N. 293 ORDINANZA 5 - 9 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Ricostruzione  di  trattamenti
 pensionistici  in  base  alla  sentenza  n.  495 del 1993 della Corte
 costituzionale - Pagamento degli importi dovuti  mediante  titoli  di
 Stato,  con  esclusione  di  interessi  e  rivalutazione;  estinzione
 d'ufficio dei giudizi pendenti  -  Ius  superveniens  -  Restituzione
 degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 102, 103 e 104).
 
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182 e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  promossi con ordinanze
 emesse il 27 maggio, il 17 aprile, il 6 giugno, il 27  maggio,  il  4
 luglio  (n. 2 ordinanze), il 9 maggio, il 22 aprile, il 19 giugno (n.
 2 ordinanze), il 29 maggio, il 6, il 20  e  il  19  giugno  1997  dal
 pretore  di  Nocera  Inferiore,  rispettivamente iscritte ai nn. 546,
 547, 554, 572, 724, 799 809, 854, 855, 856, 858, 862,  873,  890  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 37, 38, 43, 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9  giugno 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che, nel corso di tre giudizi - instaurati per ottenere la
 ricostruzione dei relativi trattamenti  pensionistici  in  base  alla
 sentenza  n. 495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di
 Nocera Inferiore, con altrettante  ordinanze  di  identico  contenuto
 emesse il 22 aprile (r.o. n. 854 del 1997) ed il 19 giugno 1997 (r.o.
 nn.  855  e  856  del  1997),  ha sollevato questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183,  della  legge    23
 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica);
     che,  secondo  il   rimettente,   la   censurata   disciplina   -
 sopravvenuta  nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  una  serie di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate dagli aventi diritto in applicazione della  citata  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240
 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 della  Costituzione,
 la'  dove,  al  comma  181,  prevede  il pagamento delle somme dovute
 mediante assegnazione agli aventi diritto  di  titoli  di  Stato;  b)
 l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, sempre al comma 181
 -   prevede   che  tale  pagamento  avvenga  sulla  base  di  elenchi
 riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente  ad  inviare  al
 Ministero  del Tesoro; c) l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
 cui, al comma 182,  esclude  che  nella  determinazione  dell'importo
 maturato  concorrano  interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25
 della Costituzione, la' dove  dispone,  al  comma  183,  l'estinzione
 d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
     che,  nel  corso di undici giudizi analoghi, lo stesso pretore di
 Nocera Inferiore, con altrettante  ordinanze  di  identico  contenuto
 emesse il 17 aprile (r.o. n. 547 del 1997), il 9 maggio (r.o. n.  809
 del  1997),  il 27 maggio (r.o. nn. 546 e 572 del 1997), il 29 maggio
 (r.o. n. 858 del 1997), il 6 giugno (r.o. nn. 554 e 862 del 1997), il
 19 giugno (r.o. n. 890 del 1997), il 20 giugno  (r.o.  n.    873  del
 1997) ed il 4 luglio 1997 (r.o. nn. 724 e 799 del 1997), ha sollevato
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  del citato art. 1, commi
 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
     che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono  in
 contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al
 comma  181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualita'
 e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli  di  Stato;  b)
 con  l'art. 3 della Costituzione, la' dove, al comma 182, esclude che
 sulle  somme  dovute  siano  corrisposti  interessi  e  rivalutazione
 monetaria; c) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in
 cui  -  sempre al comma 182 - sancisce l'esclusione del rimborso agli
 eredi non aventi diritto alla  pensione  di  reversibilita';  d)  con
 l'art. 24 della Costituzione, la' dove dispone l'estinzione d'ufficio
 dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;
     che,  in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero per
 l'infondatezza delle sollevate questioni;
     che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 546, 572, 724,  799,  809,
 854,  858,  873  e 890 del 1997, si e' costituito l'INPS, concludendo
 per la non fondatezza delle sollevate questioni.
   Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i  giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  la  normativa  impugnata  dal  pretore  rimettente e' stata,
 successivamente  alla  proposizione  degli   odierni   incidenti   di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
     che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  complessivo
 denunciato meccanismo  di  rimborso  dei  relativi  crediti  mediante
 emissione  di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
 contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che, inoltre, la legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  ha  previsto
 l'erogazione  di  una  somma  pari  al  5% a titolo d'interessi sugli
 arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma  1)
 e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
 degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia
 avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
     che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha  precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
 ad una nuova valutazione della rilevanza  delle  sollevate  questioni
 (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice stesso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Nocera Inferiore.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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