Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.164 del 15-7-1999)
Con decreto ministeriale n. 26311 del 17 maggio 1999 e' autorizzata, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Societa' Impianti Termoelettrici Industriali, con sede in Marano Ticino (Novara) e unita' di Marano Ticino (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', su un organico complessivo di n. 308 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Societa' Impianti Termoelettrici Industriali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26312 del 17 maggio 1999 e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nannini Giorgio, con sede in Modena e unita' di Modena, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unita', di cui 2 lavoratori da 32,5 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nannini Giorgio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26313 del 17 maggio 1999 e' autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1999 al completamento del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala (frazione Caleppio) Milano e unita' di Settala (frazione Caleppio) Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 155 unita', di cui 4 dipendenti parttime da 40 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 203 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Tre Stelle, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26314 del 17 maggio 1999 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unita', su un organico complessivo di n. 2.088 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26013. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26325 del 24 maggio 1999 e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n, 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 gennaio 1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di: "Costruzione della metropolitana di Napoli - Lotto 3 - Cantiere di Napoli".