N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1998
N. 389 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1998 dalla commissione tributaria centrale di Roma sul ricorso proposto da Nista Vittorio ed altri contro l'ufficio del registro di San Severo Imposta di registro - Immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - Beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore - Applicabilita' ai suoli non edificabili, ancorche' utilizzabili per coltivazione di cava - Impossibilita', in tale ipotesi, di commisurare il prelievo tributario al valore reale del fondo - Disparita' di trattamento rispetto alle aree edificabili - Ingiustificata identita' di trattamento dei suoli con rendita catastale non edificabili. (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.28 del 14-7-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente ricorso: ricorso principale n. 459/94 presentato da Nista Vittorio per se e residente in Poggio Imperiale, via De Cicco, 32 (controparte: uff. reg. di San Severo; Contro la decisione n. 727/3/93 riguardante l'imposta reg. - INVIM emessa dalla commissione tributaria di II grado di Foggia P r e m e s s o L'ufficio del registro di S. Severo, con atto 23 maggio 1990 accerto' il maggior valore di un fondo rustico sito nel territorio del comune di Poggio Imperiale, f. 16, p. 34, di H A 4. 96. 00, venduto dai signori Michele Domenico, Vittorio, Mara Giovanna, Virginia Nista alla S.r.l. F.lli Nargiso, giusta contratto registrato il 13 giugno 1988 presso l'ufficio suindicato. In particolare fu accertato il valore di L. 446.400.000, mentre era stato dichiarato il valore di L. 60.000.000. Le parti contraenti proposero distinti gravami, che furono accolti dalla commissione tributaria di primo grado di Foggia, giusta decisione 14 febbraio 1992, n. 6131. L'ufficio propose appello, che fu parzialmente accolto dalla commissione tributaria di secondo grado di Foggia, giusta decisione 28 gennaio 1994, n. 727/1993, con la quale fu accertato in L. 300.000.000 il valore del fondo alienato. I signori Alessandro, Vittorio (nato il 4 gennaio 1946), Vittorio (nato il 25 aprile 1947), Maria Giovanna, Virginia Nista proposero ricorso alla commissione tributaria centrale, deducendo che il terreno oggetto del contratto di compravendita non era utilizzato a cava ma era classificato a pascolo di seconda classe, con rendita catastale di L. 148.000. I ricorrenti aggiunsero che l'ufficio non aveva fornito alcuna prova a sostegno della pretesa tributaria, mentre essi avevano la prova legale sulla reale natura del fondo alienato, e che, la commissione di secondo grado era andata ultra petita in quanto l'ufficio nell'atto d'appello aveva chiesto la conferma integrale dell'accertamento operato in sede amministrativa. Il sig. Domenico Nargiso, amministratore unico della societa' suindicata, propose ricorso alla commissione tributaria centrale, la quale con ordinanza 8 luglio 1996 dispose l'acquisizione di alcuni documenti. L'ufficio con lettera 8 novembre 1996 n. 7016, invio' i documenti richiesti. La commissione tributaria centrale con ordinanza 24 marzo 1997 dispose l'acquisizione agli atti del giudizio di due stime tecniche, citate nella stima sommaria 16 maggio 1990, n. 4148/1048-90/3 dell'ufficio tecnico erariale di Foggia. L'ufficio del registro di S. Severo, con lettera 25 agosto 1997, n. 6180, ha inviato i documenti richiesti con l'ordinanza indicata da ultimo. C o n s i d e r a t o 1. - L'accertamento 23 maggio 1990 dell'ufficio del registro di Foggia, relativo al fondo indicato sopra, si fonda sulla stima tecnica elaborata a cura dell'ufficio tecnico erariale di Foggia; questi con atto 16 maggio 1990 indico' in L. 446.400.000 il valore del fondo. In particolare l'ufficio tecnico erariale constato' che il fondo sebbene compreso nella zona agricola E, secondo lo strumento urbanistico generale del comune di Poggio Imperiale, "e' utilizzato a cava per l'estrazione e conseguente commercializzazione di pietra da taglio (blocchi grezzi) per Ha 2.66.00 e per i restanti Ha 2.30.00 destinato a discarica per il deposito degli scarti di lavorazione". I dati di confronto furono identificati in due stime elaborate dallo stesso ufficio il 24 aprile e il 12 giugno 1985; anche relativamente ai fondi oggetto delle stime citate da ultimo il valore fu stimato sul presupposto della utilizzazione dei fondi medesimi quali cave e quindi indipendentemente dal valore catastale attribuito ai fondi medesimi. Per altro verso la commissione tributaria di secondo grado di Foggia ridusse il valore, accertato dall'ufficio da L. 446.400.000 a L. 300.000.000; su tale punto l'ufficio del registro non ha presentato alcun gravame; la stessa riduzione non e' fondatamente censurabile da parte dei contribuenti, i quali oltre tutto potrebbero ricevere un parziale vantaggio dalla medesima riduzione. Invero la commissione tributaria di secondo grado poteva ridurre l'entita' del valore del fondo, posto che la stessa riduzione era coerente con l'appello che era stato proposto dall'ufficio del registro. La domanda di totale conferma del valore accertato dall'ufficio implicava anche la possibilita' di decidere, in secondo grado, la controversia in modo parzialmente satisfattivo della domanda dedotta dall'ufficio nel giudizio davanti alla commissione tributaria di secondo grado. Una diversa impostazione, cosi' come formulata nel ricorso in esame, importerebbe che l'accertamento della parziale fondatezza della domanda dovrebbe determinare o l'accoglimento totale della domanda o la reiezione integrale della medesima, malgrado l'assenza dei presupposti per giustificare le soluzioni estreme indicate sopra. 2. - E' indubbio, che giusta gli atti acquisiti al giudizio e non contestati dalle parti, la coltivazione della cava esistente nel fondo oggetto della compravendita 13 giugno 1988 fu autorizzata con provvedimento 8 marzo 1989, n. 394, del presidente della regione Puglia; tale provvedimento fu sollecitato con istanza 1 settembre 1988, presentata dall'amministratore unico della S.r.l. F.lli Nargiso, acquirente del fondo suindicato. Tuttavia la posteriorita', rispetto al contratto di compravendita, del provvedimento autorizzativo e del relativo procedimento non esclude che la reale natura del fondo alienato fosse da identificare quale entita' utilizzabile come cava e quindi suscettibile di un valore piu' alto di quello tipico di un fondo agricolo. Proprio l'adozione del provvedimento suindicato, sollecitato dalla societa' acquirente e integrato dai provvedimenti 8 gennaio 1991 e 8 gennaio 1992, costituisce il segno e la conferma dell'utilizzabilita' del fondo nel senso indicato sopra. La tesi della falsita' dell'indicazione quale fondo destinato alla coltivazione di cava dell'immobile, oggetto del contratto 13 giugno 1988, non e' quindi fondatamente sostenibile, tenuto conto delle misure adottate dall'amministrazione. D'altra parte la qualita' intrinseca di un fondo non segue necessariamente all'attuazione di iniziative di utilizzazione. Queste invero postulano risorse finanziarie e organizzazioni aziendali, che possono essere estranee alle disponibilita' del titolare di un fondo; tuttavia l'idoneita' di quest'ultimo a servire per un'iniziativa imprenditoriale, come nella specie (coltivazione di cava), puo' preesistere all'iniziativa stessa e percio' stesso il fondo assume il corrispondente valore. Tale conclusione non puo' essere disattese sul presupposto del richiamo al certificato urbanistico, del quale si sottolinea la natura di atto pubblico. Dallo stesso certificato si desume che la zona, nella quale si trova il fondo indicato sopra, e' agricola "E", con indice di fabbricabilita' di 0,02 mc/mq. Tuttavia l'utilizzazione in funzione di cava dalla tipologia stabilita dagli strumenti urbanistici, adottati dai comuni. La disciplina della coltivazione delle cave rientra nella competenza delle regioni, giusta il disposto dell'art. 1, d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 62 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; in particolare per quanto riguarda la regione Puglia e' utile il riferimento alla l.r. 22 maggio 1985, n. 37. Secondo tale legge l'autorizzazione alla coltivazione della cava e' adottato dalla regione, sentito il, comitato tecnico delle attivita' estrattive, qualora sussistano vincoli, ad es. urbanistici, art. 8, comma 2, lett. b), legge regionale citata. Inoltre la strumentazione urbanistica degli enti locali e' subordinata al piano regionale delle attivita' estrattive, art. 34, primo cit.; in difetto del piano, l'attivita' di coltivazione di cava e' compatibile con la destinazione agricola di una zona, art. 35 stessa legge. Pertanto il richiamo al certificato urbanistico, indicato sopra, e', nel caso di specie, del tutto ininfluente. La vocazione a cava del fondo, oggetto dell'atto di accertamento 23 maggio 1990, gia' citato, tuttavia e' irrilevante ai fini della liquidazione dell'imposta di registro. Infatti l'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone nel senso dell'impossibilita' di procedere a rettifica del valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura pari ad un multiplo, stabilito normativamente, del reddito dominicale, che nella specie interessa. La rettifica puo' essere compiuta quando il fondo sia edificabile secondo gli strumenti urbanistici, art. 52, comma 4, ultima parte, decreto del Presidente della Repubblica citato. La normativa suindicata quindi distingue, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, fra aree edificabili e aree con attribuzione di rendita catastale, ma prive di edificabilita'. La stessa normativa non dispone nel senso della possibilita' di accertare il valore reale di un fondo, compreso in zona coltivabile a cava. Tale carenza normativa appare contrastare con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, posto che l'alienazione di fondi con rendita catastale, che non siano edificabili, e' sottoposta all'applicazione dell'imposta di registro, da liquidare sul presupposto della rendita catastale rivalutata e non sul valore reale, anche se superiore alla prima. In quest'ultima ipotesi si profila l'espressione di ricchezza, che rimane, senza giustificazione, estranea al prelievo tributario, determinato dall'applicazione dell'imposta citata. Inoltre si delinea una situazione, che e' difforme rispetto a quella concernente i fondi edificabili, rispetto ai quali e' liquidabile l'imposta di registro sul valore reale, che puo' superare quello alla rendita catastale. Pertanto e' identificabile la disparita' di trattamento fra categorie di fondi sostanzialmente omogenee, quanto all'entita' dei rispettivi valori; da cio' segue la profilabilita' dell'inottemperanza dell'art. 3 della Costituzione. Per altro verso l'applicazione di un trattamento tributario identico per tutti i fondi con rendita catastale e non edificabili si risolve a sua volta in una disparita' di trattamento, in quanto situazioni diverse, quanto a tipologie di utilizzazione dei suoli, ancorche' non edificabili, sono sottoposte alla stessa disciplina di liquidazione dell'imposta di registro. 3. - E' necessario pertanto sollevare la questione di legittimita' costituzionale, che e' pregiudiziale rispetto alla soluzione della presente controversia, dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui preclude la rettifica del valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili ma utilizzabili per coltivazione di cava. La questione e' sollevata, giusta quanto gia' precisato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, seg. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in rapporto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria della sezione XXV della stessa commissione di curare la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Roma, addi' 23 febbraio 1998 Il presidente: Toro Il relatore: Iannotta 99CA658