N. 287 SENTENZA 5 - 9 luglio 1999

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
 
 Industria e commercio  -  Impianti  di  distribuzione  automatica  di
 carburanti  per  autotrazione  -  Decreto  ministeriale sul cambio di
 intestazione  delle  societa'  concessionarie  e  autorizzate   (AGIP
 Petroli  s.p.a.  e  Italiana  Petroli s.p.a.) - Ricorso della regione
 Siciliana per conflitto  di  attribuzione,  avverso  tale  decreto  -
 Sopravvenuto   annullamento   con   efficacia  retroattiva  dell'atto
 impugnato, limitatamente agli impianti ubicati nel  territorio  della
 regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Decreto    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
 dell'artigianato 23 maggio 1997, n. 5/3164).
 
 (Statuto della regione Siciliana, art. 14, lettere d) ed h); d.P.R. 5
 novembre 1949, n. 1182, artt. 1 e 2; legge della regione Siciliana 14
 marzo 1973, n. 7; d.P.C.M. 11 settembre 1989).
 
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del
 decreto del Ministro dell'Industria n. 5/3164 del  23 maggio 1997, ed
 allegati  relativi,  avente  ad oggetto: "Cambio intestazione da Agip
 Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a  Kuwait  Petroleum  Italia
 s.p.a.      decreti  relativi  a  impianti  distribuzione  automatica
 carburanti uso autotrazione siti  su  rete  ordinaria"  promosso  con
 ricorso  della  Regione  Sicilia,  notificato  il  2  settembre 1997,
 depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n.  48  del
 registro conflitti 1997.
   Udito  nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'avv. Giovanni Pitruzzella per la Regione Sicilia.
                           Ritenuto in fatto
   1. - La Regione Sicilia, con  ricorso  notificato  il  2  settembre
 1997,  depositato  il successivo 10 settembre, ha sollevato conflitto
 di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
 Ministro dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  del  23
 maggio  1997, n. 5/3164, recante "Cambio intestazione da Agip Petroli
 s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a  Kuwait  Petroleum  Italia  s.p.a.
 decreti  relativi  a impianti distribuzione automatica carburanti uso
 autotrazione siti su rete  ordinaria"  in  riferimento  all'art.  14,
 lettere  d)  ed  h) dello statuto della regione, agli artt. 1 e 2 del
 d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme di  attuazione  dello  Statuto
 della  Regione  Siciliana  nelle materie relative all'industria ed al
 commercio), alla legge regionale siciliana 14 marzo 1973, n. 7 (Norme
 per l'applicazione nella Regione  siciliana  della  disciplina  degli
 impianti  di  distribuzione  di  carburanti  per  autotrazione) ed al
 d.P.C.M.  11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni  a  statuto
 ordinario  in  materia  di distribuzione automatica di carburanti per
 uso di autotrazione).
   1.1. - La ricorrente premette che l'atto impugnato ha ad oggetto la
 voltura  dei  provvedimenti  di  concessione  e/o  autorizzazione  di
 impianti  di  distribuzione automatica di carburante per autotrazione
 siti sulla rete stradale ordinaria, alcuni dei quali sono ubicati  in
 Sicilia.  Secondo  la  Regione,  l'art.  14 dello statuto speciale di
 autonomia riserva  alla  competenza  esclusiva  di  essa  istante  la
 materia  delle "miniere, cave, torbiere e saline" (lettera h) e della
 "industria e commercio, salva la  disciplina  dei  rapporti  privati"
 (lettera  d)  e  le  norme  di  attuazione  (d.P.R. n. 1182 del 1949)
 stabiliscono che "le attribuzioni del ministero dell'industria e  del
 commercio  sono  esercitate,  nel territorio della Regione siciliana,
 dall'amministrazione regionale". Tra queste  ultime,  a  suo  avviso,
 rientrano  quelle  concernenti  i  provvedimenti  oggetto del decreto
 ministeriale, espressamente disciplinati dalla legge regionale  n.  7
 del  1973.  Infatti,  lo  stesso  d.P.C.M.   11 settembre 1989, nello
 stabilire le direttive in materia di distribuzione automatica per uso
 autotrazione, ne ha espressamente affermato l'applicabilita' soltanto
 alle regioni a statuto ordinario.
   La ricorrente ha, infine, concluso chiedendo che la Corte  dichiari
 che  non  spetta  allo  Stato l'adozione del provvedimento impugnato,
 limitatamente alla parte concernente gli  impianti  di  distribuzione
 automatica  di  carburanti  per  autotrazione  ubicati nel territorio
 siciliano.
   2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si e'  costituito
 nel giudizio.
   3.  - All'udienza pubblica la ricorrente ha dedotto che il Ministro
 dell'industria del commercio e dell'artigianato ha  annullato  l'atto
 impugnato,  nella  parte concernente gli impianti ubicati in Sicilia,
 ed ha quindi chiesto  che  sia  dichiarata  cessata  la  materia  del
 contendere.
                        Considerato in diritto
   Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il
 ricorso  indicato  in  epigrafe  riguarda  il  decreto  del  Ministro
 dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23  maggio  1997,
 n.  5/3164,  recante  "Cambio  intestazione  da Agip Petroli s.p.a. e
 Italiana Petroli s.p.a. a  Kuwait  Petroleum  Italia  s.p.a.  decreti
 relativi   a   impianti   distribuzione   automatica  carburanti  uso
 autotrazione siti su rete ordinaria".
   Successivamente al deposito del ricorso, il Ministro dell'industria
 del commercio e dell'artigianato, con decreto del 2 gennaio  1998  ha
 annullato   l'atto   impugnato,  "limitatamente  alla  voltura  degli
 impianti ubicati nel  territorio  della  Regione  Siciliana"  con  la
 motivazione  che "destinatarie delle direttive contenute nel d.P.C.M.
 11 settembre  1989  sono  le  regioni  a  statuto  ordinario  e  che,
 pertanto, tali direttive possono trovare applicazione nelle regioni a
 statuto   speciale   soltanto   ove  siano  da  queste  espressamente
 richiamate" ed avendo "ravvisata  l'opportunita'  di  provvedere"  in
 quanto   non  e'  stata  "riconosciuta  dalla  Regione  Siciliana  la
 competenza del Ministro".
   L'autoannullamento  dell'atto  impugnato  in  base  alla   predetta
 motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come
 ha sostenuto anche la regione ricorrente, la cessazione della materia
 del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al conflitto
 di attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Sicilia  con  il  ricorso
 indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0742