Modificazioni agli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-bis del regolamento della Camera dei deputati.(GU n.173 del 26-7-1999)
Il comma 1 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente: "1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principii contenuti nei trattati dell'Unione europea". Il comma 3 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente: "3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione e' stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dal seguente: "2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". All'art. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo". Il comma 5 dell'art. 86 e' sostituito dai seguenti: "4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere". All'art. 87, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2". I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti: "7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito". Il comma 1 dell'art. 123-bis e' sostituito dal seguente: "1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'art. 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo e' presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, cosi' come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilita' dello Stato, nonche' dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee". Il comma 3 dell'art. 123-bis e' sostituito dai seguenti: "3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facolta' di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni. 3-bis. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 40). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.