CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999 

Modificazioni  agli  articoli  74,  75, 85, 86, 87, 119 e 123-bis del
regolamento della Camera dei deputati.
(GU n.173 del 26-7-1999)

  Il comma 1 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Tutti i  progetti di  legge  implicanti entrate  o spese  sono
distribuiti  contemporaneamente alla  Commissione competente,  al cui
esame   sono  stati   assegnati,  e   alla  Commissione   bilancio  e
programmazione  per   il  parere   sulle  conseguenze   di  carattere
finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento
di   programmazione   economicofinanziaria,  come   approvato   dalla
risoluzione  parlamentare,  e  ai principii  contenuti  nei  trattati
dell'Unione europea".
  Il comma 3 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il parere espresso  dalla Commissione bilancio e programmazione
e'  stampato  e  allegato  alla relazione  scritta  per  l'Assemblea.
Qualora  la  Commissione che  procede  in  sede referente  non  abbia
adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel
parere  stesso,  deve  indicarne   le  ragioni  nella  relazione  per
l'Assemblea".
  Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dal seguente:
  "2.  I pareri  espressi dalla  Commissione affari  costituzionali e
dalla  Commissione lavoro  sono  stampati e  allegati alla  relazione
scritta per l'Assemblea.  Qualora la Commissione che  procede in sede
referente  non abbia  adeguato il  testo del  progetto di  legge alle
condizioni  formulate nei  pareri,  deve indicarne  le ragioni  nella
relazione per l'Assemblea".
  All'art. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Qualora  la Commissione  bilancio abbia  espresso su  una o
piu'    disposizioni   parere    contrario   o    parere   favorevole
condizionatamente  a  modificazioni  specificamente formulate,  e  la
Commissione che  ha svolto l'esame  in sede  referente non vi  si sia
adeguata,  il  Presidente ne  avverte  l'Assemblea  prima di  passare
all'esame del corrispondente articolo".
  Il comma 5 dell'art. 86 e' sostituito dai seguenti:
  "4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la
Commissione  bilancio  abbia  espresso   parere  contrario  o  parere
favorevole    condizionatamente   a    modificazioni   specificamente
formulate, e la  Commissione che ha svolto l'esame  in sede referente
non vi  si sia adeguata,  s'intendono presentate come  emendamenti, e
sono  poste in  votazione  a norma  dell'art.  87, commi  2  e 3,  le
corrispondenti proposte di soppressione  o di modificazione del testo
motivate  con  esclusivo  riferimento  all'osservanza  dell'art.  81,
quarto comma, della Costituzione. Non  e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.
  5.  La Commissione  e  il Governo  possono presentare  emendamenti,
subemendamenti  e articoli  aggiuntivi  fino a  che  sia iniziata  la
votazione  dell'articolo  o   dell'emendamento  cui  si  riferiscono,
purche'  nell'ambito degli  argomenti  gia' considerati  nel testo  o
negli emendamenti presentati e  giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o  piu' presidenti di Gruppi che, separatamente
o  congiuntamente,  risultino  di almeno  pari  consistenza  numerica
possono presentare  subemendamenti a  ciascuno di tali  emendamenti e
articoli  aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
stabilito  dal   Presidente.  Ciascun  relatore  di   minoranza  puo'
presentare,  entro  il  medesimo   termine,  un  solo  subemendamento
riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla
Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
  5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre
ore  l'esame degli  emendamenti e  articoli aggiuntivi  presentati ai
sensi  del comma  5.  Qualora  comportino nuove  o  maggiori spese  o
diminuzione di entrate, i  suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi
non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale   sono  stati   presentati.   Il   Presidente,  apprezzate   le
circostanze, stabilisce  a questo fine  un termine congruo,  entro il
quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere".
  All'art. 87, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.   Prima    della   votazione   di    ciascun   emendamento,
subemendamento   e  articolo   aggiuntivo,   il  Presidente   ricorda
all'Assemblea il parere  espresso su di esso dalla  Commissione e dal
Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione
bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2".
  I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti:
  "7. La discussione in  Assemblea deve concludersi nell'ambito della
sessione di  bilancio con  le votazioni finali  sul disegno  di legge
finanziaria e  sul disegno  di legge di  approvazione dei  bilanci di
previsione   dello  Stato,   con  le   variazioni  conseguenti   alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
  8.  Il disegno  di legge  di approvazione  del rendiconto  generale
dello  Stato  e' esaminato,  con  il  disegno  di legge  che  approva
l'assestamento  degli stanziamenti  di  bilancio  per l'esercizio  in
corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo
alla presentazione  dei disegni di  legge. Si applicano  gli articoli
120,  commi 1,  3  e 6,  121  e 123,  comma 1,  salvi  i termini  per
l'espressione  dei pareri  e per  la conclusione  dell'esame in  sede
referente.  Alla  determinazione  dei termini  predetti  provvede  il
Presidente  della   Camera  in  modo  da   consentire  la  definitiva
approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito".
 Il comma 1 dell'art. 123-bis e' sostituito dal seguente:
  "1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
indicati nel  documento di programmazione  economicofinanziaria, come
approvato  dalla risoluzione  di  cui all'art.  118-bis,  comma 2,  e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono
assegnati  alle  Commissioni  in  sede legislativa,  ovvero  in  sede
referente.  Quando uno  dei  progetti  di legge  di  cui al  presente
articolo   e'   presentato   alla  Camera,   il   Presidente,   prima
dell'assegnazione, accerta  che esso non rechi  disposizioni estranee
al suo  oggetto, cosi'  come definito  dalla legislazione  vigente in
materia  di  bilancio  e  contabilita'  dello  Stato,  nonche'  dalla
risoluzione sopra richiamata. Il  Presidente, sentito il parere della
Commissione  bilancio,  comunica   all'Assemblea  lo  stralcio  delle
disposizioni estranee".
 Il comma 3 dell'art. 123-bis e' sostituito dai seguenti:
  "3.  Sulla  richiesta  formulata  ai sensi  del  comma  2  delibera
all'unanimita' la Conferenza dei presidenti  di Gruppo. In difetto di
accordo  unanime  l'Assemblea  si  pronunzia sulle  proposte  che  il
Presidente della Camera, tenuto  conto degli orientamenti prevalenti,
ha facolta' di  sottoporre ad essa, riservando  comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.
  3-bis.  Fermo  quanto disposto  dall'art.  89,  i presidenti  delle
Commissioni cui  sono assegnati  i progetti  di legge  collegati alla
manovra di finanza pubblica  dichiarano inammissibili gli emendamenti
e gli  articoli aggiuntivi  che concernono  materie estranee  al loro
oggetto, come definito a norma del  comma 1, ovvero contrastano con i
criteri  per  l'introduzione  di  nuove o  maggiori  spese  o  minori
entrate,  come definiti  dalla  legislazione vigente  sul bilancio  e
sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione
e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea".
                                              Il Presidente: Violante

                              LAVORI PREPARATORI

           (Documento II, n. 40).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e
          del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  16 luglio 1999
          e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.