MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.164 del 15-7-1999)

  Con  decreto   ministeriale  n.  26311   del  17  maggio   1999  e'
autorizzata, per il periodo dall'11  gennaio 1999 al 10 gennaio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.I.  -
Societa'  Impianti Termoelettrici  Industriali,  con  sede in  Marano
Ticino (Novara)  e unita' di Marano  Ticino (Novara), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 27,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', su un organico complessivo
di n. 308 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto  di cui sopra  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I.  - Societa' Impianti
Termoelettrici Industriali, a  corrispondere il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in  premessa indicato, registrato alla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26312   del  17  maggio   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1998 al 30 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nannini
Giorgio, con sede in Modena e unita'  di Modena, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 14 unita', di  cui 2 lavoratori da 32,5 a 20 ore
medie settimanali, su un organico complessivo di n. 29 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto  di cui sopra  in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Nannini  Giorgio,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26313   del  17  maggio   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 7 gennaio 1999  al completamento del
limite massimo  di 36 mesi  nell'arco del quinquennio  previsto dalla
vigente normativa, la corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito con  modificazioni, nella legge 19  dicembre 1984, n.
863, nella misura  prevista dall'art. 6, comma 3  del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Cucirini Tre  Stelle, con sede in  Settala (frazione Caleppio)
Milano e unita' di Settala (frazione Caleppio) Milano, per i quali e'
stato  stipulato  un contratto  di  solidarieta'  che stabilisce,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 155 unita', di cui 4 dipendenti parttime da 40 a
20  ore medie  settimanali,  su  un organico  complessivo  di n.  203
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto  di cui sopra  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cucirini  Tre  Stelle,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26314   del  17  maggio   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1998 al  30 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna e unita' di Rieti,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 47 unita', su un organico complessivo di n. 2.088 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
aprile 1999, n. 26013.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto  di cui sopra  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
alla Corte dei conti  in data 6 marzo 1996, registro  n. 1, foglio n.
24.
  Con decreto ministeriale  n. 26325 del 24 maggio  1999 e' accertata
la  sussistenza dei  presupposti di  cui all'art.  10 della  legge 23
luglio 1991, n, 223, ai  fini della proroga del trattamento ordinario
di  integrazione  salariale  in   favore  dei  lavoratori  sospesi  a
decorrere dal 21 gennaio  1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Metrosud,
con  sede in  Napoli,  impegnata nei  lavori  di: "Costruzione  della
metropolitana di Napoli - Lotto 3 - Cantiere di Napoli".