N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1998

                                N.  389
  Ordinanza emessa il 23 febbraio 1998  dalla  commissione  tributaria
 centrale  di  Roma  sul  ricorso  proposto da Nista Vittorio ed altri
 contro l'ufficio del registro di San Severo
 Imposta di registro - Immobili iscritti in catasto  con  attribuzione
    di  rendita  -  Beneficio della non sottoposizione a rettifica del
    valore  -  Applicabilita'  ai  suoli  non  edificabili,  ancorche'
    utilizzabili  per  coltivazione  di cava - Impossibilita', in tale
    ipotesi, di commisurare il prelievo tributario al valore reale del
    fondo - Disparita' di trattamento rispetto alle aree edificabili -
    Ingiustificata identita' di  trattamento  dei  suoli  con  rendita
    catastale non edificabili.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  seguente ricorso: ricorso
 principale n. 459/94 presentato da Nista Vittorio per se e  residente
 in  Poggio Imperiale, via De Cicco, 32 (controparte: uff. reg. di San
 Severo;
   Contro  la decisione n. 727/3/93 riguardante l'imposta reg. - INVIM
 emessa dalla commissione tributaria di II grado di Foggia
                            P r e m e s s o
   L'ufficio del registro di  S.  Severo,  con  atto  23  maggio  1990
 accerto'  il  maggior  valore di un fondo rustico sito nel territorio
 del comune di Poggio Imperiale, f. 16, p. 34,  di  H  A  4.  96.  00,
 venduto  dai  signori  Michele  Domenico,  Vittorio,  Mara  Giovanna,
 Virginia Nista alla S.r.l. F.lli Nargiso, giusta contratto registrato
 il 13 giugno 1988 presso l'ufficio suindicato.
   In particolare fu accertato il valore di L. 446.400.000, mentre era
 stato dichiarato il valore di L. 60.000.000.
   Le parti contraenti proposero distinti gravami, che furono  accolti
 dalla  commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Foggia,  giusta
 decisione 14 febbraio 1992, n. 6131.
   L'ufficio  propose  appello,  che  fu  parzialmente  accolto  dalla
 commissione  tributaria  di secondo grado di Foggia, giusta decisione
 28 gennaio 1994, n.  727/1993,  con  la  quale  fu  accertato  in  L.
 300.000.000 il valore del fondo alienato.
   I  signori  Alessandro, Vittorio (nato il 4 gennaio 1946), Vittorio
 (nato il 25 aprile 1947), Maria Giovanna,  Virginia  Nista  proposero
 ricorso  alla  commissione  tributaria  centrale,  deducendo  che  il
 terreno oggetto del contratto di compravendita non era  utilizzato  a
 cava  ma  era  classificato  a pascolo di seconda classe, con rendita
 catastale di L. 148.000.
   I ricorrenti aggiunsero che  l'ufficio  non  aveva  fornito  alcuna
 prova  a  sostegno  della  pretesa tributaria, mentre essi avevano la
 prova legale sulla  reale  natura  del  fondo  alienato,  e  che,  la
 commissione  di  secondo  grado  era  andata  ultra  petita in quanto
 l'ufficio nell'atto d'appello aveva  chiesto  la  conferma  integrale
 dell'accertamento operato in sede amministrativa.
   Il  sig.  Domenico  Nargiso,  amministratore  unico  della societa'
 suindicata, propose ricorso alla commissione tributaria centrale,  la
 quale  con  ordinanza  8 luglio 1996 dispose l'acquisizione di alcuni
 documenti.
   L'ufficio con lettera 8 novembre 1996 n. 7016, invio'  i  documenti
 richiesti.
   La  commissione  tributaria  centrale  con  ordinanza 24 marzo 1997
 dispose l'acquisizione agli atti del giudizio di due stime  tecniche,
 citate  nella  stima  sommaria  16  maggio  1990,  n.  4148/1048-90/3
 dell'ufficio tecnico erariale di Foggia.
   L'ufficio del registro di S. Severo, con lettera 25 agosto 1997, n.
 6180, ha inviato i documenti richiesti con  l'ordinanza  indicata  da
 ultimo.
                         C o n s i d e r a t o
   1.  -  L'accertamento  23  maggio 1990 dell'ufficio del registro di
 Foggia, relativo al  fondo  indicato  sopra,  si  fonda  sulla  stima
 tecnica  elaborata  a  cura  dell'ufficio tecnico erariale di Foggia;
 questi con atto 16 maggio 1990 indico' in L.  446.400.000  il  valore
 del fondo.
   In  particolare  l'ufficio  tecnico erariale constato' che il fondo
 sebbene  compreso  nella  zona  agricola  E,  secondo  lo   strumento
 urbanistico generale del comune di Poggio Imperiale, "e' utilizzato a
 cava  per l'estrazione e conseguente commercializzazione di pietra da
 taglio (blocchi grezzi) per Ha 2.66.00 e per i  restanti  Ha  2.30.00
 destinato a discarica per il deposito degli scarti di lavorazione".
   I  dati  di  confronto  furono  identificati in due stime elaborate
 dallo stesso ufficio  il  24  aprile  e  il  12  giugno  1985;  anche
 relativamente ai fondi oggetto delle stime citate da ultimo il valore
 fu  stimato  sul  presupposto  della utilizzazione dei fondi medesimi
 quali cave e quindi indipendentemente dal valore catastale attribuito
 ai fondi medesimi.
   Per altro verso la  commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Foggia  ridusse il valore, accertato dall'ufficio da L. 446.400.000 a
 L.   300.000.000;  su  tale  punto  l'ufficio  del  registro  non  ha
 presentato  alcun  gravame;  la  stessa riduzione non e' fondatamente
 censurabile da parte dei contribuenti, i quali oltre tutto potrebbero
 ricevere un parziale vantaggio dalla medesima riduzione.
   Invero la commissione tributaria di secondo  grado  poteva  ridurre
 l'entita'  del  valore  del  fondo, posto che la stessa riduzione era
 coerente con  l'appello  che  era  stato  proposto  dall'ufficio  del
 registro.
   La  domanda  di  totale  conferma del valore accertato dall'ufficio
 implicava anche la possibilita' di decidere,  in  secondo  grado,  la
 controversia  in modo parzialmente satisfattivo della domanda dedotta
 dall'ufficio nel giudizio  davanti  alla  commissione  tributaria  di
 secondo grado.
   Una  diversa  impostazione,  cosi'  come  formulata  nel ricorso in
 esame, importerebbe  che  l'accertamento  della  parziale  fondatezza
 della  domanda  dovrebbe  determinare  o  l'accoglimento totale della
 domanda o la reiezione integrale della medesima,  malgrado  l'assenza
 dei presupposti per giustificare le soluzioni estreme indicate sopra.
   2.  -  E' indubbio, che giusta gli atti acquisiti al giudizio e non
 contestati dalle parti, la  coltivazione  della  cava  esistente  nel
 fondo  oggetto  della compravendita 13 giugno 1988 fu autorizzata con
 provvedimento 8 marzo 1989, n.  394,  del  presidente  della  regione
 Puglia;  tale  provvedimento  fu  sollecitato con istanza 1 settembre
 1988,  presentata  dall'amministratore  unico  della   S.r.l.   F.lli
 Nargiso, acquirente del fondo suindicato.
   Tuttavia  la posteriorita', rispetto al contratto di compravendita,
 del provvedimento  autorizzativo  e  del  relativo  procedimento  non
 esclude  che la reale natura del fondo alienato fosse da identificare
 quale entita' utilizzabile come cava  e  quindi  suscettibile  di  un
 valore piu' alto di quello tipico di un fondo agricolo.
   Proprio  l'adozione del provvedimento suindicato, sollecitato dalla
 societa' acquirente e integrato dai provvedimenti 8 gennaio 1991 e  8
 gennaio 1992, costituisce il segno e la conferma dell'utilizzabilita'
 del fondo nel senso indicato sopra.
   La  tesi della falsita' dell'indicazione quale fondo destinato alla
 coltivazione di cava dell'immobile, oggetto del contratto  13  giugno
 1988,  non  e'  quindi  fondatamente  sostenibile, tenuto conto delle
 misure adottate dall'amministrazione.
   D'altra  parte  la  qualita'  intrinseca  di  un  fondo  non  segue
 necessariamente all'attuazione di iniziative di utilizzazione.
   Queste   invero  postulano  risorse  finanziarie  e  organizzazioni
 aziendali,  che  possono  essere  estranee  alle  disponibilita'  del
 titolare  di un fondo; tuttavia l'idoneita' di quest'ultimo a servire
 per un'iniziativa imprenditoriale, come nella specie (coltivazione di
 cava), puo' preesistere all'iniziativa stessa  e  percio'  stesso  il
 fondo assume il corrispondente valore.
   Tale  conclusione  non  puo'  essere  disattese sul presupposto del
 richiamo al certificato  urbanistico,  del  quale  si  sottolinea  la
 natura di atto pubblico.
   Dallo  stesso  certificato  si  desume  che la zona, nella quale si
 trova il fondo  indicato  sopra,  e'  agricola  "E",  con  indice  di
 fabbricabilita' di 0,02 mc/mq.
   Tuttavia  l'utilizzazione  in  funzione  di  cava  dalla  tipologia
 stabilita dagli strumenti urbanistici, adottati dai comuni.
   La  disciplina  della  coltivazione  delle   cave   rientra   nella
 competenza  delle  regioni, giusta il disposto dell'art. 1, d.P.R. 14
 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 62 d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616;  in
 particolare  per  quanto  riguarda  la  regione  Puglia  e'  utile il
 riferimento alla l.r. 22 maggio 1985, n. 37.
   Secondo tale legge l'autorizzazione alla coltivazione della cava e'
 adottato dalla regione, sentito il, comitato tecnico delle  attivita'
 estrattive,  qualora sussistano vincoli, ad es. urbanistici, art.  8,
 comma 2, lett. b), legge regionale citata.
   Inoltre  la  strumentazione  urbanistica  degli  enti   locali   e'
 subordinata  al  piano regionale delle attivita' estrattive, art. 34,
 primo cit.; in difetto del piano, l'attivita' di coltivazione di cava
 e' compatibile con la destinazione agricola  di  una  zona,  art.  35
 stessa legge.
   Pertanto  il  richiamo  al certificato urbanistico, indicato sopra,
 e', nel caso di specie, del tutto ininfluente.
   La vocazione a cava del fondo, oggetto dell'atto di accertamento 23
 maggio 1990, gia' citato,  tuttavia  e'  irrilevante  ai  fini  della
 liquidazione dell'imposta di registro.
   Infatti  l'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone
 nel senso dell'impossibilita' di procedere  a  rettifica  del  valore
 degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con attribuzione di rendita,
 dichiarato in misura pari ad un multiplo,  stabilito  normativamente,
 del reddito dominicale, che nella specie interessa.
   La  rettifica  puo' essere compiuta quando il fondo sia edificabile
 secondo gli strumenti urbanistici, art. 52, comma  4,  ultima  parte,
 decreto del Presidente della Repubblica citato.
   La   normativa   suindicata   quindi   distingue,   ai  fini  della
 liquidazione dell'imposta di registro, fra aree  edificabili  e  aree
 con attribuzione di rendita catastale, ma prive di edificabilita'.
   La  stessa  normativa  non  dispone nel senso della possibilita' di
 accertare il valore reale di un fondo, compreso in zona coltivabile a
 cava.
   Tale carenza normativa appare contrastare con  gli  artt.  3  e  53
 della  Costituzione,  posto  che  l'alienazione  di fondi con rendita
 catastale, che non siano edificabili, e' sottoposta  all'applicazione
 dell'imposta  di registro, da liquidare sul presupposto della rendita
 catastale rivalutata e non sul valore reale, anche se superiore  alla
 prima.
   In  quest'ultima ipotesi si profila l'espressione di ricchezza, che
 rimane,  senza  giustificazione,  estranea  al  prelievo  tributario,
 determinato dall'applicazione dell'imposta citata.
   Inoltre  si  delinea  una  situazione,  che  e' difforme rispetto a
 quella  concernente  i  fondi  edificabili,  rispetto  ai  quali   e'
 liquidabile l'imposta di registro sul valore reale, che puo' superare
 quello alla rendita catastale.
   Pertanto   e'  identificabile  la  disparita'  di  trattamento  fra
 categorie di fondi sostanzialmente omogenee, quanto  all'entita'  dei
 rispettivi     valori;    da    cio'    segue    la    profilabilita'
 dell'inottemperanza dell'art.  3 della Costituzione.
   Per  altro  verso  l'applicazione  di  un  trattamento   tributario
 identico per tutti i fondi con rendita catastale e non edificabili si
 risolve  a  sua  volta  in  una  disparita' di trattamento, in quanto
 situazioni diverse, quanto a tipologie di  utilizzazione  dei  suoli,
 ancorche'  non edificabili, sono sottoposte alla stessa disciplina di
 liquidazione dell'imposta di registro.
   3. - E' necessario pertanto sollevare la questione di  legittimita'
 costituzionale,  che  e'  pregiudiziale rispetto alla soluzione della
 presente controversia, dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile  1986,
 n. 131, nella parte in cui preclude la rettifica del valore dei suoli
 forniti  di  rendita  catastale,  inedificabili  ma  utilizzabili per
 coltivazione di cava.
   La questione  e'  sollevata,  giusta  quanto  gia'  precisato,  con
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della Costituzione, 23, seg. legge 11 marzo
 1953, n. 87, ritenuta rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  52,  comma 4,
 d.P.R.  26 aprile 1986, n. 131, in rapporto agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento
 alla Corte costituzionale;
   Ordina alla segreteria della sezione XXV della  stessa  commissione
 di curare la notificazione della presente ordinanza al Presidente del
 Consiglio  dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere
 del Parlamento;
   Sospende  il  presente  giudizio  fino   all'esito   del   giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale.
    Roma, addi' 23 febbraio 1998
                          Il presidente: Toro
                                                 Il relatore: Iannotta
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