marino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Andreani 6, attrice; Contro l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici e' domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1, convenuta, nonche' contro la Repubblica italiana, convenuta contumace; Oggetto: ripetizione di tasse indebitamente pagate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2 marzo 1999, richiamata l'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria s.r.l., O s s e r v a 1. - Con atto di citazione notificato il 16 settembre 1998, la Cover s.r.l. conveniva in giudizio l'amministrazione delle finanze dello Stato nonche' la Repubblica italiana chiedendone in via principale la condanna al pagamento dell'importo di L. 17.500.000, indebitamente versato a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 1988/1992, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singolo versamento fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima imposizione legislativa e per la mancata disapplicazione della norma illegittima; in via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo predetto, oltre gli interessi legali dalla data delle singole istanze di rimborso, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. 2. - L'amministrazione convenuta si e' costituita ritualmente in giudizio ed ha chiesto che la domanda sia accolta limitatamente ai periodi rispetto ai quali non si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 641/1972, con le detrazioni stabilite dal primo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e che gli interessi siano liquidati nella misura del tasso legale in vigore al 1 gennaio 1999, come disposto dal terzo comma della norma. Non si e' costituita invece la Repubblica italiana. 3. - La difesa dell'attrice ha eccepito la illegittimita costituzionale dell'art. 11, legge n. 448/1998 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione. 4. - Ritiene questo giudice che la questione di incostituzionalita' sia rilevante e non manifestamente infondata. 5. - L'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, oltre ad elevare notevolmente l'ammontare della tassa sulla concessione governativa dovuta per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese, istitui' ex novo una tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione nel registro delle societa', di importo pari alla tassa di iscrizione; tale tassa venne ritenuta incompatibile con l'art. 10 della direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni). 6. - In seguito a tale sentenza, il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'art. 61, ha ridotto la tassa di concessione per l'iscrizione dell'atto costitutivo a L. 500.000 per tutte le societa' e soppresso la sua riscossione annuale, ma solo con effetto ex nunc, ed ha deterininato in L. 250.000 la tassa dovuta per l'iscrizione di tutti gli altri atti sociali soggetti a registrazione in base alle disposizioni del codice civile. 7. - La tassa annuale e' stata poi soppressa con l'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1998. 8. - La norma che questo giudice intende sottoporre al vaglio della Corte, intitolata "Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese" espressamente si pone come disposizione meramente interpretativa dell'art. 61, comma 1, del citato d.-l. 30 agosto 1993. In realta', essa disciplina la materia disponendo un regime del tutto innovativo prevedendo che anche "per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 e 1992 la tassa in questione e' dovuta nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 9. - Il legislatore ha fatto ricorso, all'evidenza surrettiziamente, allo strumento dell'interpretazione autentica per introdurre in realta' una disciplina sostanzialmente modificatrice della normativa vigente, al chiaro scopo di attribuirle una inammissibile portata retroattiva. 10. - Con plurimi interventi la Corte costituzionale ha sanzionato di incostituzionalita' l'emanazione di una legge interpretativa in assenza di un qualsiasi contrasto giurisprudenziale, assente nel caso in esame, in cui erano dibattute tutt'altre questioni. In ordine alla arbitrarieta' del ricorso alla norma interpretativa la Corte costituzionale, con la nota sentenza del 23 novembre 1994, ha avuto modo di chiarire che "il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto cosi' facendo la legge interpretativa tradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso di norme preesistenti". 11. - Nello stesso senso si era pronunciata la Corte con la sentenza 19 marzo 1990, n. 155: " ... In conformita' ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo sent. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo e' espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e quella successiva che ne esplica il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi idonee ad essere modificate separatamente". Conseguentemente, in mancanza di tali condizioni, la Corte ha ritenuto che il legislatore ha oltrepassato i limiti della ragionevolezza, utilizzando la legge interpretativa per introdurre una disciplina avente natura innovativa, incompatibile con la norma che pretende di chiarire interpretandola. 12. - Con la sentenza 20 marzo 1995, n. 94, la Corte ha ribadito detti concetti affermando che " ... non puo' validamente opporsi che non sia possibile distinguere tra ''legge interpretativa'' e ''legge innovativa'', poiche', se non v'e' dubbio alcuno che anche il primo tipo di legge sia diretto a introdurre un novum nell'ordinamento giuridico, quanto meno consistente nella prescrizione di dover seguire una certa interpretazione e non altra, non si puo' del pari dubitare, come si e' gia' sottolineato, che carattere tipico ed esclusivo delle leggi interpretative e' che il significato normativo enucleato e imposto con le stesse leggi debba essere ricompreso fra le possibilita' di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata". 13. - L'incostituzionalita' del primo comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998 si manifesta anche sotto l'ulteriore profilo che esso risulta intenzionalmente diretto ad influire sui giudizi in corso. Ed a tale proposito occorre rammentare che la Corte ha tenuto a precisare che la legge interpretativa e' ammissibile in via di principio " ... a meno che essa non ... sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso". (Corte cost. 19 marzo 1990, n. 155). 14. - Non ignora questo giudice un diverso orientamento della Corte, ripreso anche dalla Cassazione, secondo il quale l'esclusione del carattere interpretativo della norma non esclude di per se' che il legislatore abbia voluto aliunde conferirle efficacia retroattiva: efficacia che puo' essere disposta non soltanto attraverso una previsione apposita, ma altresi' attraverso la proclamazione della natura interpretativa della norma, anche se la proclamazione (come ormai si riconosce) non corrisponda a verita', ossia anche se la legge abbia in realta' natura innovativa (Corte cost. n. 36/85 e 167/87): fungendo la non veritiera proclamazione, in tal caso, proprio come manifestazione della volonta' del legislatore di disporre la retroattivita'. Aggiungendo che si deve riconoscere natura di legge d'interpretazione a tutte quelle leggi che impongono una determinata interpretazione o una data lettura di un precedente testo normativo, indipendentemente dall'esattezza della lettura o dell'interpretazione imposta e quindi anche nel caso in cui quest'ultima non fosse in alcun modo ricavabile dal testo interpretato e fosse addirittura diversa da quella cui si sarebbe potuto giungere attraverso il corretto impiego degli strumenti esegetici. 15. - Non ritiene questo giudice che quest'interpretazione meriti di essere seguita, se non come espressione di una intenzionale (e non corretta) espansione dei poteri del legislatore, reso in tal modo libero e sciolto da ogni vincolo, ivi compreso quello dell'art. 11 delle preleggi, e financo quando il suo intervento incida a posteriori su diritti quesiti dei cittadini. In tal modo il principio della certezza del diritto e della tutela dei singoli vengono consapevolmente calpestati non solo dal legislatore, ma anche dal giudice delle leggi. 16. - Quindi, la questione prospettata dalla parte si rivela non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza, all'art. 24, per violazione del diritto alla difesa, degli artt. 101 e 102 per prevaricamento sul potere precipuo della magistratura che e' quello di interpretare le leggi. Con questo non si vuol dire che in caso di contrasto di interpretazioni giurisprudenziali ovvero anche di interpretazione omogenea, ma non rispondente all'intenzione del legislatore, questi non possa intervenire a fare chiarezza esplicitando lo scopo della legge, ma si vuol negare che il legislatore abbia il potere incondizionato di intervenire su una legge formulata in maniera chiara e precisa, che abbia attribuito ai singoli dei diritti, proponendone una lettura del tutto avulsa dal significato letterale e logico della norma, al fine chiaro di limitare o sopprimere quei diritti che i singoli abbiano gia' acquisito. 17. - Palese e' altresi' la rilevanza della questione. La Cover s.r.l. ha chiesto il rimborso degli importi versati negli anni dal 1988 al 1992, per i quali ha proposto tutte le tempestive istanze di rimborso, per cui, prima dell'introduzione nell'ordinamento della norma in questione, avrebbe avuto diritto al rimborso degli interi importi versati, senza la detrazione degli importi forfettariamente determinati per l'iscrizione degli atti sociali soggetti ad iscrizione in base al codice civile. Detrazione che appare tanto piu' ingiusta ove si tenga presente che per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo la societa', come tutte, aveva gia' versato gli importi previsti dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 104 Cost, del comma 1 dell'art. 11, legge n. 448/1998 nella parte in cui si pone come norma interpretativa dell'art. 61 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Sospende il presente procedimento; Dispone, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 10 aprile 1999 Il giudice: Grossi 99C0702