N. 292 ORDINANZA 5 - 9 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Ricostruzione  di  trattamenti
 pensionistici in base alla sentenza  n.  495  del  1993  della  Corte
 costituzionale  -  Estinzione  d'ufficio  dei  giudizi pendenti - Ius
 superveniens - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
 
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 70, 134 e 136).
 
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  183,
 della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 7 marzo (n.
 3 ordinanze) e l'11  aprile  1997  dal  tribunale  di  Fermo,  il  14
 febbraio  1997  dal  tribunale di Roma, il 18 (n. 2 ordinanze) e l'11
 aprile, il 20, il 7, il 28 marzo e l'11 aprile 1997 dal tribunale  di
 Fermo,  rispettivamente  iscritte ai nn. da 539 a 542, 578 e da 624 a
 630 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 37, 38 e 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997.
   Visti gli atti di costituzione di Ricci Teresa ed altra e dell'INPS
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  9  giugno  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che,  nel corso di undici giudizi di appello, vertenti su
 domande  di  riconoscimento  della   ricostruzione   di   trattamenti
 pensionistici  in  base  alla  sentenza  n.  495 del 1993 della Corte
 costituzionale, il tribunale di Fermo, con altrettante  ordinanze  di
 identico  contenuto,  emesse il 7 marzo (r.o. nn. 539, 540, 541 e 628
 del 1997), il 20 marzo (r.o. n. 627 del 1997), il 28 marzo  (r.o.  n.
 629  del 1997), l'11 aprile (r.o. nn. 542, 626 e 630 del 1997), ed il
 18 aprile (r.o.  nn. 624 e 625 del 1997), ha sollevato  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 183, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica),  nella  parte  in  cui  dispone l'estinzione d'ufficio dei
 giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite tra le  parti
 e  l'inefficacia  dei  provvedimenti giudiziari non ancora passati in
 giudicato;
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
 a  risolvere  il  problema  del  rimborso  delle somme maturate dagli
 aventi   diritto   in   applicazione   della   citata   sentenza   di
 illegittimita'  costituzionale  oltre  che  della sentenza n. 240 del
 1994 - si  pone  in  contrasto  con  l'art.  24  della  Costituzione,
 precludendo  la  possibilita'  di  far  verificare  giudizialmente la
 sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del  diritto
 azionato  e  la  fondatezza  delle  eccezioni  opposte  dall'INPS  al
 riconoscimento del diritto stesso;
     che, nel corso di analogo giudizio di appello,  il  tribunale  di
 Roma,  con  ordinanza  emessa  il  14  febbraio 1997 (r.o. n. 578 del
 1997),   ha   anch'esso   sollevato   questione    di    legittimita'
 costituzionale dell'art.  1, comma 183, della legge n. 662 del 1996;
     che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata contrasta:  a)
 con  l'art. 136 della Costituzione, in quanto sostanzialmente, seppur
 indirettamente,  pone  nel  nulla  le  intervenute  declaratorie   di
 illegittimita'  costituzionale;  b)  con  gli  artt.  134  e 70 della
 Costituzione, dovendo la funzione legislativa essere  esercitata  nel
 rispetto  dei  principi  generali  dettati  dalla  Costituzione e nei
 limiti di ragionevolezza affermati dalla Corte costituzionale; c) con
 l'art.  24  della   Costituzione,   poiche'   la   previsione   della
 declaratoria  d'ufficio dell'estinzione dei giudizi si contrappone ad
 un intervento normativo complessivamente non satisfattivo dei diritti
 azionati in applicazione delle citate pronunce d'incostituzionalita';
 d)  con  gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  stante  la   non
 giustificata  previsione della compensazione tra le parti delle spese
 di lite in controversia di natura previdenziale;
     che, in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  per
 l'infondatezza delle sollevate questioni;
     che,  nei  giudizi promossi con r.o. nn. 539, 578 e 624 del 1997,
 si  e'  costituito  l'INPS,  concludendo  per  l'infondatezza   delle
 sollevate questioni;
     che,  nel  giudizio  promosso  con  r.o. n. 542 del 1997, si sono
 costituite, altresi', le ricorrenti del giudizio  a  quo  concludendo
 per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della norma
 censurata.
   Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i  giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  la  normativa impugnata dalle Autorita' rimettenti e' stata,
 successivamente  alla  proposizione  degli   odierni   incidenti   di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
   che,  in  particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  complessivo
 denunciato  meccanismo  di  rimborso  dei  relativi  crediti mediante
 emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento  in
 contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che,  inoltre,  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, ha previsto
 l'erogazione di una somma pari  al  5%  a  titolo  d'interessi  sugli
 arretrati  maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli  arretrati,
 degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia
 avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
     che,  infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata, e  dunque  i  giudici  rimettenti  devono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorita'
 giudiziarie indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0747